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Subject: L.R.12/2005 (PGT)
Date: Sat, 15 Mar 2008 16:53:32 +0100
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<BODY bgColor=3D#e6ffff>
<P align=3Dcenter><B><FONT face=3DTahoma><A name=3Dinizio>Legge =
Regionale 11 marzo=20
2005, n. 12</A><BR>Legge per il governo del =
territorio<BR></FONT></B><FONT=20
face=3DTahoma color=3D#008000 size=3D2>(B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo =
2005, 1=B0=20
s.o.)</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>PARTE I - PIANIFICAZIONE DEL =
TERRITORIO<BR>TITOLO I=20
- OGGETTO E CRITERI ISPIRATORI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
1">Art.=20
1</A> (Oggetto e criteri ispiratori)<BR><BR>TITOLO II - STRUMENTI DI =
GOVERNO DEL=20
TERRITORIO<BR>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
2">Art.=20
2</A> (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione =
territoriale)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
3">Art.=20
3</A> (Strumenti per il coordinamento e l=92integrazione delle =
informazioni)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
4">Art.=20
4</A> (Valutazione ambientale dei piani)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
5">Art.=20
5</A> (Autorit=E0 per la programmazione territoriale)<BR><BR>CAPO II -=20
PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
6">Art.=20
6</A> (Pianificazione comunale)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
7">Art.=20
7</A> (Piano di governo del territorio)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
8">Art.=20
8</A> (Documento di piano)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
9">Art.=20
9</A> (Piano dei servizi) <BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
0">Art.=20
10</A> (Piano delle regole)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
1">Art.=20
11</A> (Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica)<BR><A =

href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
2">Art.=20
12</A> (Piani attuativi comunali)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
3">Art.=20
13</A> (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del=20
territorio)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
4">Art.=20
14</A> (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi=20
sostitutivi)<BR><BR>CAPO III - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO=20
PROVINCIALE<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
5">Art.=20
15</A> (Contenuti del piano territoriale di coordinamento =
provinciale)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
6">Art.=20
16</A> (Conferenza dei comuni, delle comunit=E0 montane e degli enti =
gestori delle=20
aree regionali protette)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
7">Art.=20
17</A> (Approvazione del piano territoriale di coordinamento =
provinciale)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
8">Art.=20
18</A> (Effetti del piano territoriale di coordinamento =
provinciale)<BR><BR>CAPO=20
IV - PIANO TERRITORIALE REGIONALE<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
9">Art.=20
19</A> (Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
0">Art.=20
20</A> (Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale =
regionale=20
d=92area)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
1">Art.=20
21</A> (Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei =
piani=20
territoriali regionali d=92area)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
2">Art.=20
22</A> (Aggiornamento del piano territoriale regionale)<BR><BR>CAPO V - =
SUPPORTO=20
AGLI ENTI LOCALI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
3">Art.=20
23</A> (Supporto agli enti locali)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
4">Art.=20
24</A> (Erogazione di contributi)<BR><BR>CAPO VI - DISPOSIZIONI =
TRANSITORIE PER=20
IL TITOLO II<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
5">Art.=20
25</A> (Norma transitoria)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
6">Art.=20
26</A> (Adeguamento dei piani)</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>PARTE II - GESTIONE DEL =
TERRITORIO<BR>TITOLO I -=20
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO<BR>CAPO I - DISPOSIZIONI=20
GENERALI</FONT><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
7">Art.=20
27</A> (Definizioni degli interventi edilizi)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
8">Art.=20
28</A> (Regolamento edilizio)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
9">Art.=20
29</A> (Procedura di approvazione del regolamento edilizio)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
0">Art.=20
30</A> (Commissione edilizia)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
1">Art.=20
31</A> (Albo dei commissari ad acta)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
2">Art.=20
32</A> (Sportello unico per l=92edilizia)<BR><BR>CAPO II - PERMESSO DI=20
COSTRUIRE<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
3">Art.=20
33</A> (Trasformazioni soggette a permesso di costruire)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
4">Art.=20
34</A> (Interventi su beni paesaggistici)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
5">Art.=20
35</A> (Caratteristiche del permesso di costruire)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
6">Art.=20
36</A> (Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
7">Art.=20
37</A> (Competenza al rilascio del permesso di costruire)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
8">Art.=20
38</A> (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
9">Art.=20
39</A> (Intervento sostitutivo)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
0">Art.=20
40</A> (Permesso di costruire in deroga)<BR><BR>CAPO III - DENUNCIA DI =
INIZIO=20
ATTIVITA=92<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
1">Art.=20
41</A> (Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio =
attivit=E0)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
2">Art.=20
42</A> (Disciplina della denuncia di inizio attivit=E0)<BR><BR>CAPO IV - =

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
3">Art.=20
43</A> (Contributo di costruzione)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
4">Art.=20
44</A> (Oneri di urbanizzazione)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
5">Art.=20
45</A> (Scomputo degli oneri di urbanizzazione)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
6">Art.=20
46</A> (Convenzione dei piani attuativi)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
7">Art.=20
47</A> (Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
8">Art.=20
48</A> (Costo di costruzione)<BR><BR>CAPO V - SANZIONI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
9">Art.=20
49 </A>(Sanzioni)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
0">Art.=20
50</A> (Poteri regionali di annullamento e di inibizione)<BR><BR>CAPO VI =
-=20
DISCIPLINA DEI MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D=92USO DI IMMOBILI E DELLE =
VARIAZIONI=20
ESSENZIALI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
1">Art.=20
51</A> (Disciplina urbanistica)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
2">Art.=20
52</A> (Mutamenti di destinazione d=92uso con e senza opere =
edilizie)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
3">Art.=20
53</A> (Sanzioni amministrative)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
4">Art.=20
54</A> (Determinazione delle variazioni essenziali)<BR><BR>TITOLO II - =
NORME IN=20
MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E =
SISMICI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
5">Art.=20
55</A> (Attivit=E0 regionali per la prevenzione dei rischi geologici,=20
idrogeologici e sismici)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
6">Art.=20
56</A> (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano =
territoriale di=20
coord. provinciale)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
7">Art.=20
57</A> (Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di =
governo del=20
territorio)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
8">Art.=20
58</A> (Contributi ai comuni e alle province per gli studi geologici,=20
idrogeologici e sismici)<BR><BR>TITOLO III - NORME IN MATERIA DI =
EDIFICAZIONE=20
NELLE AREE DESTINATE ALL=92AGRICOLTURA<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
9">Art.=20
59</A> (Interventi ammissibili)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#06=
0">Art.=20
60</A> (Presupposti soggettivi e oggettivi)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#06=
1">Art.=20
61</A> (Norma di prevalenza)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#06=
2">Art.=20
62</A> (Interventi regolati dal piano di governo del territorio)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#06=
2.bis">Art.=20
62-bis</A> (Norma transitoria)<BR><BR>TITOLO IV - ATTIVITA=92 EDILIZIE=20
SPECIFICHE<BR>CAPO I - RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI=20
ESISTENTI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#06=
3">Art.=20
63</A> (Finalit=E0 e presupposti)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#06=
4">Art.=20
64</A> (Interventi ammissibili)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#06=
5">Art.=20
65</A> (Ambiti di esclusione)<BR><BR>CAPO II - NORME INERENTI ALLA =
REALIZZAZIONE=20
DEI PARCHEGGI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#06=
6">Art.=20
66</A> (Localizzazione e rapporto di pertinenza)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#06=
7">Art.=20
67</A> (Disciplina degli interventi)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#06=
8">Art.=20
68</A> (Utilizzo del patrimonio comunale)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#06=
9">Art.=20
69</A> (Regime economico)<BR><BR>CAPO III - NORME PER LA REALIZZAZIONE =
DI=20
EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI =
RELIGIOSI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
0">Art.=20
70</A> (Finalit=E0)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
1">Art.=20
71</A> (Ambito di applicazione)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
2">Art.=20
72</A> (Rapporti con la pianificazione comunale)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
3">Art.=20
73</A> (Modalit=E0 e procedure di finanziamento)<BR><BR>TITOLO V - BENI=20
PAESAGGISTICI<BR>CAPO I - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
4">Art.=20
74</A> (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed =
immobili)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
5">Art.=20
75</A> (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a=20
tutela)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
6">Art.=20
76</A> (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
7">Art.=20
77</A> (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri =
strumenti di=20
pianificazione)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
8">Art.=20
78</A> (Commissioni provinciali)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
9">Art.=20
79</A> (Adempimenti della Giunta regionale)<BR><BR>CAPO II - =
AUTORIZZAZIONI E=20
SANZIONI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
0">Art.=20
80</A> (Ripartizione delle funzioni amministrative)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
1">Art.=20
81</A> (Istituzione delle commissioni per il paesaggio)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
2">Art.=20
82</A> (Modalit=E0 per il rilascio dell=92autorizzazione =
paesaggistica)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
3">Art.=20
83</A> (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
4">Art.=20
84</A> (Criteri per l=92esercizio delle funzioni amministrative in =
materia di=20
tutela dei beni paesaggistici)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
5">Art.=20
85</A> (Supporto agli enti locali)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
6">Art.=20
86</A> (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di =
ritardi)<BR><BR>TITOLO VI=20
- PROCEDIMENTI SPECIALI E DISCIPLINE DI SETTORE<BR>CAPO I - DISCIPLINA =
DEI=20
PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
7">Art.=20
87</A> Programmi integrati di intervento)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
8">Art.=20
88</A> (Ambiti e obiettivi)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
9">Art.=20
89</A> (Interventi su aree destinate all=92agricoltura)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
0">Art.=20
90</A> (Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o=20
generale)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
1">Art.=20
91</A> (Attivazione dei programmi integrati di intervento)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
2">Art.=20
92</A> (Approvazione dei programmi integrati di intervento)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
3">Art.=20
93</A> (Attuazione dei programmi integrati di intervento)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
4">Art.=20
94</A> (Programmi di recupero urbano e programmi integrati di=20
recupero)<BR></FONT><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR>CAPO II - ALTRI =
PROCEDIMENTI=20
SPECIALI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
5">Art.=20
95</A> (Disposizioni generali di raccordo con leggi regionali di=20
finanziamento)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
6">Art.=20
96</A> (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 =93Piano =
territoriale=20
d=92area Malpensa. Norme speciali per l=92aerostazione intercontinentale =
Malpensa=20
2000=94)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
7">Art.=20
97</A> (Sportello unico per le attivit=E0 produttive)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
8">Art.=20
98</A> (Disposizioni straordinarie per la tutela della sicurezza e =
dell=92ordine=20
pubblico)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
8">Art.=20
98-bis</A> (Localizzazione dei centri di telefonia in sede =
fissa)<BR>Art. 99=20
(Norma finanziaria)<BR><BR>TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E=20
FINALI<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#10=
0">Art.=20
100</A> (Norma generale di riferimento)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#10=
1">Art.=20
101</A> (Programmi pluriennali di attuazione)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#10=
2">Art.=20
102</A> (Piano territoriale paesistico regionale)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#10=
3">Art.=20
103</A> (Disapplicazione di norme statali)<BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#10=
4">Art.=20
104</A> (Abrogazioni)<BR><BR><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#AL=
LEGATO_A">Allegato=20
A</A> (Canali-Laghi)</FONT></P>
<HR>

<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>PARTE I - PIANIFICAZIONE DEL=20
TERRITORIO<BR><BR>TITOLO I - OGGETTO E CRITERI ISPIRATORI<BR><A=20
name=3D001><BR>Art. 1</A>. (Oggetto e criteri ispiratori)</B><BR><BR>1. =
La=20
presente legge, in attuazione di quanto previsto dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/costituzione.htm#=
117">articolo=20
117, terzo comma, della Costituzione</A> detta le norme di governo del=20
territorio lombardo, definendo forme e modalit=E0 di esercizio delle =
competenze=20
spettanti alla Regione e agli enti locali, nel rispetto dei principi=20
fondamentali dell=92ordinamento statale e comunitario, nonch=E9 delle =
peculiarit=E0=20
storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la =
Lombardia.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La presente legge si ispira ai =
criteri di=20
sussidiariet=E0, adeguatezza, differenziazione, sostenibilit=E0, =
partecipazione,=20
collaborazione, flessibilit=E0, compensazione ed efficienza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La Regione, nel rispetto dei principi =
di cui al=20
comma 1 e dei criteri di cui al comma 2, provvede: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) alla definizione di indirizzi di =
pianificazione=20
  atti a garantire processi di sviluppo sostenibili;<BR>b) alla verifica =
di=20
  compatibilit=E0 dei piani territoriali di coordinamento provinciali e =
dei piani=20
  di governo del territorio di cui alla presente legge con la =
pianificazione=20
  territoriale regionale;<BR>c) alla diffusione della cultura della=20
  sostenibilit=E0 ambientale con il sostegno agli enti locali e a quelli =
preposti=20
  alla ricerca e alla formazione per l=92introduzione di forme di =
contabilit=E0=20
  delle risorse;<BR>d) all=92attivit=E0 di pianificazione territoriale=20
  regionale.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>TITOLO II - STRUMENTI DI GOVERNO DEL=20
TERRITORIO</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>CAPO I - DISPOSIZIONI =
GENERALI<BR><BR><A=20
name=3D002>Art. 2</A>. (Correlazione tra gli strumenti di pianificazione =

territoriale)</B><BR><BR>1. Il governo del territorio si attua mediante =
una=20
pluralit=E0 di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel =
loro=20
insieme, costituiscono la pianificazione del territorio =
stesso.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I piani si caratterizzano ed =
articolano sia in=20
ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono sia in =
virt=F9 del=20
contenuto e della funzione svolta dagli stessi. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I piani si uniformano al criterio =
della=20
sostenibilit=E0, intesa come la garanzia di uguale possibilit=E0 di =
crescita del=20
benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future =
generazioni.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I piani territoriali regionale e =
provinciali=20
hanno efficacia di orientamento ed indirizzo, fatte salve le previsioni =
che, ai=20
sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e=20
vincolante.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il governo del territorio si =
caratterizza=20
per:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la pubblicit=E0 e la trasparenza =
delle attivit=E0=20
  che conducono alla formazione degli strumenti;<BR>b) la partecipazione =
diffusa=20
  dei cittadini e delle loro associazioni;<BR>c) la possibile =
integrazione dei=20
  contenuti della pianificazione da parte dei =
privati.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D003>3</A>. (Strumenti =
per il=20
coordinamento e l=92integrazione delle informazioni)<BR></B><BR>1. La =
Regione, in=20
coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema =
Informativo=20
Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre =
di=20
elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di =
programmazione=20
generale, settoriale e di pianificazione del territorio e =
all=92attivit=E0=20
progettuale. Il SIT =E8 fondato su basi di riferimento geografico =
condivise tra=20
gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei piani =
e dei=20
progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche =
fornite=20
dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori =
utilizzazioni=20
ai fini informativi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Gli strumenti di pianificazione e =
programmazione=20
territoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi =
territoriali sono=20
riferiti a basi geografiche e cartografiche congruenti, per potersi tra =
loro=20
confrontare e permettere analisi ed elaborazioni a supporto della =
gestione del=20
territorio, nonch=E9 per consentire le attivit=E0 di valutazione di cui =
all=92articolo=20
4. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La Giunta regionale, entro sei mesi =
dall=92entrata=20
in vigore della presente legge, definisce, con proprio provvedimento, le =

modalit=E0 di concertazione e partecipazione degli enti locali e di =
eventuali=20
soggetti specializzati nello sviluppo del SIT, nonch=E9 le modalit=E0 di =

trasmissione dei dati. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La Regione promuove la conoscenza del =
SIT e dei=20
suoi contenuti; i dati raccolti dal SIT sono pubblici e possono essere=20
consultati o richiesti da chiunque ne faccia motivata domanda. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il SIT fornisce servizi e =
informazioni a tutti i=20
cittadini e vi possono confluire informazioni provenienti da enti =
pubblici e=20
dalla comunit=E0 scientifica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A name=3D004>Art. 4. (Valutazione =
ambientale dei=20
piani)</A></B></FONT><FONT face=3DTahoma size=3D4><BR><BR></FONT><FONT =
face=3DTahoma=20
size=3D2>1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare =
un elevato=20
livello di protezione dell=92ambiente, la Regione e gli enti locali, =
nell=92ambito=20
dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi =
di cui=20
alla <A =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2001_0042.pdf=
"=20
target=3D_blank>direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del =
Consiglio del=20
27 giugno 2001</A> concernente la valutazione degli effetti di =
determinati piani=20
e programmi sull=92ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla =

valutazione ambientale degli effetti derivanti dall=92attuazione dei =
predetti=20
piani e programmi. Entro sei mesi dall=92entrata in vigore della =
presente legge,=20
il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli=20
indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in =
considerazione=20
della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta =
regionale=20
provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare =
definendo un=20
sistema di indicatori di qualit=E0 che permettano la valutazione degli =
atti di=20
governo del territorio in chiave di sostenibilit=E0 ambientale e =
assicurando in=20
ogni caso le modalit=E0 di consultazione e monitoraggio, nonch=E9 =
l=92utilizzazione=20
del SIT. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Sono sottoposti alla valutazione di =
cui al comma=20
1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area =
e i=20
piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano =
di cui=20
all=92articolo 8, nonch=E9 le varianti agli stessi. La valutazione =
ambientale di cui=20
al presente articolo =E8 effettuata durante la fase preparatoria del =
piano o del=20
programma ed anteriormente alla sua adozione o all=92avvio della =
relativa=20
procedura di approvazione. <BR><FONT color=3D#ff0000><I>(comma cos=EC =
modificato=20
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per i piani di cui al comma 2, la =
valutazione=20
evidenzia la congruit=E0 delle scelte rispetto agli obiettivi di =
sostenibilit=E0 del=20
piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione =
e=20
programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del =
piano o=20
programma, gli impatti potenziali, nonch=E9 le misure di mitigazione o =
di=20
compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel =
piano=20
stesso.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Sino all=92approvazione del =
provvedimento della=20
Giunta regionale di cui al comma 1, l=92ente competente ad approvare il =
piano=20
territoriale o il documento di piano, nonch=E9 i piani attuativi che =
comportino=20
variante, ne valuta la sostenibilit=E0 ambientale secondo criteri =
evidenziati nel=20
piano stesso. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A name=3D005>Art. 5. (Autorit=E0 per =
la=20
programmazione territoriale)</A></B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. =C8 istituita un=92Autorit=E0 per la =
programmazione=20
territoriale, con il compito di monitorare il funzionamento della =
presente legge=20
e l=92attivit=E0 di pianificazione svolta da comuni e province. =
L=92Autorit=E0 dura in=20
carica due anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. L=92Autorit=E0 =E8 nominata dal =
Consiglio regionale,=20
previa approvazione, da parte dello stesso Consiglio regionale, entro =
sei mesi=20
dalla data di entrata in vigore della presente legge, d=EC un =
regolamento di=20
disciplina della sua composizione, nonch=E9 delle funzioni e relative =
modalit=E0 di=20
svolgimento. Dovr=E0 in ogni caso essere assicurata la partecipazione di =

rappresentanti dei comuni e delle province.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. All=92Autorit=E0 spetta, in =
particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) determinare criteri, modi e tempi =
per=20
  l=92adeguamento alla presente legge da parte dei comuni con =
popolazione=20
  inferiore a quindicimila abitanti, ai fini delle determinazioni =
previste=20
  dall=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
7">articolo=20
  7, comma 3</A>;<BR>b) verificare il corretto andamento =
dell=92attivit=E0 di=20
  pianificazione in attuazione della presente legge, anche sulla scorta =
di=20
  segnalazioni di enti ed associazioni;<BR>c) redigere un rapporto =
annuale per=20
  la Giunta regionale e il Consiglio regionale, che evidenzi le =
criticit=E0=20
  derivanti dall=92applicazione della presente legge e indichi eventuali =
modifiche=20
  alla stessa, anche in relazione alla legge statale in materia di =
governo del=20
  territorio;<BR>d) esercitare il ruolo di composizione di eventuali =
conflitti=20
  tra i diversi livelli di pianificazione.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L=92Autorit=E0 esercita le funzioni =
di cui al=20
presente articolo avvalendosi di un Osservatorio permanente della =
programmazione=20
territoriale, costituito dalla Giunta regionale sulla base delle =
indicazioni=20
contenute nel regolamento di cui al comma 2. Dovr=E0 in ogni caso essere =

assicurata la partecipazione di rappresentanti degli enti =
locali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>CAPO II - PIANIFICAZIONE COMUNALE PER =
IL GOVERNO=20
DEL TERRITORIO<BR><BR><A name=3D006>Art. 6.</A> (Pianificazione=20
comunale)<BR></B><BR>1. Sono strumenti della pianificazione =
comunale:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il piano di governo del =
territorio;<BR>b) i=20
  piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza=20
  territoriale.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art<A name=3D007>. 7.</A> (Piano di =
governo del=20
territorio)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il piano di governo del territorio, =
di seguito=20
denominato PGT, definisce l=92assetto dell=92intero territorio comunale =
ed =E8=20
articolato nei seguenti atti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il documento di piano;<BR>b) il =
piano dei=20
  servizi;<BR>c) il piano delle regole.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La Giunta regionale, entro sei mesi =
dalla data di=20
entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto le =
modalit=E0=20
per la pianificazione comunale, anche in relazione a quanto disposto =
dagli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
3">articoli=20
3 e 4</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Al fine di soddisfare le esigenze di=20
semplificazione e di essenzialit=E0, per i Comuni con popolazione =
inferiore a=20
15.000 abitanti, la Giunta regionale, acquisito il parere della =
Commissione=20
consiliare competente e sulla base degli indirizzi di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
5">articolo=20
5 comma 3 lettera a)</A>, emana, entro un anno dall=92entrata in vigore =
della=20
presente legge, criteri volti ad individuare quali tra i contenuti del =
PGT di=20
cui agli articoli 8, 9 e 10 devono obbligatoriamente essere previsti nei =
PGT di=20
tali Comuni, la cui approvazione =E8 conseguentemente subordinata =
all=92entrata in=20
vigore dei predetti criteri.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2><A name=3D008>Art. 8. (Documento di=20
piano)</A></FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il documento di piano, anche =
avvalendosi degli=20
strumenti di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
3">articolo=20
3</A>, definisce:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il quadro ricognitivo e =
programmatorio di=20
  riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche =
sulla base=20
  delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli =
atti di=20
  programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le =
modifiche=20
  o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si=20
  ravvisino necessarie;<BR>b) il quadro conoscitivo del territorio =
comunale,=20
  come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi =
sistemi=20
  territoriali, il sistema della mobilit=E0, le aree a rischio o =
vulnerabili, le=20
  aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o=20
  storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti =
interessati da=20
  habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti =
socio-economici,=20
  culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario =
e=20
  l=92assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del =
territorio=20
  che vincoli la trasformabilit=E0 del suolo e del sottosuolo; <BR>c) =
l=92assetto=20
  geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
7">articolo=20
  57, comma 1, lettera a)</A>.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Sulla base degli elementi di cui al =
comma 1, il=20
documento di piano:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) individua gli obiettivi di =
sviluppo,=20
  miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la =
politica=20
  territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali =
siano=20
  ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia=20
  prevalente di livello sovracomunale;<BR>b) determina gli obiettivi=20
  quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di =
tali=20
  obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del =

  territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con =

  l=92utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della =
definizione=20
  dell=92assetto viabilistico e della mobilit=E0, nonch=E9 della =
possibilit=E0 di=20
  utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse =
pubblico o=20
  generale, anche a livello sovracomunale;<BR>c) determina, in coerenza =
con i=20
  predetti obiettivi e con le politiche per la mobilit=E0, le politiche =
di=20
  intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per =
l=92edilizia=20
  residenziale pubblica, le attivit=E0 produttive primarie, secondarie e =

  terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, =
evidenziando=20
  le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
5">articolo=20
  15, commi 1 e 2, lettera g)</A>;<BR>d) dimostra la compatibilit=E0 =
delle=20
  predette politiche di intervento e della mobilit=E0 con le risorse =
economiche=20
  attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli =
effetti=20
  indotti sul territorio contiguo; <BR>e) individua, anche con =
rappresentazioni=20
  grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendo i =
relativi=20
  criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, =
paesaggistica e=20
  storico=96monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, =
laddove in=20
  tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella =
documentazione=20
  conoscitiva;<BR>f) determina le modalit=E0 di recepimento delle =
previsioni=20
  prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale =

  proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse =
comunale;<BR>g)=20
  definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di =

  incentivazione.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il documento di piano non contiene =
previsioni che=20
producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il documento di piano ha validit=E0 =
quinquennale ed=20
=E8 sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede =
all=92approvazione=20
di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le =
norme di=20
cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
5">articolo=20
25, comma 7</A>. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art.<A name=3D009> 9</A>. (Piano dei =
servizi)=20
</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I comuni redigono e approvano il =
piano dei=20
servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per =
attrezzature=20
pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per =
l=92edilizia=20
residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il =
sistema=20
del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una =
loro=20
razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle =
funzioni=20
insediate e previste. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I comuni redigono il piano dei =
servizi=20
determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, =
secondo=20
i seguenti criteri:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) popolazione stabilmente residente =
nel comune=20
  gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla =
distribuzione=20
  territoriale;<BR>b) popolazione da insediare secondo le previsioni del =

  documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base =
alla=20
  distribuzione territoriale;<BR>c) popolazione gravitante nel =
territorio,=20
  stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti =
dei=20
  servizi di rilievo sovracomunale, nonch=E9 in base ai flussi=20
  turistici.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il piano dei servizi, per soddisfare =
le esigenze=20
espresse dall'utenza definita con le modalit=E0 di cui al comma 2, =
valuta=20
prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni =

insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di =
qualit=E0,=20
fruibilit=E0 e accessibilit=E0 e, in caso di accertata insufficienza o =
inadeguatezza=20
delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e=20
individua le modalit=E0 di intervento. Analogamente il piano indica, con =

riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di =
piano di cui=20
all=92articolo 8, le necessit=E0 di sviluppo e integrazione dei servizi =
esistenti,=20
ne quantifica i costi e ne prefigura le modalit=E0 di attuazione. In =
relazione=20
alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo =
le=20
previsioni del documento di piano, =E8 comunque assicurata una dotazione =
minima di=20
aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari =
a=20
diciotto metri quadrati per abitante. Il piano dei servizi individua, =
altres=EC,=20
la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi,=20
garantendo in ogni caso all=92interno di questi la dotazione minima =
sopra=20
indicata, fatta salva la possibilit=E0 di monetizzazione prevista =
dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
6">articolo=20
46, comma 1, lettera a)</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il piano dei servizi esplicita la =
sostenibilit=E0=20
dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma triennale =
delle=20
opere pubbliche, nell=92ambito delle risorse comunali e di quelle =
provenienti=20
dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Nei comuni aventi caratteristiche di =
polo=20
attrattore individuato dal piano territoriale di coordinamento =
provinciale, in=20
relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e =
fruizione di=20
servizi e nei comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, il =
piano=20
dei servizi contiene la previsione di servizi pubblici aggiuntivi, in =
relazione=20
ai fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante. Nei comuni aventi=20
caratteristiche di polo attrattore devono, altres=EC, essere previsti i =
servizi di=20
interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda =
espressa dal=20
bacino territoriale di gravitazione. Nelle zone montane i comuni tengono =
conto=20
delle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico delle comunit=E0 =
montane.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Per i comuni con popolazione =
inferiore ai=20
ventimila abitanti il piano dei servizi pu=F2 essere redatto =
congiuntamente tra=20
pi=F9 comuni e condiviso a livello operativo e gestionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Il piano dei servizi deve indicare i =
servizi da=20
assicurare negli ambiti di trasformazione di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
8">articolo=20
8, comma 2, lettera e)</A>, con particolare riferimento agli ambiti =
entro i=20
quali =E8 prevista l=92attivazione di strutture di distribuzione =
commerciale,=20
terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante =
affluenza di=20
utenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Il piano dei servizi =E8 integrato, =
per quanto=20
riguarda l=92infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del =
piano=20
urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2003_026_L_serv=
izi.htm"=20
target=3D_blank>articolo 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26</A> =
(Disciplina dei=20
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di =
gestione dei=20
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse=20
idriche).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Al fine di garantire una adeguata ed =
omogenea=20
accessibilit=E0 ai servizi a tutta la popolazione regionale, la Regione =
incentiva=20
il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la =
realizzazione e=20
la gestione dei servizi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Sono servizi pubblici e di interesse =
pubblico o=20
generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite =
iniziativa=20
pubblica diretta o ceduti al comune nell=92ambito di piani attuativi, =
nonch=E9 i=20
servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse =

generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento =
d=92uso,=20
redatti in conformit=E0 alle indicazioni contenute nel piano dei =
servizi, ovvero=20
da atto di accreditamento dell=92organismo competente in base alla =
legislazione di=20
settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attivit=E0 =
cui sono=20
destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella =
non=20
residente eventualmente servita. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Le previsioni contenute nel piano =
dei servizi e=20
concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici =
e di=20
interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e=20
vincolante.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. I vincoli preordinati =
all=92espropriazione per la=20
realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, =
di=20
attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di =
cinque=20
anni, decorrenti dall=92entrata in vigore del piano stesso. Detti =
vincoli decadono=20
qualora, entro tale termine, l=92intervento cui sono preordinati non sia =
inserito,=20
a cura dell=92ente competente alla sua realizzazione, nel programma =
triennale=20
delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato =
approvato=20
lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E=92 comunque =
ammessa, da=20
parte del proprietario dell=92area, entro il predetto termine =
quinquennale, la=20
realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione =
=E8=20
preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta =
comunale=20
espliciti con proprio atto la volont=E0 di consentire tale realizzazione =
diretta=20
ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse =
pubblico il=20
rifiuto. La realizzazione diretta =E8 subordinata alla stipula di =
apposita=20
convenzione intesa a disciplinare le modalit=E0 attuative e=20
gestionali.<BR><I><FONT color=3D#ff0000>(comma d</FONT></I></FONT><FONT=20
face=3DTahoma color=3D#ff0000 size=3D2><I>ichiarato illegittimo, in =
combinato disposto=20
con l'articolo 11, comma 3, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. =
129 del=20
2006, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza =
pubblica=20
per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore =
alla=20
soglia comunitaria)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Non configurano vincolo =
espropriativo e non sono=20
soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino =
al=20
proprietario dell=92area la diretta realizzazione di attrezzature e =
servizi,=20
ovvero ne contemplino la facolt=E0 in alternativa all=92intervento della =
pubblica=20
amministrazione. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Il piano dei servizi non ha termini =
di validit=E0=20
ed =E8 sempre modificabile.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. La realizzazione di attrezzature =
pubbliche e di=20
interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste =
dal=20
piano dei servizi, comporta l=92applicazione della procedura di variante =
al piano=20
stesso. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D010>10</A>. (Piano =
delle=20
regole)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il piano delle regole:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) definisce, all=92interno =
dell=92intero territorio=20
  comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme =
delle parti=20
  di territorio su cui =E8 gi=E0 avvenuta l=92edificazione o la =
trasformazione dei=20
  suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di=20
  completamento;<BR>b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base =
alla=20
  normativa statale e regionale;<BR>c) individua le aree e gli edifici a =
rischio=20
  di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;<BR>d)=20
  contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e =
sismica, quanto=20
  previsto dall=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
7">articolo=20
  57, comma 1, lettera b)</A>;<BR>e) individua:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) le aree destinate =
all=92agricoltura; <BR>2) le=20
    aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; <BR>3) le =
aree non=20
    soggette a trasformazione =
urbanistica.</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Entro gli ambiti del tessuto urbano =
consolidato,=20
il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed =
identifica i=20
beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai =
sensi del=20
<A =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm">de=
creto=20
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</A> (Codice dei beni culturali e del=20
paesaggio, ai sensi dell=92articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. =
137) o per i=20
quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle =
regole=20
definisce altres=EC, con riferimento a quanto stabilito dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
8">articolo=20
8, comma 1, lettera b)</A>, le caratteristiche fisico-morfologiche che =
connotano=20
l=92esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi =
o=20
sostitutivi, nonch=E9 le modalit=E0 di intervento, anche mediante =
pianificazione=20
attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto =
dell=92impianto=20
urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili=20
vincolati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per gli ambiti di cui al comma 2, =
inoltre,=20
identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova=20
edificazione o sostituzione:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) caratteristiche tipologiche, =
allineamenti,=20
  orientamenti e percorsi;<BR>b) consistenza volumetrica o superfici =
lorde di=20
  pavimento esistenti e previste; <BR>c) rapporti di copertura esistenti =
e=20
  previsti;<BR>d) altezze massime e minime;<BR>e) modi insediativi che=20
  consentano continuit=E0 di elementi di verde e continuit=E0 del =
reticolo=20
  idrografico superficiale;<BR>f) destinazioni d=92uso non =
ammissibili;<BR>g)=20
  interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone =
soggette=20
  a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004; <BR>h) requisiti=20
  qualitativi degli interventi previsti;<BR>i) requisiti di efficienza=20
  energetica.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il piano delle regole:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) per le aree destinate=20
  all=92agricoltura:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) detta la disciplina d=92uso, di =
valorizzazione=20
    e di salvaguardia, in conformit=E0 con quanto previsto dal titolo =
terzo della=20
    parte seconda;<BR>2) recepisce i contenuti dei piani di =
assestamento, di=20
    indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti;<BR>3) individua =
gli=20
    edifici esistenti non pi=F9 adibiti ad usi agricoli, dettandone le =
normative=20
    d=92uso.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>b) per le aree di valore =
paesaggistico-ambientale=20
  ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di =
valorizzazione in=20
  attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal =
piano=20
  territoriale regionale, da piano paesaggistico territoriale regionale =
e dal=20
  piano territoriale di coordinamento provinciale; <BR>c) per le aree =
non=20
  soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, =

  dettandone la disciplina d=92uso e ammette in ogni caso, previa =
valutazione di=20
  possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo =
eventuali=20
  mitigazioni e compensazioni agro-forestali e =
ambientali.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le indicazioni contenute nel piano =
delle regole=20
hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime =
giuridico dei=20
suoli.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il piano delle regole non ha termini =
di validit=E0=20
ed =E8 sempre modificabile.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D011>11</A>. =
(Compensazione,=20
perequazione ed incentivazione urbanistica)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Sulla base dei criteri definiti dal =
documento di=20
piano, i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con =
valenza=20
territoriale possono ripartire tra tutti i proprietari degli immobili=20
interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti =
dalla=20
dotazione di aree per opere di urbanizzazione mediante l=92attribuzione =
di un=20
identico indice di edificabilit=E0 territoriale, confermate le =
volumetrie degli=20
edifici esistenti, se mantenuti. Ai fini della realizzazione della =
volumetria=20
complessiva derivante dall=92indice di edificabilit=E0 attribuito, i =
predetti piani=20
ed atti di programmazione individuano gli eventuali edifici esistenti, =
le aree=20
ove =E8 concentrata l=92edificazione e le aree da cedersi gratuitamente =
al comune o=20
da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, =
nonch=E9 per le=20
compensazioni urbanistiche in permuta con aree di cui al comma =
3.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Sulla base dei criteri di cui al =
comma 1, nel=20
piano delle regole i comuni, a fini di perequazione urbanistica, possono =

attribuire a tutte le aree del territorio comunale, ad eccezione delle =
aree=20
destinate all=92agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione =
urbanistica,=20
un identico indice di edificabilit=E0 territoriale, inferiore a quello =
minimo=20
fondiario, differenziato per parti del territorio comunale, =
disciplinandone=20
altres=EC il rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, in =
relazione ai=20
vari tipi di intervento previsti. In caso di avvalimento di tale =
facolt=E0, nel=20
piano delle regole =E8 inoltre regolamentata la cessione gratuita al =
comune delle=20
aree destinate nel piano stesso alla realizzazione di opere di =
urbanizzazione,=20
ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o =
generale,=20
da effettuarsi all=92atto della utilizzazione dei diritti edificatori, =
cos=EC come=20
determinati in applicazione di detto criterio perequativo. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Fermo restando quanto disposto =
dall=92art. 1, commi=20
da 21 a 24, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, alle aree destinate =
alla=20
realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non =
disciplinate=20
da piani e da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a =
compensazione=20
della loro cessione gratuita al comune, aree in permuta o diritti =
edificatori=20
trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non =
soggette a=20
piano attuativo. In alternativa a tale attribuzione di diritti =
edificatori,=20
sulla base delle indicazioni del piano dei servizi il proprietario pu=F2 =

realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, =

mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il comune per =
la=20
gestione del servizio.<BR><I><FONT color=3D#ff0000>(comma =
d</FONT></I></FONT><FONT=20
face=3DTahoma color=3D#ff0000 size=3D2><I>ichiarato illegittimo, in =
combinato disposto=20
con l'articolo 9, comma 12, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. =
129 del=20
2006, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza =
pubblica=20
per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore =
alla=20
soglia comunitaria)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I diritti edificatori attribuiti a =
titolo di=20
compensazione ai sensi del comma 3 sono liberamente =
commerciabili.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il documento di piano pu=F2 =
prevedere, a fronte di=20
rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a quelli dovuti e =
coerenti con=20
gli obiettivi fissati, una disciplina di incentivazione in misura non =
superiore=20
al 15% della volumetria ammessa per interventi ricompresi in piani =
attuativi=20
finalizzati alla riqualificazione urbana e in iniziative di edilizia=20
residenziale pubblica, consistente nell=92attribuzione di indici =
differenziati=20
determinati in funzione degli obiettivi di cui sopra. Analoga disciplina =
di=20
incentivazione pu=F2 essere prevista anche ai fini della promozione =
dell=92edilizia=20
bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli =

indirizzi regionali previsti dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
4">articolo=20
44, comma 18</A>. <BR><FONT color=3D#ff0000><I>(comma cos=EC modificato=20
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D012>12</A>. (Piani =
attuativi=20
comunali)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. L=92attuazione degli interventi di =
trasformazione e=20
sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani =
attuativi=20
comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla=20
legislazione statale e regionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il documento di piano connette =
direttamente le=20
azioni di sviluppo alla loro modalit=E0 di attuazione mediante i vari =
tipi di=20
piani attuativi comunali con eventuale eccezione degli interventi =
pubblici e di=20
quelli di interesse pubblico o generale di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
9">articolo=20
9, comma 10</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nei piani attuativi vengono fissati =
in via=20
definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di =
piano, gli=20
indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni =
dello=20
stesso.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Per la presentazione del piano =
attuativo =E8=20
sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati=20
rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in =
base=20
all=92imponibile catastale risultante al momento della presentazione del =

piano.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le previsioni contenute nei piani =
attuativi e=20
loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul =
regime=20
giuridico dei suoli.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D013>13.</A> =
(Approvazione degli atti=20
costituenti il piano di governo del territorio)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli atti di PGT sono adottati ed =
approvati dal=20
Consiglio comunale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Prima del conferimento =
dell=92incarico di redazione=20
degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento =
su=20
almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali =
canali di=20
comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale =
chiunque=20
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, pu=F2 =
presentare=20
suggerimenti e proposte. Il comune pu=F2, altres=EC, determinare altre =
forme di=20
pubblicit=E0 e partecipazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Prima dell=92adozione degli atti di =
PGT il comune,=20
tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle =
parti=20
sociali ed economiche. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Entro novanta giorni dall=92adozione, =
gli atti di=20
PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella =
segreteria=20
comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della=20
presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito =
degli=20
atti =E8 fatta, a cura del comune, pubblicit=E0 sul Bollettino ufficiale =
della=20
Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione =
locale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il documento di piano, =
contemporaneamente al=20
deposito, =E8 trasmesso alla provincia se dotata di piano territoriale =
vigente. La=20
provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta=20
esclusivamente la compatibilit=E0 di detto atto con il proprio piano =
territoriale=20
entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, =
decorsi=20
inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. =
Qualora=20
il comune abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione =
degli atti=20
di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte =
con=20
deliberazione di Giunta provinciale. In caso di assenso alla modifica, =
il comune=20
pu=F2 sospendere la procedura di approvazione del proprio documento di =
piano sino=20
alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente =
legislazione e=20
dalla presente legge, della modifica dell=92atto di pianificazione =
provinciale di=20
cui trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, =
nel qual=20
caso le parti del documento di piano connesse alla richiesta modifica =
della=20
pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva =
approvazione=20
della modifica medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si =
intende=20
respinta qualora la provincia non si pronunci in merito entro centoventi =
giorni=20
dalla trasmissione della proposta stessa.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5-bis. Fino all=92approvazione del piano =
territoriale=20
regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano =
territoriale di=20
coordinamento vigente trasmettono il documento di piano alla Regione,=20
contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante =
in=20
relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi =
giorni=20
dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i =
quali il=20
parere si intende reso favorevolmente. Il comune =E8 tenuto nei =
confronti della=20
Regione a quanto previsto nel comma 7, secondo =
periodo.<B><BR></B></FONT><FONT=20
face=3DTahoma color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma introdotto =
dall'articolo 1, legge=20
reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il documento di piano, =
contemporaneamente al=20
deposito, =E8 trasmesso anche all=92A.S.L. e all=92A.R.P.A., che, entro =
i termini per=20
la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare =

osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela =
igienico-sanitaria ed=20
ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione =
degli=20
insediamenti produttivi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Entro novanta giorni dalla scadenza =
del termine=20
per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli =
atti=20
assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti =
di PGT=20
le modificazioni conseguenti all=92eventuale accoglimento delle =
osservazioni.=20
Contestualmente, a pena d=92inefficacia degli atti assunti, provvede=20
all=92adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la =
provincia=20
abbia ravvisato elementi di incompatibilit=E0 con le previsioni =
prevalenti del=20
proprio piano territoriale, o con i limiti di cui all=92articolo 15, =
comma 5,=20
ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni=20
provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7-bis. Il termine di cui al comma 7 =E8 =
di=20
centocinquanta giorni qualora, nella fase del procedimento di =
approvazione del=20
PGT successiva all=92adozione dello stesso, si svolgano le elezioni per =
il rinnovo=20
dell=92amministrazione comunale.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), =
legge reg. n.=20
24 del 2007)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Qualora nel piano territoriale =
regionale vi siano=20
determinazioni che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del =
comune=20
nel documento di piano, lo stesso =E8 tenuto nei confronti della Regione =
a quanto=20
previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo periodo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. La deliberazione del Consiglio =
comunale di=20
controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni=20
provinciali o regionali di cui ai commi precedenti non =E8 soggetta a =
nuova=20
pubblicazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Gli atti di PGT, definitivamente =
approvati, sono=20
depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla=20
provincia ed alla Giunta regionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Gli atti di PGT acquistano efficacia =
con la=20
pubblicazione dell=92avviso della loro approvazione definitiva sul =
Bollettino=20
ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Nel periodo intercorrente tra =
l=92adozione e la=20
pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano =
le=20
misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di =
permesso=20
di costruire, ovvero di denuncia di inizio attivit=E0, che risultino in =
contrasto=20
con le previsioni degli atti medesimi.<BR><FONT =
color=3D#ff0000><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del =
2006)</I></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Le disposizioni del presente =
articolo si=20
applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. I comuni, con deliberazione del =
Consiglio=20
comunale, possono avvalersi della provincia per la redazione degli atti =
di PGT;=20
i comuni inclusi in una comunit=E0 montana possono avvalersi della =
comunit=E0=20
montana stessa. Le modalit=E0, i tempi e gli oneri dell=92avvalimento =
sono definiti=20
con convenzione. I comuni possono tra loro costituire consorzi o =
concludere=20
convenzioni, nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, aventi =
ad=20
oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi =
territori. In=20
tal caso resta ferma la procedura di approvazione in capo ai singoli =
comuni.=20
</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D014>14. =
</A>(Approvazione dei piani=20
attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I piani attuativi e loro varianti, =
conformi alle=20
previsioni degli atti di PGT, sono adottati dal Consiglio comunale; nel =
caso si=20
tratti di piani di iniziativa privata, l=92adozione interviene entro =
novanta=20
giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della =
variante. Il=20
predetto termine di novanta giorni pu=F2 essere interrotto una sola =
volta qualora=20
gli uffici comunali deputati all'istruttoria richiedano, con =
provvedimento=20
espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di =
presentazione=20
del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche=20
progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle =
prescrizioni=20
normative vigenti; in questo caso, il termine di novanta giorni di cui =
al=20
presente comma decorre nuovamente e per intero dalla data di =
presentazione della=20
documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali =
richieste; della=20
conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della =
medesima,=20
=E8 data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al =
soggetto=20
proponente. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone =
termine=20
al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro =
varianti.<BR><FONT=20
color=3D#ff0000><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 1, legge reg. =
n. 12 del=20
2006)</I></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La deliberazione di adozione =E8 =
depositata per=20
quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a =
tutti gli=20
elaborati; del deposito =E8 data comunicazione al pubblico mediante =
avviso affisso=20
all=92albo pretorio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Durante il periodo di pubblicazione, =
chiunque ha=20
facolt=E0 di prendere visione degli atti depositati e, entro quindici =
giorni=20
decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, pu=F2 presentare=20
osservazioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Entro sessanta giorni dalla scadenza =
del termine=20
di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti =
assunti,=20
il Consiglio comunale approva il piano attuativo decidendo nel contempo =
sulle=20
osservazioni presentate.<BR><FONT color=3D#ff0000><I>(comma cos=EC =
modificato=20
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Qualora il piano attuativo introduca =
varianti=20
agli atti di PGT, dopo l=92adozione da parte del Consiglio comunale, si =
applica=20
quanto previsto dall=92articolo 13, commi da 4 a 12. <BR><FONT=20
color=3D#ff0000><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 1, legge reg. =
n. 12 del=20
2006)</I></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. L'infruttuosa decorrenza del termine =
posto dal=20
comma 1 per l'adozione del piano attuativo costituisce presupposto per =
la=20
richiesta di intervento sostitutivo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Il potere d=92intervento sostitutivo =
=E8 esercitato=20
dalla Regione, ovvero dalle province a far tempo dall=92efficacia del =
rispettivo=20
piano territoriale di coordinamento provinciale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Al fine di attivare il procedimento =
di cui al=20
comma 7, chi ha presentato il piano attuativo, verificata l'inerzia =
comunale,=20
pu=F2, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso =
di=20
ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici =
giorni dal=20
ricevimento della richiesta.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Decorso infruttuosamente il termine =
previsto dal=20
comma 8, chi ha presentato il piano attuativo pu=F2 inoltrare al =
dirigente della=20
competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un =

commissario ad acta; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine =
di=20
quindici giorni dal ricevimento dell=92istanza, invitando il comune ad =
assumere il=20
provvedimento conclusivo del procedimento di adozione del piano =
attuativo entro=20
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende =
quale=20
avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#07"=
>articolo=20
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241</A> (Nuove norme in materia di =
procedimento=20
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti =
amministrativi).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Il Presidente della Giunta regionale =
o=20
provinciale o l=92assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente =
il=20
termine di trenta giorni di cui al comma 9, nomina, nei successivi =
quindici=20
giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti =
all=92albo di cui=20
all=92articolo 31. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Entro il termine di trenta giorni =
dalla nomina,=20
il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i =
provvedimenti=20
necessari per la conclusione del procedimento di adozione del piano =
attuativo;=20
gli oneri derivanti dall'attivit=E0 del commissario ad acta sono posti a =
carico=20
del comune inadempiente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Non necessita di approvazione di =
preventiva=20
variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni=20
planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le =
caratteristiche=20
tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non =
incidano sul=20
dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la =
dotazione di=20
aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>CAPO III - PIANO TERRITORIALE DI =
COORDINAMENTO=20
PROVINCIALE</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D015>15</A>. (Contenuti =
del piano=20
territoriale di coordinamento provinciale)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Con il piano territoriale di =
coordinamento=20
provinciale, di seguito denominato PTCP, la provincia definisce, ai =
sensi e con=20
gli effetti di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
2">articolo=20
2, comma 4</A>, gli obiettivi generali relativi all=92assetto e alla =
tutela del=20
proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o =
sovracomunale o=20
costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono interessi di =
rango=20
provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l=92intero territorio =
provinciale o=20
comunque quello di pi=F9 comuni. Il PTCP =E8 atto di indirizzo della =
programmazione=20
socio-economica della provincia ed ha efficacia =
paesaggistico=96ambientale per i=20
contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il PTCP, per la parte di carattere=20
programmatorio:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) definisce, avvalendosi degli =
strumenti di cui=20
  all=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
3">articolo=20
  3</A>, il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante =
dalle=20
  trasformazioni avvenute;<BR>b) indica gli obiettivi di sviluppo=20
  economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le =
previsioni=20
  dei piani di settore la cui approvazione =E8 demandata per legge alla =
provincia=20
  e approfondendo i contenuti della programmazione regionale, nonch=E9,=20
  eventualmente, proponendo le modifiche o integrazioni della =
programmazione=20
  regionale ritenute necessarie;<BR>c) indica elementi qualitativi a =
scala=20
  provinciale o sovracomunale, sia orientativi che prevalenti, secondo =
le=20
  qualificazioni della presente legge, per la pianificazione comunale e =
dispone=20
  i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono =
essere=20
  previsti nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano =
dei=20
  servizi;<BR>d) definisce criteri per l=92organizzazione, il =
dimensionamento, la=20
  realizzazione e l=92inserimento ambientale e paesaggistico delle =
infrastrutture=20
  riguardanti il sistema della mobilit=E0 ed il relativo coordinamento =
tra tali=20
  criteri e le previsioni della pianificazione comunale; <BR>e) =
stabilisce, in=20
  coerenza con la programmazione regionale e con i criteri di cui alla =
lettera=20
  d), il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il =
sistema=20
  della mobilit=E0 e le principali linee di comunicazione, di cui =
definisce la=20
  relativa localizzazione sul territorio, avente valore indicativo, =
fatti salvi=20
  i casi di prevalenza di cui all=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
8">articolo=20
  18</A>;<BR>f) individua i corridoi tecnologici ove realizzare le=20
  infrastrutture di rete di interesse sovracomunale, definendone i =
criteri per=20
  l=92inserimento ambientale e paesaggistico;<BR>g) prevede indicazioni =
puntuali=20
  per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale, se =
definiti=20
  come tali dai PGT dei comuni;<BR>h) indica modalit=E0 per favorire il=20
  coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme =

  compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate =
all=92incentivazione=20
  dell=92associazionismo tra i comuni.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. In ordine alla tutela ambientale, =
all=92assetto=20
idrogeologico e alla difesa del suolo, il PTCP definisce l=92assetto =
idrogeologico=20
del territorio secondo quanto disposto dall=92articolo 56.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il PTCP definisce gli ambiti =
destinati=20
all=92attivit=E0 agricola analizzando le caratteristiche, le risorse =
naturali e le=20
funzioni e dettando i criteri e le modalit=E0 per individuare a scala =
comunale le=20
aree agricole, nonch=E9 specifiche norme di valorizzazione, di uso e di =
tutela, in=20
rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove =

esistenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Tale individuazione ha efficacia =
prevalente ai=20
sensi dell'articolo 18, nei limiti della facolt=E0 dei comuni di =
apportarvi, in=20
sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e=20
miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala =
comunale. In=20
tal caso per l=92approvazione di detto piano si applicano anche i <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
3">commi=20
5 e 7 dell=92articolo 13</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Per la parte inerente alla tutela =
paesaggistica,=20
il PTCP dispone quanto previsto dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
8">articolo=20
78</A>, individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del =
piano=20
territoriale regionale e pu=F2 inoltre individuare gli ambiti =
territoriali in cui=20
risulti opportuna l=92istituzione di parchi locali di interesse =
sovracomunale.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Relativamente alle aree comprese nel =
territorio=20
di aree regionali protette, per le quali la gestione e le funzioni di =
natura=20
paesaggistico-ambientale spettano ai competenti enti preposti secondo le =

specifiche leggi e provvedimenti regionali, il PTCP recepisce gli =
strumenti di=20
pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle =
aree=20
regionali protette, attenendosi, nei casi di piano di parco adottati, =
alle=20
misure di salvaguardia previste in conformit=E0 alla legislazione in =
materia;=20
coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni=20
territoriali di cui ai precedenti commi, qualora incidenti su aree =
comprese nel=20
territorio delle aree regionali protette, fermi restando i casi di =
prevalenza=20
del PTCP, di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
8">articolo=20
18</A>.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art.<A name=3D016> 16.</A> =
(Conferenza dei comuni,=20
delle comunit=E0 montane e degli enti gestori delle aree regionali=20
protette)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In ciascuna provincia =E8 istituita, =
a cura della=20
provincia stessa, una conferenza dei comuni, delle comunit=E0 montane e =
degli enti=20
gestori delle aree regionali protette i cui territori di competenza =
ricadono=20
anche parzialmente nel territorio provinciale, avente funzioni =
consultive e=20
propositive nell=92ambito delle materie trasferite alle province =
attinenti al=20
territorio e all=92urbanistica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Alla conferenza partecipano i sindaci =
dei comuni=20
e i presidenti delle comunit=E0 montane e degli enti gestori delle aree =
regionali=20
protette o loro delegati; alle sedute della conferenza partecipano, =
senza=20
diritto di voto, il presidente della provincia, il vicepresidente e =
l=92assessore=20
competente, se delegato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La conferenza elegge tra i suoi =
componenti un=20
presidente ed approva un regolamento per il suo funzionamento entro =
novanta=20
giorni dal suo insediamento. Il regolamento deve prevedere che la =
conferenza sia=20
convocata anche su proposta della provincia, nonch=E9 la possibilit=E0 =
di articolare=20
la conferenza per ambiti territoriali delimitati in relazione a =
specifiche=20
tematiche.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Al fine di procedere all=92elezione =
del presidente=20
della conferenza, il presidente della provincia convoca e presiede la =
prima=20
seduta della conferenza stessa; sino all=92approvazione del regolamento, =
le=20
decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli =
enti=20
locali rappresentati.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D017>17.</A> =
(Approvazione del piano=20
territoriale di coordinamento provinciale)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In fase di predisposizione del PTCP, =
la provincia=20
assicura, anche in forme definite con proprio atto, la partecipazione =
attiva dei=20
comuni, delle comunit=E0 montane, degli enti gestori dei parchi =
interessati ai=20
sensi dell=92articolo 16, comma 1, degli altri enti locali, ivi comprese =
le altre=20
province interessate, delle autonomie funzionali, delle parti sociali, =
degli=20
ordini professionali, delle associazioni ambientaliste o portatrici di =
interessi=20
diffusi, anche mediante forme diverse di partecipazione e persegue la =
coerenza=20
degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da =
tali enti=20
ed acquisite in via preventiva; a tal fine la provincia svolge =
consultazioni con=20
detti enti, secondo modalit=E0 dalla stessa determinate, che devono in =
ogni caso=20
prevedere, a favore degli enti consultati, un termine congruo per =
inoltrare le=20
proprie proposte. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nella medesima fase di =
predisposizione, la=20
provincia pu=F2 chiedere alla Regione apposita consultazione diretta ad=20
approfondire le risultanze di suo interesse della programmazione e=20
pianificazione regionale, anche in relazione agli indirizzi di cui =
all=92articolo=20
1, comma 3. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il PTCP =E8 adottato dal Consiglio =
provinciale,=20
previo parere obbligatorio della conferenza di cui all=92articolo 16, =
dal quale la=20
provincia pu=F2 discostarsi in base a puntuale motivazione; detto parere =
deve=20
essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali =
s=92intende=20
reso in senso favorevole.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il PTCP adottato =E9 pubblicato, per =
un periodo di=20
trenta giorni, tramite deposito presso la segreteria della provincia; il =

provvedimento di adozione =E8 pubblicato, per un periodo di trenta =
giorni, presso=20
l=92albo dei comuni e degli altri enti locali interessati, con =
indicazione della=20
sede presso la quale chiunque pu=F2 prendere visione dei relativi =
elaborati. Il=20
piano adottato =E8 pubblicato dai comuni tramite affissione all=92albo, =
entro cinque=20
giorni dalla ricezione da parte della provincia, del provvedimento di =
adozione;=20
dell=92avvenuta pubblicazione e dei termini iniziali e finali della =
medesima =E8=20
data notizia alla provincia. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il provvedimento di adozione del PTCP =
=E8 altres=EC=20
pubblicato, con le indicazioni di cui al comma 4, sul Bollettino =
ufficiale della=20
Regione, a cura della provincia, che vi provvede entro il termine =
massimo di=20
quindici giorni dalla ricezione dell=92ultima comunicazione dei comuni =
attestante=20
l=92inizio della pubblicazione presso gli albi comunali sull=92intero =
territorio=20
provinciale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Entro il termine di sessanta giorni =
dalla=20
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia=20
interesse pu=F2 presentare alla provincia le proprie osservazioni sul=20
piano.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Successivamente alla sua adozione e =
in ogni caso=20
contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della =
Regione, il=20
PTCP adottato =E8 trasmesso dalla provincia alla Giunta regionale, che, =
entro=20
centoventi giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo =
comunque=20
il confronto con la provincia interessata, la conformit=E0 alla presente =
legge e=20
la compatibilit=E0 con gli atti di programmazione e pianificazione =
regionale. In=20
tale fase la Regione verifica le proposte di aggiornamento o modifica =
della=20
propria programmazione presentate dalla provincia e determina in merito =
con=20
deliberazione di Giunta regionale. In caso di assenso alla modifica, la=20
provincia sospende l=92esame del piano sino alla definitiva =
approvazione, nelle=20
forme previste dalla vigente legislazione, della modifica o =
aggiornamento=20
dell=92atto di pianificazione o programmazione regionale oppure richiede =
la=20
conclusione della fase di valutazione; in tal caso le parti del PTCP la =
cui=20
efficacia =E8 subordinata all=92accettazione da parte della Regione =
della modifica=20
della propria programmazione o pianificazione acquistano efficacia con=20
l=92approvazione definitiva della modifica stessa da parte della =
Regione. Decorso=20
il termine di centoventi giorni, la fase di valutazione del piano della=20
provincia da parte della Regione si intende conclusa favorevolmente, =
fatte salve=20
le parti relative alle proposte di modifica alla pianificazione e =
programmazione=20
regionale aventi carattere prevalente ai sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
0">articolo=20
20, comma 5</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. La Giunta provinciale esamina le =
osservazioni=20
pervenute e formula proposte di controdeduzioni alle osservazioni, =
nonch=E9 di=20
modifiche conseguenti a richieste regionali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Il Consiglio provinciale, entro =
centoventi giorni=20
dal loro ricevimento, esamina le proposte di controdeduzioni e di =
modifiche di=20
cui al comma 8 ed il parere espresso dalla conferenza di cui =
all=92articolo 16,=20
decide in merito ed approva il PTCP. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Il PTCP acquista efficacia con la =
pubblicazione=20
dell=92avviso di sua approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale =
della=20
Regione, da effettuarsi a cura della provincia. Il piano, =
definitivamente=20
approvato, =E8 depositato presso la segreteria provinciale ed =E8 =
inviato per=20
conoscenza alla Giunta regionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Il PTCP disciplina modalit=E0 =
semplificate per=20
l=92approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori =
materiali e=20
l=92aggiornamento cartografico, nonch=E9 lo sviluppo e la conseguente =
definizione=20
localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito =
locale che=20
non incidano sulle strategie generali del piano. Per tali modifiche non =
=E8=20
richiesto il parere della conferenza di cui all=92articolo 16 n=E9 la =
valutazione da=20
parte della Regione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. L=92approvazione, con la =
partecipazione e=20
l=92assenso della provincia interessata, di strumenti di programmazione =
negoziata=20
previsti dalla vigente legislazione o la conclusione di intese ai sensi =
dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1998_0112.htm#57"=
>articolo=20
57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</A> (Conferimento di =
funzioni e=20
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in=20
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), comportano =
automatica=20
variante al PTCP. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. La provincia assicura ampia =
informazione e=20
diffusione delle varianti introdotte ai sensi del comma 12.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Le varianti al PTCP, diverse da =
quelle di cui ai=20
commi 11 e 12, sono approvate con la medesima procedura prevista per la =
sua=20
approvazione, limitando l=92informazione e la consultazione degli enti =
locali=20
unicamente a quelli territorialmente interessati.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D018>18.</A> (Effetti =
del piano=20
territoriale di coordinamento provinciale)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le valutazioni di compatibilit=E0 =
rispetto al PTCP,=20
sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali =
o di=20
altri enti, concernono l=92accertamento dell=92idoneit=E0 dell=92atto, =
oggetto della=20
valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel =
piano,=20
salvaguardandone i limiti di sostenibilit=E0 previsti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Hanno efficacia prescrittiva e =
prevalente sugli=20
atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le previsioni in materia di tutela =
dei beni=20
  ambientali e paesaggistici in attuazione dell=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
7">art.=20
  77</A>;<BR>b) l=92indicazione della localizzazione delle =
infrastrutture=20
  riguardanti il sistema della mobilit=E0, qualora detta localizzazione =
sia=20
  sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione =
provinciale, in=20
  rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, =

  programmazioni di altri enti competenti, stato d=92avanzamento delle =
relative=20
  procedure di approvazione, previa definizione di atti d=92intesa, =
conferenze di=20
  servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua espressamente le =

  previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di =
attribuzione di=20
  efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che =
prescrittiva nei=20
  confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del =
territorio=20
  immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo =
conformativo=20
  della propriet=E0. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade =
qualora, entro=20
  cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato =
il=20
  progetto preliminare dell=92opera o della struttura di cui trattasi. =
In tal=20
  caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e =
di=20
  indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;<BR>c) la =
individuazione=20
  degli ambiti di cui all=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
5">articolo=20
  15, comma 4</A>, fino alla approvazione del PGT;<BR>d) =
l=92indicazione, per le=20
  aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e =
sismico, delle=20
  opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in =
cui la=20
  normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia =
la=20
  competenza in materia con efficacia =
prevalente.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le previsioni del PTCP concernenti la =

realizzazione, il potenziamento e l=92adeguamento delle infrastrutture =
riguardanti=20
il sistema della mobilit=E0, prevalgono sulle disposizioni dei piani =
territoriali=20
di coordinamento dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 =
novembre=20
1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per=20
l=92istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti =
naturali=20
nonch=E9 delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), non =

costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente=20
legislazione, nei seguenti casi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) qualora costituiscano diretta =
attuazione di=20
  interventi previsti come prioritari nel piano territoriale regionale, =
a norma=20
  dell=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
0">articolo=20
  20, comma 4</A>;<BR>b) qualora il carattere prioritario di tali =
interventi sia=20
  stato riconosciuto, a seguito di proposta della provincia, dalla =
Regione in=20
  sede di aggiornamento del piano territoriale regionale: in tal caso la =

  previsione del PTCP acquista efficacia prevalente sul piano =
territoriale di=20
  coordinamento del parco regionale a seguito dell=92approvazione=20
  dell=92aggiornamento del piano territoriale regionale che reca il =
riconoscimento=20
  di priorit=E0;<BR>c) qualora sussista intesa o altra forma di accordo =
con l=92ente=20
  gestore del parco regionale interessato e con la Regione, anche in =
relazione=20
  alle misure di mitigazione e compensazione ambientale da realizzarsi=20
  contemporaneamente alla realizzazione della suddetta=20
infrastruttura.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>CAPO IV . PIANO TERRITORIALE=20
REGIONALE</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D019>19.</A> (Oggetto e =
contenuti del=20
piano territoriale regionale)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il piano territoriale regionale, di =
seguito=20
denominato PTR, costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti =

territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonch=E9 di =

orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei =
comuni e=20
delle province. La Regione con il PTR, sulla base dei contenuti del =
programma=20
regionale di sviluppo e della propria programmazione generale e di =
settore,=20
indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e =
definisce=20
altres=EC, in coerenza con quest=92ultimo, i criteri e gli indirizzi per =
la=20
redazione degli atti di programmazione territoriale di province e =
comuni. Il PTR=20
ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della =
vigente=20
legislazione e a tal fine ha i contenuti e l=92efficacia di cui agli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
6">articoli=20
76 e 77</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In particolare, il PTR: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) indica:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) gli obiettivi principali di =
sviluppo socio =96=20
    economico del territorio regionale, come espressi dal programma =
regionale di=20
    sviluppo e dal complesso della programmazione regionale di =
settore;<BR>2) il=20
    quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione delle =
infrastrutture e=20
    delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale;<BR>3) i =
criteri=20
    operativi per la salvaguardia dell=92ambiente, in relazione alle =
previsioni=20
    dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, della=20
    disciplina delle aree regionali protette e degli atti di =
regolamentazione e=20
    programmazione regionale e nazionale in materia di salvaguardia =
delle=20
    risorse idriche, geologiche, idrogeologiche, agro-forestali, =
ecologiche,=20
    della riduzione dell=92inquinamento acustico ed atmosferico, dello =
smaltimento=20
    dei rifiuti; <BR>4) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche =
fisiche=20
    del territorio, secondo quanto disposto dall=92<A=20
    =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
5">articolo=20
    55, comma 1, lettera a)</A>;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>b) definisce, in base agli elementi di =
cui alla=20
  lettera a):</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) le linee orientative =
dell=92assetto del=20
    territorio regionale, anche con riferimento all=92individuazione dei =

    principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione =
e=20
    salvaguardia ambientale;<BR>2) gli indirizzi generali per il =
riassetto del=20
    territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, =
idrogeologici e=20
    sismici, secondo quanto disposto dall=92<A=20
    =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
5">articolo=20
    55, comma 1, lettera b)</A>;<BR>3) gli indirizzi per la =
programmazione=20
    territoriale di comuni e province, al fine di garantirne, nel =
rispetto e=20
    nella valorizzazione delle autonomie locali, la complessiva coerenza =
al=20
    quadro programmatico regionale; a tal fine, e in particolare, =
definisce gli=20
    elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della =
sostenibilit=E0=20
    ambientale dello sviluppo socio =96 economico del territorio =
regionale;<BR>4)=20
    gli obiettivi prioritari di interesse regionale di cui all=92<A=20
    =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
0">articolo=20
    20, comma 4</A>.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>c) individua idonei strumenti per =
garantire il=20
  perseguimento degli obiettivi regionali e in particolare:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) forme di compensazione =
economico=96finanziaria=20
    a favore degli enti locali ricadenti in ambiti oggetto di =
limitazione delle=20
    possibilit=E0 di sviluppo nonch=E9 modalit=E0 di compensazione =
ambientale per=20
    interventi che determinano impatti rilevanti sul territorio anche in =
comuni=20
    non direttamente interessati agli interventi stessi; a tal fine la =
Regione=20
    si avvale di fondi propri o indica le modalit=E0 per suddividere =
solidalmente=20
    tra gli enti locali, in rapporto alle differenti potenzialit=E0 di =
sviluppo e=20
    ai vincoli di sostenibilit=E0 derivanti a ciascuno dai contenuti =
della=20
    programmazione regionale, i vantaggi e gli oneri conseguenti;<BR>2) =
modalit=E0=20
    di aggiornamento ed adeguamento efficaci e flessibili dei contenuti =
del=20
    piano territoriale regionale, in considerazione dell=92evoluzione =
del=20
    programma regionale di sviluppo, della programmazione socio =96 =
economica e=20
    settoriale regionale, nazionale e comunitaria, nonch=E9 in relazione =
agli atti=20
    di programmazione approvati e alle iniziative attivate;<BR>3) =
modalit=E0 di=20
    espletamento contestuale e coordinato delle procedure previste per=20
    l=92attuazione degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel=20
    piano.</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D020>20</A>. (Effetti =
del piano=20
territoriale regionale. Piano territoriale regionale =
d=92area)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il PTR costituisce quadro di =
riferimento per la=20
valutazione di compatibilit=E0 degli atti di governo del territorio di =
comuni,=20
province, comunit=E0 montane, enti gestori di parchi regionali, nonch=E9 =
di ogni=20
altro ente dotato di competenze in materia. Contiene prescrizioni di =
carattere=20
orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce =
gli=20
indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di =
programmazione=20
dell=92ordinamento statale e di quello comunitario. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le valutazioni di compatibilit=E0 =
rispetto al PTR,=20
sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o =
di=20
altri enti, concernono l=92accertamento dell=92idoneit=E0 dell=92atto, =
oggetto della=20
valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi =
fissati=20
nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilit=E0 previsti. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nella continuit=E0 degli obiettivi =
principali, il=20
piano =E8 suscettibile di modifiche, integrazioni, adeguamenti, anche =
conseguenti=20
ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti dagli enti locali e =
dagli altri=20
enti interessati, con le modalit=E0 previste dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
1">articolo=20
21</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le previsioni del PTR concernenti la=20
realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di =
potenziamento ed=20
adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilit=E0, =
nonch=E9=20
inerenti all=92individuazione dei principali poli di sviluppo regionale =
e delle=20
zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente =
qualificate quali=20
obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale, prevalgono =
sulle=20
disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi =
regionali di cui=20
alla l.r. 86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali =
protette=20
secondo la vigente legislazione. In caso di difformit=E0 tra il PTR e la =

pianificazione di aree naturali protette, all=92atto della presentazione =
del piano=20
per l=92approvazione il Consiglio regionale assume le determinazioni =
necessarie ad=20
assicurare la coerenza tra detti strumenti, prevedendo le eventuali =
mitigazioni=20
e compensazioni ambientali in accordo con l=92ente gestore del parco. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le previsioni di cui al comma 4 =
hanno, qualora=20
ci=F2 sia previsto dal piano, immediata prevalenza su ogni altra =
difforme=20
previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tal caso la previsione =
del=20
piano costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad =
ogni=20
conseguente effetto, quale vincolo conformativo della propriet=E0. Detta =

efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni =
dalla=20
definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto =
preliminare=20
dell=92opera o della struttura di cui trattasi, conservando la =
previsione=20
efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo =
aggiornamento del=20
piano.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Qualora aree di significativa =
ampiezza=20
territoriale siano interessate da opere, interventi o destinazioni =
funzionali=20
aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR pu=F2, anche su =
richiesta=20
delle province interessate, prevedere l=92approvazione di un piano =
territoriale=20
regionale d=92area, che disciplini il governo di tali aree. Tale piano=20
approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio =96 =
economici ed=20
infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al =
reperimento e alla=20
ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e=20
coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento =
alle=20
previsioni insediative, alle forme di compensazione e/o ripristino =
ambientale,=20
ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso. Le =
disposizioni e i=20
contenuti del piano territoriale regionale d=92area hanno efficacia =
diretta e=20
cogente nei confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo =
ambito.=20
Il PGT di detti comuni =E8 assoggettato alla procedura di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
3">articolo=20
13, comma 8</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Il piano territoriale regionale =
d=92area =E8=20
approvato con le procedure di cui all=92articolo 21, comma 6. La Giunta =
regionale,=20
con apposita deliberazione, pu=F2 deferire in tutto o in parte =
l=92elaborazione del=20
piano alla provincia o alle province territorialmente interessate, o =
comunque=20
avvalersi della collaborazione di tali enti. In tal caso il piano =
territoriale=20
regionale d=92area, per le aree ivi comprese, ha natura ed effetti di =
PTCP,=20
sostituendosi a quest=92ultimo e da esso venendo obbligatoriamente =
recepito,=20
previo parere favorevole del Consiglio provinciale interessato. La =
deliberazione=20
della Giunta regionale di adozione del piano d=92area specifica i casi =
in cui il=20
piano sia dotato di tale particolare efficacia.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7-bis. Fino all=92approvazione del PTR =
previsto=20
dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
9">articolo=20
19</A>, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, pu=F2 dar corso =

all=92approvazione di piani territoriali regionali d=92area, secondo le =
procedure di=20
cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
1">articolo=20
21, comma 6</A>. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6, =
secondo=20
e terzo periodo, e 7 del presente articolo, nonch=E9 le procedure di =
valutazione=20
ambientale di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
4">articolo=20
4</A>.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma =
introdotto=20
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D021>21</A>. =
(Approvazione del piano=20
territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali=20
d=92area)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La Giunta regionale, almeno sessanta =
giorni prima=20
dell=92assunzione della determinazione di procedere all=92elaborazione =
del PTR o sua=20
variante, pubblica avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e su =
almeno due=20
quotidiani a diffusione regionale. Separato avviso viene trasmesso alle =
province=20
e alla Conferenza regionale delle autonomie, di cui all=92articolo 1, =
comma 16,=20
della legge regionale 5 gennaio 2000, n 1 (Riordino del sistema delle =
autonomie=20
in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo, n. 112 =93Conferimento di =
funzioni e=20
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in=20
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59=94). Nei sessanta =
giorni=20
decorrenti dalla pubblicazione dell=92avviso sul Bollettino ufficiale =
della=20
Regione, tutti i soggetti interessati possono formulare proposte utili =
alla=20
predisposizione del PTR o sua variante, secondo le modalit=E0 stabilite=20
nell=92avviso stesso. La Giunta regionale esamina le proposte ricevute e =
valuta=20
gli elementi utili dei quali intende tenere conto nella elaborazione del =
PTR o=20
sue varianti, individuando altres=EC le modalit=E0 con le quali =
consultare tutti i=20
soggetti interessati al piano in quanto portatori di interessi diffusi =
nonch=E9 le=20
altre forme di partecipazione di soggetti pubblici e privati, anche =
attraverso=20
la costituzione di un forum per le consultazioni attivo per tutta la =
durata=20
della costruzione del piano. La Giunta regionale predispone il piano e =
lo=20
sottopone al Consiglio regionale per la sua adozione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il PTR o sua variante, una volta =
adottato, =E8=20
soggetto a pubblicazione- pubblicizzazione con le stesse forme e =
modalit=E0 di cui=20
al comma 1. Tutti i soggetti interessati, singolarmente o riuniti in=20
associazioni, consorzi, organismi rappresentativi qualificati, possono=20
presentare, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla =
pubblicazione=20
dell=92avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, osservazioni in =
ordine al=20
PTR adottato o sua variante.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La Giunta regionale esamina le =
osservazioni=20
pervenute e formula proposte di controdeduzione al Consiglio=20
regionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il Consiglio regionale, entro novanta =
giorni dal=20
ricevimento delle proposte di cui al comma 3, decide in merito alle =
stesse e=20
approva il PTR o sua variante.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il piano acquista efficacia con la =
pubblicazione=20
dell=92avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della =
Regione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. L=92istruttoria del piano d=92area =
avviene sentiti i=20
comuni, le province e gli enti gestori delle aree protette interessate, =
riuniti=20
in apposita conferenza; il piano territoriale regionale d=92area, =
attuativo del=20
PTR, =E8 approvato dalla Regione. A tal fine:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la Giunta regionale pubblica avviso =
di avvio=20
  del procedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno =
due=20
  quotidiani a diffusione regionale, individuando altres=EC forme =
integrative di=20
  pubblicizzazione, in relazione alle caratteristiche specifiche del =
territorio=20
  interessato e delle opere ed interventi di interesse regionale da=20
  programmarsi;<BR>b) una volta adottato, il piano =E8 depositato per un =
periodo=20
  di trenta giorni presso la segreteria della Giunta regionale per la=20
  presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;<BR>c) la =
Giunta=20
  regionale esamina le osservazioni, si pronuncia nel merito e trasmette =
al=20
  Consiglio Regionale il provvedimento per la definitiva approvazione; =
<BR>d) il=20
  piano acquista efficacia con la pubblicazione dell=92avviso della sua=20
  approvazione sul Bollettino ufficiale della =
Regione.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D022>22.</A> =
(Aggiornamento del piano=20
territoriale regionale)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il PTR =E8 aggiornato annualmente =
mediante il=20
documento di programmazione economico-finanziaria regionale, approvato =
ai sensi=20
dell=92art. 9-bis della l.r. 34/1978. L=92aggiornamento pu=F2 comportare =

l=92introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e =
progetti, di=20
sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della =
programmazione=20
regionale, nonch=E9 di quelle di altre regioni, dello Stato, =
dell=92Unione=20
Europea.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La Giunta regionale =E8 autorizzata, =
per le=20
finalit=E0 previste dal presente articolo, nonch=E9 dagli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
9">articoli=20
19 e 20</A>, a conferire incarichi professionali, anche al fine di =
effettuare=20
ricerche, acquisire e realizzare dotazioni strumentali e=20
pubblicazioni.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>CAPO V - SUPPORTO AGLI ENTI =
LOCALI</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art.<A name=3D023> 23.</A> (Supporto =
agli enti=20
locali)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La Giunta regionale assicura agli =
enti locali,=20
che intendono avvalersene, idonea collaborazione tecnica e a tal fine =
individua=20
la struttura operativa preposta e le modalit=E0 di svolgimento del =
servizio in=20
modo da garantire agli enti locali un riferimento unico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La Giunta regionale promuove, =
inoltre, corsi di=20
formazione al fine di assicurare le necessarie professionalit=E0 per la=20
predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione di cui =
alla=20
presente legge.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La Giunta regionale, di concerto con =
le province=20
e i comuni, promuove iniziative per la divulgazione dei contenuti, delle =

procedure e degli strumenti previsti dalla legge. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D024>24</A>. =
(Erogazione di=20
contributi)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La Regione, al fine di favorire la=20
predisposizione, da parte dei piccoli comuni individuati ai sensi =
dell=92art. 2=20
della l.r. 11/2004, degli strumenti di programmazione e pianificazione =
di cui=20
alla presente legge, eroga contributi per la redazione della necessaria=20
documentazione conoscitiva, che deve integrarsi nel SIT di cui =
all=92articolo 3,=20
nonch=E9 per la redazione da parte delle province dei rispettivi piani=20
territoriali e relativi aggiornamenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1-bis. La Regione eroga altres=EC =
contributi in conto=20
capitale ai comuni, nonch=E9 alle forme associative tra comuni di cui al =
<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm">de=
creto=20
legislativo 18 agosto 2000, n. 267</A> (Testo unico delle leggi =
sull=92ordinamento=20
degli enti locali), per la redazione dei piani di governo del territorio =
di cui=20
alla presente legge e per la dotazione dei relativi supporti=20
tecnologici.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera a), legge regionale&nbsp; =
n. 5 del=20
2007)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La Giunta regionale, con propria =
deliberazione,=20
determina annualmente i criteri e le modalit=E0 per l=92erogazione dei =
contributi di=20
cui ai commi 1 e 1-bis.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera =
b), legge=20
regionale&nbsp; n. 5 del 2007)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE =
PER IL TITOLO=20
II</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D025>25</A>. (Norma=20
transitoria)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli strumenti urbanistici comunali =
vigenti=20
conservano efficacia fino all=92approvazione del PGT e comunque non =
oltre quattro=20
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino =
all=92adeguamento=20
dei PRG vigenti, a norma dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
6">articolo=20
26</A>, e comunque non oltre il predetto termine di quattro anni, i =
comuni ad=20
eccezione di quelli di cui al comma 2, possono procedere unicamente=20
all=92approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in =
variante ai=20
sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1998_0447.htm#05"=
>articolo=20
5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447</A> (Regolamento recante norme di=20
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, =

l=92ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti =
produttivi per=20
l=92esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonch=E9 per la =
determinazione delle=20
aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell=92articolo 20, =
comma 8,=20
della legge 15 marzo 1997, n. 59), previo parere vincolante della =
Regione=20
qualora non sia vigente il P.T.C.P. e con l=92applicazione dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
7">articolo=20
97</A> della presente legge, nonch=E9 di varianti nei casi di cui =
all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1997_023.htm#02=
">articolo=20
2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23</A> =
(Accelerazione del=20
procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e =
disciplina=20
del regolamento edilizio) e di piani attuativi in variante, con la =
procedura di=20
cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1997_023.htm#03=
">articolo=20
3 della predetta legge regionale 23/1997</A>. &nbsp;Ai soli fini=20
dell'approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento agli studi =
per=20
l'aggiornamento del quadro del dissesto di cui all'elaborato 2 del piano =

stralcio per l'assetto idrogeologico, predisposti secondo i criteri di =
cui=20
all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
7">articolo=20
57, comma 1</A>, e agli studi per la definizione del reticolo idrico, =
previa=20
valutazione tecnica da parte della competenti strutture regionali in =
base alle=20
rispettive discipline di settore, la fattispecie di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1997_023.htm#02=
">articolo=20
2, comma 2, lettera i), della legge regionale 23/1997</A> trova =
applicazione=20
senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera i). Ai soli fini=20
dell'approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla =
realizzazione di=20
opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all'<A =

href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1997_023.htm#02=
">articolo=20
2, comma 2, lettera b), della legge regionale 23/1997</A>, trova =
applicazione=20
anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza =
necessit=E0 di=20
previa progettazione esecutiva. Fino all=92adeguamento, il piano dei =
servizi di=20
cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
9">articolo=20
9</A> pu=F2 essere approvato, nel rispetto dei contenuti e delle =
procedure di cui=20
alla presente legge, in attuazione del piano regolatore generale vigente =
nel=20
comune.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma =
cos=EC=20
modificato dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1-bis. Fino all=92adeguamento di cui =
all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
6">articolo=20
26, commi 2 e 3</A>, i comuni possono procedere, altres=EC, =
all'approvazione di=20
varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici gi=E0 =
approvati=20
dalla Regione ovvero dagli stessi Comuni, acquisita la verifica di =
compatibilit=E0=20
da parte della provincia, con esplicito rinvio a successiva disciplina=20
integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e =
approvate=20
secondo le disposizioni di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
3">articolo=20
13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12</A>.<BR></FONT><FONT =
face=3DTahoma=20
color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma introdotto dall'articolo 1, legge =
reg. n. 12 del=20
2006)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>&nbsp;</FONT></B><FONT face=3DTahoma =
size=3D2>2. I=20
comuni, il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato =
anteriormente=20
all=92entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 =
(Disciplina=20
urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la =
tutela del=20
patrimonio naturale e paesistico), sino all=92approvazione del PGT non =
possono dar=20
corso all=92approvazione di varianti di qualsiasi tipo, del piano dei =
servizi,=20
nonch=E9 di piani attuativi in variante e di atti di programmazione =
negoziata di=20
iniziativa comunale, con esclusione delle varianti dirette alla =
localizzazione=20
di opere pubbliche da assumersi con la procedura di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1997_023.htm#03=
">art. 3=20
della l.r. 23/1997</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai piani territoriali di =
coordinamento=20
provinciali, ai piani urbanistici generali e loro varianti, nonch=E9 ai =
piani=20
attuativi gi=E0 adottati alla data di entrata in vigore della presente =
legge,=20
continuano ad applicarsi, sino alla relativa approvazione, le =
disposizioni=20
vigenti all=92atto della loro adozione, fermo restando quanto disposto =
dall'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
6">articolo=20
36, comma 4</A>.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Fino all=92adeguamento di cui =
all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
6">articolo=20
26</A>, i piani territoriali di coordinamento provinciali conservano =
efficacia,=20
ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui =
all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
8">articolo=20
18</A> della presente legge. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Sono fatti salvi e possono essere =
rilasciati i=20
titoli abilitativi all=92edificazione in esecuzione di piani attuativi o =
di atti=20
di programmazione negoziata cui si riferiscono. I soggetti interessati =
possono=20
procedere mediante denuncia di inizio attivit=E0 all=92esecuzione di =
piani attuativi=20
o di atti di programmazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. La violazione di quanto previsto dai =
commi 1 e 2=20
configura lesione di interesse regionale ai fini dell=92applicazione dei =
poteri=20
regionali di annullamento, sospensione e inibizione di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
0">articolo=20
50</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. In assenza del documento di piano di =
cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
8">articolo=20
8</A>, la presentazione dei programmi integrati di intervento previsti =
dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
7">articolo=20
87</A> =E8 subordinata all=92approvazione da parte del consiglio =
comunale, con=20
apposita deliberazione, di un documento di inquadramento redatto allo =
scopo di=20
definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell=92azione =
amministrativa=20
comunale nell=92ambito della programmazione integrata di=20
intervento.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Fino all=92approvazione del piano dei =
servizi la=20
misura degli oneri di urbanizzazione =E8 determinata con applicazione =
della=20
normativa previgente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8-bis. Fino all'adeguamento di cui =
all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
6">articolo=20
26, commi 2 e 3</A>, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle =
previsioni=20
degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati e approvati =
dalla=20
giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
4">articolo=20
14</A>.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma =
introdotto=20
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8-ter. Fino all'adeguamento di cui =
all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
6">articolo=20
26, commi 2 e 3</A>, i piani di zona redatti ai sensi della <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1962_0167.htm">le=
gge 18=20
aprile 1962, n. 167</A> (Disposizioni per favorire l'acquisizione di =
aree=20
fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e gli interventi =
finanziati in=20
attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica =
di cui=20
all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2000_001.html#0=
3.22">articolo=20
3, comma 52, lettera a), della legge regionale 1/2000</A> e =
relativi&nbsp;=20
programmi annuali, qualora comportino variante agli strumenti =
urbanistici=20
comunali vigenti, sono adottati dal consiglio comunale e approvati =
secondo le=20
disposizioni di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
3">articolo=20
13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12</A>.<BR></FONT><FONT =
face=3DTahoma=20
color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma introdotto dall'articolo 1, legge =
reg. n. 12 del=20
2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8-quater. Gli strumenti urbanistici =
comunali e loro=20
varianti approvati ai sensi dei commi 1 e 3 acquistano efficacia a =
seguito della=20
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di =
approvazione=20
definitiva.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma=20
introdotto dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8-quinquies. Fino all'adeguamento di cui =

all'</FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 size=3D2><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
6">articolo=20
26, commi 2 e 3</A></FONT><FONT face=3DTahoma size=3D2>, i comuni, con =
deliberazione=20
del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla=20
correzione di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non =
costituenti=20
variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati =
presso=20
la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla =
Giunta=20
regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul =
Bollettino=20
Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione e di deposito, da=20
effettuarsi a cura del Comune.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma introdotto dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del=20
2006)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D026>26</A>. =
(Adeguamento dei=20
piani)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le province deliberano l=92avvio del =
procedimento=20
di adeguamento dei loro piani territoriali di coordinamento provinciali =
vigenti=20
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I comuni deliberano l=92avvio del =
procedimento di=20
adeguamento dei loro PRG vigenti entro un anno dalla data di entrata in =
vigore=20
della presente legge e procedono all=92approvazione di tutti gli atti di =
PGT=20
secondo i principi, i contenuti ed il procedimento stabiliti dalla =
presente=20
legge. Per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, tale =
obbligo=20
di adeguamento decorre dalla data di entrata in vigore della =
deliberazione della=20
Giunta regionale di cui al precedente <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
7">articolo=20
7, comma 3</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I comuni di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
5">articolo=20
25, comma 2</A>, deliberano l=92avvio del procedimento di adeguamento =
dello=20
strumento urbanistico generale entro sei mesi dall=92entrata in vigore =
della=20
presente legge e procedono successivamente all=92approvazione di tutti =
gli atti di=20
PGT.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3-bis. La disposizione di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
3">articolo=20
13, comma 7-bis</A>, si applica anche ai procedimenti di approvazione =
del PGT in=20
corso alla data di entrata in vigore della disposizione =
stessa.</FONT><I><FONT=20
face=3DNewAster-Italic size=3D1><BR></FONT></I><FONT face=3DTahoma =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), =
legge reg. n.=20
24 del 2007)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Sino alla loro scadenza convenzionale =
conservano=20
efficacia e non sono soggetti ad adeguamento i piani attuativi comunque=20
denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>PARTE II - GESTIONE DEL =
TERRITORIO</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI =
INTERVENTI SUL=20
TERRITORIO</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>CAPO I - DISPOSIZIONI =
GENERALI</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D027>27</A>. =
(Definizioni degli=20
interventi edilizi)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini della presente legge si =
intendono=20
per:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) interventi di manutenzione =
ordinaria, gli=20
  interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, =
rinnovamento e=20
  sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad =
integrare o=20
  mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con=20
  l=92impiego di materiali diversi, purch=E9 i predetti materiali =
risultino=20
  compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti; <BR>b) =
interventi=20
  di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il=20
  consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche =
strutturali=20
  degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi =
igienico-sanitari=20
  e tecnologici, nonch=E9 le modificazioni dell=92assetto distributivo =
di singole=20
  unit=E0 immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli =
interventi che=20
  comportino la trasformazione di una singola unit=E0 immobiliare in due =
o pi=F9=20
  unit=E0 immobiliari, o l=92aggregazione di due o pi=F9 unit=E0 =
immobiliari in una=20
  unit=E0 immobiliare;<BR>c) interventi di restauro e di risanamento =
conservativo,=20
  gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l=92organismo =
edilizio=20
  e ad assicurarne la funzionalit=E0 mediante un insieme sistematico di =
opere che,=20
  nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali =
dell=92organismo=20
  stesso, ne consentano destinazioni d=92uso con essi compatibili. Tali =
interventi=20
  comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli =
elementi=20
  costitutivi dell=92edificio, l=92inserimento degli elementi accessori =
e degli=20
  impianti richiesti dalle esigenze dell=92uso, l=92eliminazione degli =
elementi=20
  estranei all=92organismo edilizio;<BR>d) interventi di =
ristrutturazione=20
  edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi =
mediante=20
  un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo =
edilizio=20
  in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi =
comprendono il=20
  ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi =
dell=92edificio,=20
  l=92eliminazione, la modifica e l=92inserimento di nuovi elementi ed =
impianti.=20
  Nell=92ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono =
ricompresi=20
  anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o =
totale=20
  nel rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole =
innovazioni=20
  necessarie per l=92adeguamento alla normativa antisismica; <BR>e) =
interventi di=20
  nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del =

  territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere =
precedenti e=20
  precisamente: </FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) la costruzione di manufatti =
edilizi fuori=20
    terra o interrati, ovvero l=92ampliamento di quelli esistenti =
all=92esterno=20
    della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi =
pertinenziali,=20
    quanto previsto al numero 6;<BR>2) gli interventi di urbanizzazione =
primaria=20
    e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;<BR>3) la=20
    realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici =
servizi,=20
    che comporti la trasformazione in via permanente di suolo =
inedificato;<BR>4)=20
    <FONT color=3D#ff0000><I>(numero dichiarato illegittimo dalla Corte=20
    Costituzionale con sentenza n. 129 del 2006)<BR></I></FONT>5)=20
    l=92installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di =
strutture di=20
    qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, =
imbarcazioni, che=20
    siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come =
depositi,=20
    magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze =
meramente=20
    temporanee;<BR>6) gli interventi pertinenziali che gli atti di=20
    pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in =
relazione al=20
    pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come =
interventi di=20
    nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un =
volume=20
    superiore al 20 per cento del volume dell=92edificio =
principale;<BR>7) la=20
    realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione =
di=20
    impianti per attivit=E0 produttive all=92aperto ove comportino =
l=92esecuzione di=20
    lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo=20
    inedificato.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>f) interventi di ristrutturazione =
urbanistica,=20
  quelli rivolti a sostituire l=92esistente tessuto urbanistico-edilizio =
con altro=20
  diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche =
con la=20
  modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete=20
  stradale.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le definizioni di cui al comma 1 =
prevalgono sulle=20
disposizioni degli atti di pianificazione territoriale e dei regolamenti =

edilizi, fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di =
inizio=20
attivit=E0 gi=E0 presentate all=92amministrazione comunale alla data di =
entrata in=20
vigore della presente legge, qualora dette disposizioni dispongano =
diversamente=20
rispetto alle definizioni di cui al precedente comma. Resta ferma la =
definizione=20
di restauro prevista dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#029=
">articolo=20
29, comma 4, del d.lgs. 42/2004</A>.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D028>28</A>. =
(Regolamento=20
edilizio)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il regolamento edilizio comunale =
disciplina, in=20
conformit=E0 alla presente legge, alle altre leggi in materia edilizia =
ed alle=20
disposizioni sanitarie vigenti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le modalit=E0 di compilazione dei =
progetti di=20
  opere edilizie, nonch=E9 i termini e le modalit=E0 per il rilascio del =
permesso di=20
  costruire, ovvero per la presentazione della denuncia di inizio =
attivit=E0;=20
  qualora il comune non provveda si applicano le disposizioni della =
presente=20
  legge;<BR>b) le modalit=E0 di compilazione dei progetti di =
sistemazione delle=20
  aree libere da edificazione e delle aree verdi in particolare e le =
modalit=E0=20
  per la relativa valutazione; <BR>c) le modalit=E0 per il conseguimento =
del=20
  certificato di agibilit=E0;<BR>d) le modalit=E0 per l'esecuzione degli =
interventi=20
  provvisionali di cantiere, in relazione alla necessit=E0 di tutelare =
la pubblica=20
  incolumit=E0 e le modalit=E0 per l'esecuzione degli interventi in =
situazioni di=20
  emergenza; <BR>e) la vigilanza sull'esecuzione dei lavori, in =
relazione anche=20
  alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;<BR>f) la =
manutenzione e il=20
  decoro degli edifici, delle recinzioni prospicienti ad aree pubbliche =
e degli=20
  spazi non edificati; <BR>g) l'apposizione e la conservazione dei =
numeri=20
  civici, delle targhe con la toponomastica stradale, delle insegne, =
delle=20
  strutture pubblicitarie e di altri elementi di arredo urbano; <BR>h) =
le norme=20
  igieniche di particolare interesse edilizio, in armonia con il =
regolamento=20
  locale di igiene;<BR>i) la composizione e le attribuzioni della =
commissione=20
  edilizia, se istituita, ai sensi dell=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
0">articolo=20
  30</A>.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il regolamento edilizio non pu=F2 =
contenere norme=20
di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico-edilizi =
previsti=20
dagli strumenti della pianificazione comunale.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D029>29</A>. (Procedura =
di=20
approvazione del regolamento edilizio)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il regolamento edilizio =E8 adottato =
e approvato=20
dal Consiglio comunale con la procedura prevista dai <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
4">commi=20
1, 2, 3 e 4 dell'articolo 14</A> e previa acquisizione del parere sulle =
norme di=20
carattere igienico-sanitario da parte dell'autorit=E0 competente; il =
parere deve=20
essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il =
parere=20
si intende reso favorevolmente.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 1, legge reg. n. 12 =
del=20
2006)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D030>30</A>. =
(Commissione=20
edilizia)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I comuni hanno facolt=E0 di prevedere =
l=92istituzione=20
della commissione edilizia. In tal caso il regolamento edilizio comunale =

determina la composizione e le modalit=E0 di funzionamento della =
commissione=20
edilizia ed individua gli interventi di trasformazione edilizia ed =
urbanistica=20
sottoposti a preventivo parere consultivo della stessa, anche nel caso =
di=20
acquisizione dello stesso in via preliminare alla presentazione=20
dell=92istanza.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D031>31</A>. (Albo dei =
commissari ad=20
acta)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini dell'esercizio del potere =
sostitutivo=20
regionale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale =E8 =
istituito=20
presso la Giunta regionale un albo dei commissari ad acta, articolato =
per=20
sezioni. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La Giunta regionale stabilisce i =
criteri e le=20
modalit=E0 per la formazione, la gestione e l'articolazione dell'albo. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai fini dell'esercizio del potere =
sostitutivo=20
provinciale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale, =
ogni=20
provincia istituisce, a far tempo dall=92efficacia del rispettivo PTCP, =
un albo=20
dei commissari ad acta, articolato per sezioni. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D032>32</A>. (Sportello =
unico per=20
l=92edilizia)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I comuni possono affidare la =
responsabilit=E0 dei=20
procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad un'unica =
struttura,=20
lo sportello unico per l'edilizia, da costituire anche in forma =
associata.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I comuni, attraverso lo sportello =
unico per=20
l'edilizia, forniscono una adeguata e continua informazione ai cittadini =
sui=20
contenuti degli strumenti di pianificazione ed edilizi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I comuni, nell'ambito della propria =
autonomia=20
organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i =
compiti e le=20
funzioni dello sportello unico per le attivit=E0 produttive, di cui al =
<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1998_0447.htm">d.=
P.R.=20
447/1998</A>, sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per=20
l'edilizia.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Lo sportello unico per l'edilizia, =
laddove=20
costituito, provvede in particolare:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) alla ricezione delle domande di =
permesso di=20
  costruire, delle denunce di inizio attivit=E0, della dichiarazione di =
inizio e=20
  fine lavori, dei progetti approvati dal soprintendente ai sensi e per =
gli=20
  effetti dell=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#033=
">articolo=20
  33, comma 4, del d.lgs. 42/2004</A>, nonch=E9 al rilascio del =
certificato di=20
  destinazione urbanistica e di ogni altro atto di assenso comunque =
denominato=20
  in materia di attivit=E0 edilizia;<BR>b) all'adozione dei =
provvedimenti in tema=20
  di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia=20
  interesse ai sensi dell'<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#22"=
>articolo=20
  22 e seguenti della legge 241/1990</A>; <BR>c) al rilascio delle=20
  certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le =
determinazioni=20
  provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico - ambientale, =
edilizio=20
  e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi =
di=20
  trasformazione edilizia del territorio;<BR>d) alla cura dei rapporti =
tra il=20
  comune, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi =
in=20
  ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con=20
  particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione =
della=20
  normativa tecnica per l'edilizia.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Lo sportello unico per l'edilizia =
acquisisce=20
direttamente, ove questi non siano stati gi=E0 allegati dal=20
richiedente:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il parere dell'azienda sanitaria =
locale nel=20
  caso in cui non possa essere sostituito da una =
autocertificazione;<BR>b) il=20
  parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto =
della=20
  normativa antincendio;<BR>c) i pareri della commissione edilizia, se=20
  istituita, e della commissione per il paesaggio, nel caso di =
interventi la cui=20
  autorizzazione paesaggistica sia di competenza comunale ai sensi =
dell=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
0">articolo=20
  80</A>.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. L'ufficio cura altres=EC gli =
incombenti necessari=20
per l=92acquisizione, anche mediante conferenza dei servizi, degli atti =
di=20
assenso, comunque denominati, obbligatori ai fini della realizzazione=20
dell'intervento edilizio, ad eccezione dell=92autorizzazione =
paesaggistica,=20
qualora non di competenza comunale ai sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
0">articolo=20
80</A>.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>CAPO II - PERMESSO DI =
COSTRUIRE</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D033>33.</A> =
(Trasformazioni soggette=20
a permesso di costruire)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Tutti gli interventi di =
trasformazione=20
urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di =
costruire,=20
fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 e dall=92articolo =
41.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nel rispetto delle normative di =
settore, aventi=20
incidenza sulla disciplina dell=92attivit=E0 edilizia, della sicurezza =
del cantiere,=20
della sicurezza degli impianti e, in particolare, delle disposizioni =
contenute=20
nel d.lgs. 42/2004, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza =
titolo=20
abilitativo:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) interventi di manutenzione =
ordinaria;<BR>b)=20
  interventi volti all=92eliminazione di barriere architettoniche che =
non=20
  comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di =

  manufatti che alterino la sagoma dell=92edificio;<BR>c) opere =
temporanee per=20
  attivit=E0 di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico =
o siano=20
  eseguite in aree esterne al centro edificato;<BR>d) realizzazione di =
coperture=20
  stagionali destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali =
allevati=20
  all=92aria aperta ed a pieno campo, nelle aree destinate =
all=92agricoltura;<BR>e)=20
  strutture temporanee di cantiere.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per le opere pubbliche dei comuni, la =

deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa =
validazione=20
ai sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0554.htm#045=
">articolo=20
47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554</A> (Regolamento di attuazione =
della=20
legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e =
successive=20
modificazioni), ha i medesimi effetti del permesso di =
costruire.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D034>34</A>. =
(Interventi su beni=20
paesaggistici)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per l=92esecuzione degli interventi =
di cui=20
all=92articolo 33, comma 1, l=92autorizzazione paesaggistica, se di =
competenza di=20
ente diverso dal comune ai sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
0">articolo=20
80</A>, deve essere allegata alla richiesta di permesso di costruire e =
la=20
procedura di rilascio deve essere conforme al disposto dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
2">articolo=20
82</A>.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D035>35</A>. =
(Caratteristiche del=20
permesso di costruire)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il permesso di costruire =E8 =
rilasciato al=20
proprietario dell=92immobile o a chi abbia titolo per =
richiederlo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il permesso di costruire =E8 =
trasferibile, insieme=20
all=92immobile o al titolo legittimante, ai successori o aventi causa. =
Esso non=20
incide sulla titolarit=E0 della propriet=E0 o di altri diritti reali =
relativi agli=20
immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E=92 irrevocabile ed =
=E8 oneroso=20
secondo quanto previsto al capo quarto del presente titolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il rilascio del permesso di costruire =
non=20
comporta limitazione dei diritti dei terzi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La data di inizio e ultimazione dei =
lavori =E8=20
immediatamente dichiarata al comune, secondo le modalit=E0 indicate nel=20
regolamento edilizio. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D036>36</A>. =
(Presupposti per il=20
rilascio del permesso di costruire)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il permesso di costruire =E8 =
rilasciato in=20
conformit=E0 alle previsioni degli strumenti di pianificazione, dei =
regolamenti=20
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigenti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il permesso di costruire =E8 comunque =
subordinato=20
alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, =
da=20
parte del comune, dell=92attuazione delle stesse nel successivo =
triennio, ovvero=20
all=92impegno degli interessati di procedere all=92attuazione delle =
medesime=20
contemporaneamente alla realizzazione dell=92intervento oggetto del=20
permesso.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nel periodo intercorrente tra =
l=92adozione e la=20
definitiva approvazione degli strumenti di pianificazione comunale, a =
richiesta=20
del dirigente del competente ufficio comunale, ovvero, laddove =
costituito, dello=20
sportello unico per l=92edilizia, il dirigente della competente =
struttura=20
regionale, con provvedimento motivato da notificare all=92interessato, =
pu=F2=20
ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed =
edilizia=20
del territorio che siano tali da compromettere o rendere pi=F9 onerosa=20
l=92attuazione dei predetti strumenti. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Sino all=92adozione degli atti di PGT =
secondo=20
quanto previsto nella parte prima della presente legge, in caso di =
contrasto=20
dell=92intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le =
previsioni=20
degli strumenti urbanistici adottati, =E8 sospesa ogni determinazione in =
ordine=20
alla domanda stessa. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi =
tre anni=20
dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni=20
nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto=20
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla =
conclusione=20
della fase di pubblicazione.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 1, legge reg. n. 12 =
del=20
2006)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D037>37</A>. =
(Competenza al rilascio=20
del permesso di costruire)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il permesso di costruire =E8 =
rilasciato dal=20
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ovvero, =
laddove=20
costituito, dallo sportello unico per l=92edilizia nel rispetto delle =
leggi, dei=20
regolamenti e degli strumenti di pianificazione vigenti ed =
adottati.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D038>38</A>. =
(Procedimento per il=20
rilascio del permesso di costruire)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La domanda per il rilascio del =
permesso di=20
costruire, sottoscritta dal proprietario dell=92immobile o da chi abbia =
titolo per=20
richiederlo, =E8 presentata al competente ufficio comunale, ovvero, =
laddove=20
costituito, allo sportello unico per l=92edilizia, corredata da una =
attestazione=20
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali =
richiesti=20
dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli =
altri=20
documenti previsti dalla vigente normativa, nonch=E9 da una =
autocertificazione=20
circa la conformit=E0 del progetto alle norme igienico-sanitarie nel =
caso in cui=20
il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero la =
verifica in=20
ordine a tale conformit=E0 non comporti valutazioni=20
tecnico-discrezionali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il competente ufficio comunale, =
ovvero, laddove=20
costituito, lo sportello unico per l=92edilizia, comunica entro dieci =
giorni al=20
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi =
degli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#04"=
>articoli=20
4 e 5 della legge 241/1990</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Entro sessanta giorni dalla =
presentazione della=20
domanda, il responsabile del procedimento cura l=92istruttoria, =
acquisisce,=20
avvalendosi, laddove costituito, dello sportello unico per l=92edilizia, =
i=20
prescritti pareri degli uffici comunali e, ove previsto, della =
commissione=20
edilizia, se istituita, nonch=E9 i pareri di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
2">articolo=20
32, comma 5</A>, sempre che gli stessi non siano gi=E0 stati allegati =
alla domanda=20
dal richiedente e, valutata la conformit=E0 del progetto alla normativa =
vigente,=20
formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata =
relazione,=20
con la qualificazione tecnico-giuridica dell=92intervento =
richiesto.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il responsabile del procedimento, =
qualora ritenga=20
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario =
apportare=20
modifiche di modesta entit=E0 rispetto al progetto originario, pu=F2, =
nello stesso=20
termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le =
ragioni.=20
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, =
il=20
decorso del termine di cui al comma 3. L=92interessato si esprime sulla =
richiesta=20
di modifica entro il termine fissato, che non pu=F2 essere inferiore a =
trenta=20
giorni dal ricevimento della richiesta stessa e, in caso di adesione, =
=E8 tenuto=20
ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. In tal =
caso, il=20
termine ricomincia a decorrere, per la parte rimanente, dalla data di =
ricezione=20
della documentazione integrativa. Qualora l=92interessato non aderisca =
alla=20
richiesta di modifica, ovvero non si esprima entro il termine fissato, =
il=20
procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende concluso =
in senso=20
negativo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il termine di cui al comma 3 pu=F2 =
essere=20
interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro =
quindici=20
giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata =

richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione =
presentata e=20
che non siano gi=E0 nella disponibilit=E0 dell=92amministrazione. Il =
termine=20
ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della =
documentazione=20
integrativa.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Nell=92ipotesi in cui, ai fini della =
realizzazione=20
dell=92intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque =
denominati,=20
di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
2">articolo=20
32, comma 5</A>, il competente ufficio comunale, ovvero, laddove =
costituito, lo=20
sportello unico per l=92edilizia, convoca, nel termine di cui al comma =
3, una=20
conferenza di servizi ai sensi degli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#14"=
>articoli=20
14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 241/1990</A>. Qualora si =
tratti di=20
opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#025=
">articolo=20
25 del d.lgs. 42/2004</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Il provvedimento finale =E8 adottato =
dal dirigente=20
o dal responsabile del competente ufficio comunale, ovvero, laddove =
costituito,=20
dello sportello unico per l=92edilizia, entro quindici giorni dalla =
proposta di=20
cui al comma 3, ovvero dall=92esito della conferenza dei servizi di cui =
al comma=20
6. Dell=92avvenuta emanazione del permesso di costruire =E8 dato =
immediato avviso=20
agli interessati, nonch=E9 notizia al pubblico mediante affissione =
all=92albo=20
pretorio. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono =
raddoppiati=20
per i comuni con pi=F9 di centomila abitanti, nonch=E9, per i comuni =
fino a=20
centomila abitanti, in relazione ai progetti particolarmente complessi, =
definiti=20
tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento, =
da=20
assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della =
domanda.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Il procedimento previsto dal presente =
articolo si=20
applica anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire =
in=20
deroga agli strumenti di pianificazione, a seguito dell=92approvazione =
della=20
deliberazione consiliare di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
0">articolo=20
40, comma 1</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. L=92infruttuosa decorrenza del =
termine di cui al=20
comma 7, ovvero del termine fissato dal regolamento comunale per il =
rilascio del=20
richiesto titolo abilitativo all=92intervento, costituisce presupposto =
per la=20
richiesta di intervento sostitutivo. Il termine fissato dal regolamento =
comunale=20
per il rilascio del richiesto titolo abilitativo non pu=F2 comunque =
essere=20
superiore a novanta giorni, ovvero, per i comuni con pi=F9 di centomila =
abitanti,=20
a centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata da =
tutta la=20
necessaria documentazione, ma pu=F2 essere raddoppiato per i progetti=20
particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione =
del=20
responsabile del procedimento.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D039>39</A>. =
(Intervento=20
sostitutivo)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il potere d=92intervento sostitutivo =
=E8 esercitato=20
dalla Regione, ovvero dalle province a far tempo dall=92efficacia del =
rispettivo=20
PTCP.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Al fine di attivare il procedimento =
di cui al=20
comma 1, l'interessato, verificata l'inerzia comunale, pu=F2, con atto =
notificato=20
o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al =
comune=20
di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della =
richiesta.=20
<BR><BR>3. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal =
comma 2,=20
=E8 data facolt=E0 all'interessato di inoltrare al dirigente della =
competente=20
struttura regionale o provinciale istanza per la nomina di un =
commissario ad=20
acta; il dirigente provvede sulla richiesta nel termine di quindici =
giorni dal=20
ricevimento dell=92istanza, invitando il comune ad assumere il =
provvedimento=20
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire =
entro=20
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che deve =
intendersi=20
quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#07"=
>articolo=20
7 della legge 241/1990</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il Presidente della Giunta regionale =
o=20
provinciale, o l=92assessore competente, se delegato, scaduto =
inutilmente il=20
termine di trenta giorni, nomina, nei successivi trenta giorni, un =
commissario=20
ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all=92albo di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
1">articolo=20
31</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Entro il termine di sessanta giorni =
dalla nomina,=20
il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i =
provvedimenti=20
necessari per la conclusione del procedimento per il rilascio del =
permesso di=20
costruire; gli oneri derivanti dall'attivit=E0 del commissario ad acta =
sono posti=20
a carico del comune inadempiente. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D040>40</A>. (Permesso =
di costruire=20
in deroga)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il permesso di costruire in deroga =
agli strumenti=20
di pianificazione =E8 rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti =
pubblici o=20
di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e =
senza=20
necessit=E0 di preventivo nulla-osta regionale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La deroga, nel rispetto delle norme =
igieniche,=20
sanitarie e di sicurezza, pu=F2 riguardare esclusivamente i limiti di =
densit=E0=20
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli =
strumenti di=20
pianificazione comunale.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC modificato dall'articolo 1, legge reg. n. 12 =
del=20
2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La deroga pu=F2 essere assentita ai =
fini=20
dell=92abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei =
casi ed=20
entro i limiti indicati dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1989_006.htm#04=
">articolo=20
19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6</A> (Norme =
sull=92eliminazione=20
delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di=20
attuazione).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Dell=92avvio del procedimento viene =
data=20
comunicazione agli interessati ai sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#07"=
>articolo=20
7 della legge 241/1990</A>.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>CAPO III - DENUNCIA DI INIZIO=20
ATTIVITA=92</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art.<A name=3D041> 41</A>. =
(Interventi realizzabili=20
mediante denuncia di inizio attivit=E0)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Chi ha titolo per presentare istanza =
di permesso=20
di costruire ha facolt=E0, alternativamente e per gli stessi interventi =
di=20
trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia =
di=20
inizio attivit=E0, salvo quanto disposto dall'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
2">articolo=20
52, comma 3-bis</A>. Gli interventi edificatori nelle aree destinate=20
all=92agricoltura sono disciplinati dal </FONT><FONT face=3DTahoma =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
9">Titolo=20
III della Parte II</A></FONT><FONT face=3DTahoma =
size=3D2>.<BR></FONT><FONT=20
face=3DTahoma color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma cos=EC sostituito =
dall'articolo 1,=20
legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nel caso di interventi assentiti in =
forza di=20
permesso di costruire, =E8 data facolt=E0 all=92interessato di =
presentare denuncia di=20
inizio attivit=E0 per varianti che non incidano sui parametri =
urbanistici e sulle=20
volumetrie, che non modifichino la destinazione d=92uso e la categoria =
edilizia,=20
non alterino la sagoma dell=92edificio e non violino le eventuali =
prescrizioni=20
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell=92attivit=E0 di =
vigilanza=20
urbanistica ed edilizia, nonch=E9 ai fini del rilascio del certificato =
di=20
agibilit=E0, tali denunce di inizio attivit=E0 costituiscono parte =
integrante del=20
procedimento relativo al permesso di costruire dell=92intervento =
principale e=20
possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei=20
lavori.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D042>42</A>. =
(Disciplina della=20
denuncia di inizio attivit=E0)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il proprietario dell=92immobile o chi =
abbia titolo=20
per presentare la denuncia di inizio attivit=E0, almeno trenta giorni =
prima=20
dell=92effettivo inizio dei lavori, presenta la denuncia, accompagnata =
da una=20
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli =
opportuni=20
elaborati progettuali, che asseveri la conformit=E0 delle opere da =
realizzare agli=20
strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed ai regolamenti =
edilizi=20
vigenti, nonch=E9 il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle=20
igienico-sanitarie. La denuncia di inizio attivit=E0 =E8 corredata =
dall=92indicazione=20
dell=92impresa cui si intende affidare i lavori.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nel caso in cui siano dovuti oneri di =

urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo =E8 allegato =
alla=20
denuncia di inizio attivit=E0 e il pagamento =E8 effettuato con le =
modalit=E0 previste=20
dalla vigente normativa, fatta comunque salva la possibilit=E0 per il =
comune di=20
richiedere le eventuali integrazioni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La quota relativa agli oneri di =
urbanizzazione =E8=20
corrisposta al comune entro trenta giorni successivi alla presentazione =
della=20
denuncia di inizio attivit=E0, fatta salva la facolt=E0 di =
rateizzazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Nei casi in cui la realizzazione =
dell=92intervento=20
debba essere preceduta dalla sottoscrizione, da parte =
dell=92interessato, di atti=20
di impegno comunque denominati, l=92efficacia della denuncia di inizio =
attivit=E0=20
resta sospesa sino all=92avvenuta definizione dell=92adempimento =
richiesto, che=20
risulta soddisfatto anche mediante presentazione di atto unilaterale =
d=92obbligo.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Nel caso in cui l=92intervento =
comporti una diversa=20
destinazione d=92uso, non esclusa dal PGT, in relazione alla quale =
risulti=20
previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e =
di=20
interesse pubblico o generale, il dichiarante allega impegnativa, =
accompagnata=20
da fideiussione bancaria o assicurativa. L=92impegnativa indica la =
superficie=20
delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico =
o=20
generale da cedere al comune a titolo di conguaglio e l=92assunzione =
dell=92obbligo=20
di cedere le aree con la loro identificazione o la loro monetizzazione. =
La=20
fideiussione garantisce l=92obbligo di cessione delle aree per servizi e =

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale o il =
versamento della=20
somma equivalente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. La denuncia di inizio attivit=E0 =E8 =
sottoposta al=20
termine massimo di efficacia di tre anni. La realizzazione della parte=20
dell=92intervento non ultimata nel predetto termine =E8 subordinata a =
nuova=20
denuncia. L=92interessato =E8 comunque tenuto a comunicare la data di =
ultimazione=20
dei lavori al comune.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. La sussistenza del titolo =E8 provata =
con la copia=20
della denuncia di inizio attivit=E0 da cui risulti la data di =
ricevimento della=20
denuncia stessa, l=92elenco di quanto presentato a corredo del progetto, =

l=92attestazione del professionista abilitato, nonch=E9 gli atti di =
assenso=20
eventualmente necessari.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Il dirigente o il responsabile del =
competente=20
ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per=20
l=92edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione =
della denuncia=20
di inizio attivit=E0:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) verifica la regolarit=E0 formale e =
la completezza=20
  della documentazione presentata;<BR>b) accerta che l=92intervento non =
rientri=20
  nel caso di esclusione previsto dall=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
1">articolo=20
  41</A>; <BR>c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di=20
  costruzione dovuto in relazione =
all=92intervento.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Il dirigente o il responsabile del =
competente=20
ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, dello sportello unico per=20
l=92edilizia, qualora entro il termine sopra indicato di trenta giorni =
sia=20
riscontrata l=92assenza di una o pi=F9 delle condizioni stabilite, =
notifica=20
all=92interessato l=92ordine motivato di non effettuare il previsto =
intervento e, in=20
caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa =
l=92autorit=E0=20
giudiziaria ed il consiglio dell=92ordine di appartenenza.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Qualora non debba provvedere ai =
sensi del comma=20
9, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, =
ovvero,=20
laddove costituito, dello sportello unico per l=92edilizia, attesta =
sulla denuncia=20
di inizio attivit=E0 la chiusura del procedimento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. La realizzazione degli interventi di =
cui al=20
comma 1, qualora riguardino beni culturali o paesaggistici sottoposti a=20
specifica tutela, =E8 subordinata al preventivo rilascio del parere o=20
dell=92autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative,=20
conformemente, per i beni ambientali, a quanto disposto dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
2">articolo=20
82</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Ove il parere favorevole del =
soggetto preposto=20
alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio =
comunale=20
convoca una conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990. Il =
termine di=20
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall=92esito della conferenza; =
in caso di=20
esito non favorevole la denuncia =E8 priva di effetti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. Qualora la denuncia riguardi un bene =
sottoposto=20
ad un vincolo la cui tutela competa allo stesso comune, il termine di =
trenta=20
giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di =
assenso.=20
Qualora tale atto non sia favorevole, la denuncia =E8 priva di =
effetti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Ultimato l=92intervento, il =
progettista o un=20
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va =
presentato=20
allo sportello unico, con il quale si attesta la conformit=E0 =
dell=92opera al=20
progetto presentato con la denuncia di inizio attivit=E0. =
Contestualmente allega=20
ricevuta dell=92avvenuta presentazione della variazione catastale =
conseguente alle=20
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato =

modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione, si =
applica la=20
sanzione di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0380.htm#037=
">art.=20
37, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e =
regolamentari in=20
materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. =
380</A>.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>CAPO IV - CONTRIBUTO DI=20
COSTRUZIONE</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D043>43</A>. =
(Contributo di=20
costruzione)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I titoli abilitativi per interventi =
di nuova=20
costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione =
edilizia sono=20
soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e=20
secondaria, nonch=E9 del contributo sul costo di costruzione, in =
relazione alle=20
destinazioni funzionali degli interventi stessi. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il contributo di costruzione di cui =
al comma 1=20
non =E8 dovuto, ovvero =E8 ridotto, nei casi espressamente previsti =
dalla=20
legge.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D044>44</A>. (Oneri di=20
urbanizzazione)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli oneri di urbanizzazione primaria =
e secondaria=20
sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, =
in=20
relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma =

triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi =
delle opere=20
di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli =
riguardanti le=20
spese generali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le opere di urbanizzazione primaria =
devono essere=20
eseguite contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia =
pubblici che=20
privati entro la fine dei lavori medesimi cos=EC come le altre opere =
eventualmente=20
pattuite nelle convenzioni e non diversamente disciplinate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Gli oneri di urbanizzazione primaria =
sono=20
relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, =
fognature,=20
rete idrica, rete di distribuzione dell=92energia elettrica e del gas, =
cavedi=20
multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, =
pubblica=20
illuminazione, spazi di verde attrezzato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Gli oneri di urbanizzazione =
secondaria sono=20
relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole =
dell=92obbligo e=20
strutture e complessi per l=92istruzione superiore all=92obbligo, =
mercati di=20
quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, =
chiese e=20
altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di=20
quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie,=20
cimiteri.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Gli oneri riguardanti gli edifici =
residenziali=20
sono definiti nelle tabelle comunali a metro cubo vuoto per pieno della=20
volumetria oggetto del permesso di costruire, ovvero della denuncia di =
inizio=20
attivit=E0, calcolata secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente =
nel=20
comune.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Per le costruzioni e gli impianti =
destinati alle=20
attivit=E0 industriali o artigianali nonch=E9 alle attivit=E0 =
turistiche, commerciali=20
e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie =
lorda=20
complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la =
cui=20
destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Per le costruzioni o gli impianti =
destinati ad=20
attivit=E0 industriali o artigianali si computa anche la superficie =
utilizzabile=20
per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e =
allo=20
smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio =
dell'attivit=E0=20
produttiva. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Per gli interventi di =
ristrutturazione non=20
comportanti demolizione e ricostruzione, i cui progetti debbono essere =
corredati=20
dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai =
listini della=20
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della =
provincia, gli=20
oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) alla superficie virtuale ottenuta =
dividendo il=20
  costo complessivo delle opere in progetto per il costo unitario =
stabilito=20
  annualmente ai sensi dell=92articolo 48, quando si tratti di edifici =
con=20
  destinazione diversa da quella residenziale; <BR>b) alla volumetria =
ottenuta=20
  quadruplicando il valore dell'anzidetta superficie virtuale, quando si =
tratti=20
  di edifici con destinazione residenziale.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Nei casi di cui al comma 8, il =
soggetto che=20
promuove l=92intervento pu=F2 chiedere che gli oneri di urbanizzazione =
siano=20
riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale interessate=20
dall'intervento, secondo che si tratti rispettivamente di edifici a =
destinazione=20
residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non =E8 prescritta =
la=20
presentazione del computo metrico di cui al comma 8.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. Per gli interventi di =
ristrutturazione di cui al=20
comma 8 gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono quelli riguardanti =
gli=20
interventi di nuova costruzione, ridotti della met=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. Nel caso in cui l'opera per la quale =
=E8 richiesto=20
il permesso di costruire, ovvero presentata la denuncia di inizio =
attivit=E0,=20
preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la =
misura=20
del contributo =E8 determinata sommando tra loro le quote dovute per le =
singole=20
parti secondo la loro destinazione. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>12. Nel caso di interventi su edifici =
esistenti=20
comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, per quanto attiene=20
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il =
contributo=20
dovuto =E8 commisurato alla eventuale maggior somma determinata in =
relazione alla=20
nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la =
destinazione=20
precedente e alla quota dovuta per le opere relative ad edifici =
esistenti,=20
determinata con le modalit=E0 di cui ai commi 8 e 9. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>13. L'ammontare dell'eventuale maggior =
somma va=20
sempre riferito ai valori stabiliti dal comune alla data del rilascio =
del=20
permesso di costruire, ovvero di presentazione della denuncia di inizio=20
attivit=E0. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>14. Nel contributo richiesto per gli =
oneri di=20
urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti =
eventualmente=20
richiesti, anche in misura forfetaria, per l'allacciamento alle reti =
elettriche,=20
telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia =
gi=E0 dotata=20
la zona interessata dall'intervento. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>15. Il contributo dovuto per le opere di =

urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente ad edifici compresi =
in piani=20
di zona redatti a norma della <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1962_0167.htm">le=
gge 18=20
aprile 1962, n. 167</A> (Disposizioni per favorire l=92acquisizione di =
aree=20
fabbricabili per l=92edilizia economica e popolare), =E8 determinato in =
sede di=20
formazione dei programmi pluriennali previsti dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1971_0865.htm#38"=
>articolo=20
38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865</A> (Programmi e coordinamento=20
dell=92edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per =
pubblica=20
utilit=E0; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; =
18 aprile=20
1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per=20
interventi straordinari nel settore dell=92edilizia residenziale, =
agevolata e=20
convenzionata), con facolt=E0 di riduzione al 50 per cento degli oneri=20
stessi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>16. I termini entro i quali deve essere =
corrisposto=20
il contributo per gli edifici di cui al comma 15, nonch=E9 gli eventuali =
scomputi=20
accordati in relazione alle opere di urbanizzazione realizzabili =
direttamente,=20
sono stabiliti nelle convenzioni di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1971_0865.htm#35"=
>articolo=20
35 della legge 865/1971</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>17. Per le costruzioni o gli impianti da =
eseguirsi=20
nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti =
dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1971_0865.htm#27"=
>articolo=20
27 della legge 865/1971</A>, nonch=E9 per gli insediamenti produttivi da =

realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della =
normativa=20
regionale vigente, i contributi dovuti sono determinati in sede di =
adozione dei=20
piani stessi, con facolt=E0 di riduzione al 50 per cento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>18. I comuni possono prevedere =
l=92applicazione di=20
riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di =
edilizia=20
bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico. Le determinazioni =
comunali=20
sono assunte in conformit=E0 ai criteri e indirizzi deliberati dalla =
Giunta=20
regionale entro un anno dall=92entrata in vigore della presente legge. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>19. Qualora gli interventi previsti =
dalla=20
strumentazione urbanistica comunale presentino impatti significativi sui =
comuni=20
confinanti, gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per =
finanziare=20
i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o=20
compensative.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D045>45</A>. (Scomputo =
degli oneri di=20
urbanizzazione)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. A scomputo totale o parziale del =
contributo=20
relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere=20
autorizzati a realizzare direttamente una o pi=F9 opere di =
urbanizzazione primaria=20
o secondaria, nel rispetto dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1994_0109.htm#02.=
2.b">articolo=20
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109</A> (Legge quadro in =
materia di=20
lavori pubblici). I comuni determinano le modalit=E0 di presentazione =
dei=20
progetti, di valutazione della loro congruit=E0 tecnico-economica e di =
prestazione=20
di idonee garanzie finanziarie nonch=E9 le sanzioni conseguenti in caso =
di=20
inottemperanza. Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite =
alla=20
propriet=E0 comunale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Non possono essere oggetto di =
scomputo le opere=20
espressamente riservate, nel programma triennale delle opere pubbliche, =
alla=20
realizzazione diretta da parte del comune.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D046>46</A>. =
(Convenzione dei piani=20
attuativi)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La convenzione, alla cui stipulazione =
=E8=20
subordinato il rilascio dei permessi di costruire ovvero la =
presentazione delle=20
denunce di inizio attivit=E0 relativamente agli interventi contemplati =
dai piani=20
attuativi, oltre a quanto stabilito ai <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1942_1150.htm#28"=
>numeri=20
3) e 4) dell=92articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765</A> =
(Modifiche ed=20
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), deve =
prevedere:=20
</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la cessione gratuita, entro termini =

  prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione =
primaria,=20
  nonch=E9 la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e =
di=20
  interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi; qualora=20
  l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta =
opportuna=20
  dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o =
localizzazione,=20
  ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la =
convenzione pu=F2=20
  prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che =
all'atto della=20
  stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma=20
  commisurata all'utilit=E0 economica conseguita per effetto della =
mancata=20
  cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre =
aree. I=20
  proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono =
utilizzati=20
  per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, =
ivi=20
  compresa l=92acquisizione di altre aree a destinazione pubblica;<BR>b) =
la=20
  realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di =
urbanizzazione=20
  primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria =
o di=20
  quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici =
servizi; le=20
  caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente =
definite; ove=20
  la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli =
previsti=20
  distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi =
della=20
  presente legge, =E8 corrisposta la differenza; al comune spetta in =
ogni caso la=20
  possibilit=E0 di richiedere, anzich=E9 la realizzazione diretta delle =
opere, il=20
  pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di=20
  urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonch=E9 all'entit=E0 ed =
alle=20
  caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri =
previsti=20
  dalla relativa deliberazione comunale;<BR>c) altri accordi convenuti =
tra i=20
  contraenti secondo i criteri approvati dai comuni per l=92attuazione =
degli=20
  interventi. </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La convenzione di cui al comma 1 =
pu=F2 stabilire i=20
tempi di realizzazione degli interventi contemplati dal piano attuativo, =

comunque non superiori a dieci anni. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art.<A name=3D047> 47</A>. (Cessioni =
di aree per=20
opere di urbanizzazione primaria)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ove occorra, il titolo abilitativo =
alla=20
edificazione, quale sua condizione di efficacia, =E8 accompagnato da una =

impegnativa unilaterale, da trascriversi a cura e spese degli =
interessati, per=20
la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei =
casi=20
specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla=20
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti =
all=92intervento.=20
E=92 comunque assicurata la disponibilit=E0 degli spazi necessari per=20
l=92installazione della rete dei servizi strumentali all=92esecuzione =
della=20
costruzione o dell=92impianto oggetto del titolo =
abilitativo.<BR><BR><B>Art. <A=20
name=3D048>48</A>. (Costo di costruzione)<BR></B><BR>1. Il costo di =
costruzione=20
per i nuovi edifici =E8 determinato dalla Giunta regionale con =
riferimento ai=20
costi massimi ammissibili per l=92edilizia agevolata.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nei periodi intercorrenti tra i =
provvedimenti=20
della Giunta regionale, di cui al comma 1, il costo di costruzione =E8 =
adeguato=20
annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell=92intervenuta =
variazione=20
dei costi di costruzione accertata dall=92Istituto nazionale di =
statistica=20
(ISTAT), con decorrenza dell=92importo aggiornato dal 1=B0 gennaio =
successivo.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il contributo relativo al costo di =
costruzione=20
comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20 per cento, che =
viene=20
determinata dalla Giunta regionale in funzione delle caratteristiche e =
delle=20
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed =
ubicazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Per gli interventi con destinazione =
commerciale,=20
terziario direttivo, turistico-alberghiero-ricettivo, il contributo =E8 =
pari ad=20
una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di =
costruzione da=20
stabilirsi, in relazione alle diverse destinazioni, con deliberazione =
del&nbsp;=20
consiglio comunale. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per gli interventi destinati ad =
impianti sportivi=20
e ricreativi il contributo del 10 per cento =E8 rapportato unicamente al =
costo=20
degli edifici posti al servizio o annessi all=92intervento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Per gli interventi di =
ristrutturazione edilizia=20
non comportanti demolizione e ricostruzione il costo di costruzione =E8=20
determinato in relazione al costo reale degli interventi stessi, cos=EC =
come=20
individuato sulla base del progetto presentato e comunque non pu=F2 =
superare il=20
valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi dei commi da 1 a=20
5.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. La quota di contributo relativa al =
costo di=20
costruzione, determinata all=92atto del rilascio, ovvero per effetto =
della=20
presentazione della denuncia di inizio attivit=E0, =E8 corrisposta in =
corso d=92opera,=20
con le modalit=E0 e le garanzie stabilite dal comune e comunque non =
oltre sessanta=20
giorni dalla data dichiarata di ultimazione dei lavori. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>CAPO V - SANZIONI</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D049>49</A>.=20
(Sanzioni)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le sanzioni previste dalla normativa =
statale in=20
caso di svolgimento dell=92attivit=E0 di trasformazione =
urbanistico-edilizia in=20
carenza di titolo abilitativo o in difformit=E0 di esso si applicano =
anche nei=20
riguardi di coloro i quali diano inizio all=92attivit=E0, a norma =
dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
1">articolo=20
41</A>, in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto =
con la=20
normativa di legge o con le previsioni degli strumenti di pianificazione =
vigenti=20
o adottati.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Fatto salvo quanto disposto =
dall=92articolo 50, i=20
poteri sostitutivi regionali in materia di repressione degli abusi =
edilizi sono=20
esercitati dalle province a far tempo dall=92efficacia del rispettivo=20
PTCP.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D050>50</A>. (Poteri =
regionali di=20
annullamento e di inibizione)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Chiunque abbia interesse pu=F2 =
richiedere alla=20
Giunta regionale, entro un anno dalla data di inizio dei lavori, =
dichiarata ai=20
sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
5">articolo=20
35, comma 4</A>, di procedere all=92annullamento del permesso di =
costruire,=20
qualora esso costituisca violazione di previsioni contenute in atti di=20
pianificazione territoriale e definite di interesse regionale ai sensi =
del comma=20
2 e sia relativo a interventi di nuova costruzione, ovvero di =
demolizione e=20
ricostruzione. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Sono di interesse =
regionale:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) le previsioni prevalenti del PTR, =
del PTCP, dei=20
  piani dei parchi regionali e dei parchi naturali;<BR>b) le previsioni =
degli=20
  atti del PGT riguardanti le aree destinate all'agricoltura, quelle =
soggette a=20
  vincolo paesaggistico, quelle di pregio ambientale, nonch=E9 quelle =
non soggette=20
  a trasformazione urbanistica.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. A seguito del ricevimento della =
richiesta di=20
annullamento, il dirigente della competente struttura regionale =
effettua, nei=20
sei mesi successivi, gli accertamenti necessari in ordine alla =
violazione o meno=20
delle previsioni di cui al comma 2 e a tal fine pu=F2 disporre =
l'effettuazione di=20
sopralluoghi e l'acquisizione della necessaria documentazione presso gli =
uffici=20
comunali. Dell=92avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma =
1, il=20
dirigente della competente struttura regionale d=E0 immediata =
comunicazione al=20
comune, al titolare del permesso di costruire, al proprietario della=20
costruzione, al costruttore e al progettista, affinch=E9 gli stessi =
possano=20
presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal =
ricevimento della=20
comunicazione stessa, che deve intendersi quale avvio del procedimento =
di=20
annullamento ai sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#07"=
>articolo=20
7 della legge 241/1990</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il dirigente della competente =
struttura regionale=20
valuta le controdeduzioni pervenute e, qualora risulti confermata la =
violazione=20
delle previsioni di cui al comma 2, invita il comune a procedere=20
all=92annullamento, in via di autotutela, del permesso di costruire nei =
successivi=20
trenta giorni. Dell=92avvenuto accertamento delle violazioni di cui ai =
commi 1 e=20
2, ovvero dell=92archiviazione della richiesta, il dirigente della =
competente=20
struttura regionale d=E0 immediata comunicazione al richiedente di cui =
al comma=20
1.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. La Giunta regionale, scaduto =
inutilmente il=20
termine di trenta giorni, emana, nei sei mesi dall=92accertamento delle =
violazioni=20
di cui al comma 1, il provvedimento di annullamento del permesso di =
costruire.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il dirigente della competente =
struttura=20
regionale, entro trenta giorni dall=92emanazione del provvedimento di =
annullamento=20
del permesso di costruire da parte della Giunta regionale, invita il =
comune a=20
disporre, nei successivi trenta giorni, la demolizione delle opere=20
illegittimamente eseguite o la loro restituzione in pristino, ovvero, =
laddove=20
non sia possibile, ad irrogare una sanzione pecuniaria pari al valore =
venale=20
delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall=92agenzia =
del=20
territorio; scaduto inutilmente tale termine, irroga direttamente la =
sanzione=20
entro i successivi tre mesi.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. In pendenza della procedura di =
annullamento, il=20
dirigente della competente struttura regionale ordina la sospensione dei =
lavori,=20
con provvedimento da comunicare al comune e da notificare a mezzo di =
ufficiale=20
giudiziario, nelle forme e con le modalit=E0 previste dal codice di =
procedura=20
civile, agli altri soggetti di cui al comma 3. L=92ordine di sospensione =
cessa di=20
avere efficacia se, entro il termine di cui al comma 5, non sia stato =
emanato il=20
provvedimento di annullamento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. I termini di cui al presente articolo =
sono=20
perentori a pena di decadenza dall=92azione e di inefficacia degli atti=20
assunti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Qualora non proceda =
all=92annullamento ai sensi del=20
comma 4, il comune =E8 tenuto a versare a favore dell=92amministrazione =
regionale=20
una somma per l=92attivit=E0 svolta in relazione ai procedimenti =
disciplinati dal=20
presente articolo, secondo modalit=E0 individuate con apposito =
provvedimento da=20
assumersi entro sei mesi dall=92entrata in vigore della presente legge.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. La disciplina di cui al presente =
articolo si=20
applica anche in relazione agli interventi, richiamati al comma 1, posti =
in=20
essere sulla base di denuncia di inizio attivit=E0 ai sensi =
dell=92articolo 41,=20
intendendosi l=92annullamento del permesso di costruire sostituito dalla =

declaratoria di insussistenza, al momento della presentazione della =
denuncia di=20
inizio attivit=E0, dei presupposti per la formazione del titolo =
abilitativo.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>11. La disciplina di cui al presente =
articolo si=20
applica a far tempo dall=92efficacia degli atti di PGT ai sensi =
dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
3">articolo=20
13, comma 11</A>. Sino a tale data trovano applicazione gli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0380.htm#038=
">articoli=20
38, 39 e 40 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</A> (Testo unico delle =
disposizioni=20
legislative e regolamentari in materia edilizia), nonch=E9 la <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/circolari/lombardia/2000_49509_=
DGR_assetto_territorio.pdf"=20
target=3D_blank>deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2000, n. =
VI/49509=20
</A>(Approvazione delle linee generali di assetto del territorio =
lombardo ai=20
sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2000_001.html#0=
3.22">articolo=20
3, comma 39, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1</A>). </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>CAPO VI- DISCIPLINA DEI MUTAMENTI =
DELLE=20
DESTINAZIONI D=92USO DI IMMOBILI E DELLE VARIAZIONI =
ESSENZIALI</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D051>51</A>. =
(Disciplina=20
urbanistica)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Costituisce destinazione d=92uso di =
un=92area o di un=20
edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti =
di=20
pianificazione per l=92area o per l=92edificio. E=92 principale la =
destinazione d=92uso=20
qualificante; =E8 complementare od accessoria o compatibile la =
destinazione d=92uso=20
che integra o rende possibile la destinazione d=92uso principale. Le =
destinazioni=20
principali, complementari, accessorie o compatibili possono coesistere =
senza=20
limitazioni percentuali ed =E8 ammesso il passaggio dall=92una =
all=92altra, nel=20
rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal=20
PGT.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I comuni indicano nel PGT in quali =
casi i=20
mutamenti di destinazione d=92uso di aree e di edifici, attuati con =
opere=20
edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di =
aree per=20
servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di =
cui=20
all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
9">articolo=20
9</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per i mutamenti di destinazione =
d=92uso non=20
comportanti la realizzazione di opere edilizie, le indicazioni del comma =
2=20
riguardano esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici siano =
adibiti a=20
sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai =
sensi=20
dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1998_0114.htm#04"=
>articolo=20
4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</A> =

(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma=20
dell=92articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. =
59).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, i =
comuni=20
verificano la sufficienza della dotazione di aree per servizi e =
attrezzature di=20
interesse generale in essere con riferimento, in particolare, a =
precedenti=20
modifiche d=92uso o dotazioni che abbiano gi=E0 interessato l=92area o =
l=92edificio e=20
definiscono le modalit=E0 per il reperimento, a mezzo di atto =
unilaterale=20
d=92obbligo o di convenzione, delle eventuali aree o dotazioni =
aggiuntive dovute=20
per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla =
precedente=20
destinazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il comune, nel piano dei servizi, =
pu=F2 stabilire i=20
criteri e le modalit=E0 per cui, in luogo del reperimento totale o =
parziale delle=20
aree o dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati dal =
mutamento=20
di destinazione d=92uso, si dia luogo alla cessione di altra area o di =
immobile=20
idonei nel territorio comunale o alla corresponsione =
all=92amministrazione di una=20
somma commisurata al valore economico dell=92area da acquisire, da =
determinarsi=20
nello stesso piano dei servizi, fatto salvo quanto gi=E0 corrisposto in =
sede di=20
piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato. Gli importi=20
corrisposti a tale titolo sono impiegati dal comune per incrementare la=20
dotazione di aree, servizi ed infrastrutture.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5-bis. Fino all=92approvazione degli =
atti di PGT ai=20
sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
6">articolo=20
26, commi 2 e 3</A>, le disposizioni del presente articolo, nonch=E9 =
degli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
2">articoli=20
52 e 53</A>, si applicano in riferimento agli strumenti urbanistici =
comunali=20
vigenti.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma introdotto=20
dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT><FONT =
face=3DTahoma=20
size=3D2><BR><BR><B>Art. <A name=3D052>52. </A>(Mutamenti di =
destinazione d=92uso con=20
e senza opere edilizie)<BR></B><BR>1. I mutamenti di destinazione =
d=92uso,=20
conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla =
realizzazione di=20
opere edilizie, non mutano la qualificazione dell=92intervento e sono =
ammessi=20
anche nell=92ambito di piani attuativi in corso di =
esecuzione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I mutamenti di destinazione d=92uso =
di immobili non=20
comportanti la realizzazione di opere edilizie, purch=E9 conformi alle =
previsioni=20
urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono =
soggetti=20
esclusivamente a preventiva comunicazione dell=92interessato al comune, =
ad=20
esclusione di quelli riguardanti unit=E0 immobiliari o parti di esse, la =
cui=20
superficie lorda di pavimento non sia superiore a centocinquanta metri =
quadrati,=20
per i quali la comunicazione non =E8 dovuta. Sono fatte salve le =
previsioni=20
dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#020=
">articolo=20
20, comma 1, del d.lgs. 42/2004</A> in ordine alle limitazioni delle=20
destinazioni d=92uso dei beni culturali.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Qualora la destinazione d=92uso sia =
comunque=20
modificata nei dieci anni successivi all=92ultimazione dei lavori, il =
contributo=20
di costruzione =E8 dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova =

destinazione, determinata con riferimento al momento dell=92intervenuta=20
variazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3-bis. I mutamenti di destinazione =
d=92uso di=20
immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, =
finalizzati=20
alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, =
sono=20
assoggettati a permesso di costruire.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma introdotto dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del=20
2006)</I></FONT><FONT face=3DTahoma size=3D2><BR><BR><B>Art.<A =
name=3D053> 53</A>.=20
(Sanzioni amministrative)<BR></B><BR>1. Qualora il mutamento di =
destinazione=20
d=92uso con opere edilizie risulti in difformit=E0 dalle vigenti =
previsioni=20
urbanistiche comunali, si applicano le sanzioni amministrative previste =
dalla=20
vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in =
difformit=E0=20
dal permesso di costruire, ovvero in assenza o in difformit=E0 dalla =
denuncia di=20
inizio attivit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Qualora il mutamento di destinazione =
d=92uso senza=20
opere edilizie, ancorch=E9 comunicato ai sensi dell=92articolo 52, comma =
2, risulti=20
in difformit=E0 dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si =
applica la=20
sanzione amministrativa pecuniaria pari all=92aumento del valore venale=20
dell=92immobile o sua parte, oggetto di mutamento di destinazione =
d=92uso, accertato=20
in sede tecnica e comunque non inferiore a mille euro.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il mutamento di destinazione d=92uso =
con opere=20
edilizie effettuato in assenza dell=92atto unilaterale d=92obbligo, ove =
previsto, o=20
della convenzione, ovvero in difformit=E0 dai medesimi comporta =
l=92applicazione di=20
una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio degli oneri di=20
urbanizzazione dovuti per l=92intervento e comunque non inferiore a =
mille euro.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma><FONT size=3D2>4. Gli importi corrisposti a =
titolo di=20
sanzione amministrativa sono impiegati dal comune per incrementare, =
realizzare o=20
riqualificare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture.=20
<BR><BR></FONT><B><FONT size=3D2>Art. <A name=3D054>54</A>. =
(Determinazione delle=20
variazioni essenziali)<BR></FONT></B><FONT size=3D2><BR>1. Costituiscono =

variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie che =
comportino=20
anche singolarmente:</FONT></FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) mutamento delle destinazioni =
d=92uso che=20
  determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse =
generale,=20
  salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
1">commi=20
  4 e 5 dell=92articolo 51</A>;<BR>b) aumento del volume o della =
superficie=20
  rispetto al progetto approvato e purch=E9 tale incremento non comporti =
la=20
  realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal=20
  fine:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) per gli edifici residenziali, un =
incremento=20
    volumetrico in misura superiore:</FONT></P>
    <BLOCKQUOTE>
      <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1.1) al 7,5 per cento da zero a =
mille metri=20
      cubi;<BR>1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a =
tremila=20
      metri cubi;<BR>1.3) all=921,2 per cento dai successivi tremilauno =
metri cubi=20
      sino e non oltre trentamila metri cubi;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2) per gli edifici non residenziali =
un=20
    incremento della superficie lorda di pavimento in misura=20
    superiore:</FONT></P>
    <BLOCKQUOTE>
      <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2.1) al 7,5 per cento da zero a =
quattrocento=20
      metri quadrati;<BR>2.2) al 3 per cento dai successivi =
quattrocentouno=20
      metri quadrati a mille metri quadrati;<BR>2.3) all=921,2 per cento =
dai=20
      successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila =
metri=20
      quadrati;</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>c) modifiche:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) dell=92altezza dell=92edificio in =
misura=20
    superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;<BR>2) =
delle=20
    distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell=92edificio =
dalle=20
    altre costruzioni e dai confini di propriet=E0, in misura superiore =
a metri=20
    0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade =
pubbliche o=20
    di uso pubblico, qualora l=92edificio sia previsto in fregio ad=20
    esse;</FONT></P></BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>d) mutamento delle caratteristiche =
dell=92intervento=20
  assentito in relazione alla classificazione dell=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
7">articolo=20
  27</A>, purch=E9 si tratti di intervento subordinato a titolo =
abilitativo;<BR>e)=20
  violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica =
purch=E9 la=20
  violazione non attenga agli aspetti =
procedurali.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Sono fatte salve le sanzioni di =
competenza delle=20
autorit=E0 preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela =
ambientale=20
di cui al decreto legislativo 42/2004 ed alla disciplina delle aree =
regionali=20
protette.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Non sono comunque da considerarsi =
variazioni=20
essenziali quelle che incidono sull=92entit=E0 delle cubature dei volumi =
tecnici ed=20
impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unit=E0 =
abitative=20
e produttive, per l=92adeguamento alle norme di risparmio energetico, =
per=20
l=92adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere =
architettoniche, nonch=E9=20
le modifiche che variano il numero delle unit=E0 immobiliari.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>TITOLO II - NORME IN MATERIA DI =
PREVENZIONE DEI=20
RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D055>55</A>. =
(Attivit=E0 regionali per=20
la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e =
sismici)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini della prevenzione dei rischi =
geologici,=20
idrogeologici e sismici, la Giunta regionale definisce:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il quadro delle conoscenze delle=20
  caratteristiche fisiche del territorio, con particolare riferimento ai =
rischi=20
  geologici, idrogeologici e sismici, anche in raccordo con i contenuti =
dei=20
  piani di bacino, individuando le esigenze di ulteriore approfondimento =
delle=20
  conoscenze;<BR>b) gli indirizzi per il riassetto del territorio, anche =
in=20
  raccordo con i contenuti dei piani di bacino, ai fini della =
prevenzione dei=20
  rischi geologici ed idrogeologici e della loro mitigazione, nonch=E9 =
le=20
  direttive per la prevenzione del rischio sismico e l=92individuazione =
delle zone=20
  sismiche, ivi compresi la formazione e l=92aggiornamento degli elenchi =
delle=20
  zone medesime;<BR>c) le linee guida e gli standard metodologici e =
procedurali=20
  per l=92aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze da parte degli =
enti locali,=20
  anche in coerenza con il SIT di cui all=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
3">articolo=20
  3</A>.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Gli elementi di cui alle lettere a) e =
b) del=20
comma 1 integrano l=92oggetto e i contenuti del PTR di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
9">articolo=20
19</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. In relazione alle attivit=E0 di cui =
al comma 1, la=20
Regione, al ricorrere di eventi complessi di natura geologica, ovvero =
connessi a=20
dinamiche naturali impreviste, pu=F2 promuovere attivit=E0 e studi =
specialistici,=20
avvalendosi anche di strutture scientifiche particolarmente competenti =
nel=20
settore, per approfondire ed aggiornare conoscenze di valenza=20
regionale.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art<A name=3D056>. 56.</A> =
(Componente geologica,=20
idrogeologica e sismica del piano territoriale di coordinamento=20
provinciale)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per la parte inerente alla difesa del =
territorio,=20
il PTCP:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) concorre alla definizione del =
quadro=20
  conoscitivo del territorio regionale, con particolare riguardo ai =
fenomeni di=20
  dissesto idrogeologico, mediante l=92aggiornamento dell=92inventario =
regionale dei=20
  fenomeni franosi, secondo i criteri e le modalit=E0 definiti dalla =
Giunta=20
  regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della =
presente=20
  legge;<BR>b) definisce l=92assetto idrogeologico del territorio, anche =

  attraverso la realizzazione di opportuni studi e monitoraggi, =
sviluppando ed=20
  approfondendo i contenuti del PTR e del piano di bacino, in coerenza =
con le=20
  direttive regionali e dell=92Autorit=E0 di bacino;<BR>c) censisce ed =
identifica=20
  cartograficamente, anche a scala di maggior dettaglio, le aree =
soggette a=20
  tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico per effetto di =
atti,=20
  approvati o comunque efficaci, delle autorit=E0 competenti in materia; =
<BR>d)=20
  indica, per tali aree, le linee di intervento, nonch=E9 le opere =
prioritarie di=20
  sistemazione e consolidamento con efficacia prevalente ai sensi del <A =

  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
8">comma=20
  2 dell=92articolo 18</A>; <BR>e) assume il valore e gli effetti dei =
piani di=20
  settore, in caso di stipulazione delle intese di cui all=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1998_0112.htm#57"=
>articolo=20
  57 del d.lgs. 112/1998</A>;<BR>f) determina, in conseguenza delle =
intese di=20
  cui alla lettera e), nonch=E9 sulla base del quadro delle conoscenze =
acquisito,=20
  l=92adeguamento e l=92aggiornamento degli atti di tutela delle =
autorit=E0=20
  competenti;<BR>g) propone modifiche agli atti di tutela delle =
autorit=E0=20
  competenti, secondo le procedure previste dalla normativa =
vigente;<BR>h)=20
  costituisce riferimento per la coerenza dei dati e delle informazioni =
inerenti=20
  all=92assetto idrogeologico e sismico contenute nei piani di governo =
del=20
  territorio con gli indirizzi regionali.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D057>57</A>. =
(Componente geologica,=20
idrogeologica e sismica del piano di governo del =
territorio)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Ai fini della prevenzione dei rischi =
geologici,=20
idrogeologici e sismici, nel PGT: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il documento di piano contiene la =
definizione=20
  dell=92assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base =
dei=20
  criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentite le =
province,=20
  entro tre mesi dall=92entrata in vigore della presente legge; <BR>b) =
il piano=20
  delle regole contiene:</FONT></P>
  <BLOCKQUOTE>
    <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1) il recepimento e la verifica di =
coerenza con=20
    gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di =
bacino;<BR>2)=20
    l=92individuazione delle aree a pericolosit=E0 e vulnerabilit=E0 =
geologica,=20
    idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui =
alla=20
    lettera a), nonch=E9 le norme e le prescrizioni a cui le medesime =
aree sono=20
    assoggettate in ordine alle attivit=E0 di trasformazione =
territoriale compresa=20
    l=92indicazione di aree da assoggettare a eventuali piani di =
demolizione degli=20
    insediamenti esistenti, ripristino provvisorio delle condizioni di=20
    sicurezza, interventi di rinaturalizzazione dei siti o interventi di =

    trasformazione urbana, PRU o =
PRUSST.</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I comuni, anche attraverso intese con =
i comuni=20
limitrofi, possono individuare nel documento di piano aree da destinare=20
all=92ubicazione di alloggi e servizi temporanei finalizzati a =
fronteggiare=20
situazioni conseguenti ad eventi di carattere calamitoso, ovvero al=20
trasferimento di insediamenti esistenti siti in aree soggette ad elevata =

pericolosit=E0 idrogeologica, individuate nel piano di bacino o da =
relativi piani=20
stralcio come dissesti attivi, o nei territori delle fasce fluviali =
classificate=20
all=92interno dei limiti di fascia A e B. Entro sei mesi dall=92entrata =
in vigore=20
della presente legge, la Giunta regionale emana criteri e modalit=E0 =
attuativi=20
delle disposizioni di cui al presente comma, riferiti agli insediamenti =
che=20
all=92atto dell=92entrata in vigore della presente legge si trovano in =
aree soggette=20
ad inedificabilit=E0 per effetto delle disposizioni del piano di=20
bacino.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art.<A name=3D058> 58</A>. =
(Contributi ai comuni e=20
alle province per gli studi geologici, idrogeologici e =
sismici)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La Regione concede =
contributi:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) ai comuni, per la realizzazione =
degli studi=20
  geologici di cui all=92articolo 57, nella misura massima del 70 per =
cento delle=20
  spese sostenute; qualora lo studio sia realizzato a livello di bacino=20
  idrografico da tutti i comuni appartenenti allo stesso, il contributo =
pu=F2=20
  raggiungere il 100 per cento delle spese sostenute; <BR>b) alle =
province, per=20
  gli approfondimenti conoscitivi idrogeologici propedeutici al =
raggiungimento=20
  delle intese di cui all=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
6">articolo=20
  56, comma 1, lettera e)</A>.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I contributi sono erogati sulla base =
di criteri e=20
indirizzi emanati dalla Giunta regionale entro sei mesi dall=92entrata =
in vigore=20
della presente legge.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>TITOLO III - NORME IN MATERIA DI =
EDIFICAZIONE=20
NELLE AREE DESTINATE ALL=92AGRICOLTURA</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D059>59</A>. =
(Interventi=20
ammissibili)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nelle aree destinate =
all=92agricoltura dal piano=20
delle regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione =
della=20
conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore =
agricolo e dei=20
dipendenti dell'azienda, nonch=E9 alle attrezzature e infrastrutture =
produttive=20
necessarie per lo svolgimento delle attivit=E0 di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#=
2135">articolo=20
2135 del codice</A> civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali =
per la=20
lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i =
criteri=20
e le modalit=E0 previsti dall=92articolo 60.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La costruzione di nuovi edifici =
residenziali di=20
cui al comma 1 =E8 ammessa qualora le esigenze abitative non possano =
essere=20
soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio =
esistente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I relativi indici di densit=E0 =
fondiaria per le=20
abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti=20
limiti:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) 0,06 metri cubi per metro quadrato =
su terreni a=20
  coltura orto-floro-vivaistica specializzata; <BR>b) 0,01 metri cubi =
per metro=20
  quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su =
terreni a=20
  bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a =
prato-pascolo=20
  permanente; <BR>c) 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri =
terreni=20
  agricoli. </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Nel computo dei volumi realizzabili =
non sono=20
conteggiate le attrezzature e le infrastrutture produttive di cui al =
comma 1, le=20
quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non =
possono=20
superare il rapporto di copertura del 10 per cento dell'intera =
superficie=20
aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto non pu=F2 =
superare il=20
40 per cento della predetta superficie; le tipologie costruttive =
dovranno essere=20
congruenti al paesaggio rurale. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Al fine di tale computo =E8 ammessa =
l'utilizzazione=20
di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, =
compresi=20
quelli esistenti su terreni di comuni contermini.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Su tutte le aree computate ai fini =
edificatori =E8=20
istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i =

registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della =
normativa=20
urbanistica. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. I limiti di cui al <B>comma 4</B> non =
si=20
applicano nel caso di opere richieste per l=92adeguamento a normative =
sopravvenute=20
che non comportino aumento della capacit=E0 produttiva. <BR></FONT><FONT =

face=3DTahoma color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma cos=EC modificato =
dall'articolo 1,=20
legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art.<A name=3D060> 60.</A> =
(Presupposti soggettivi=20
e oggettivi)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nelle aree destinate =
all=92agricoltura, gli=20
interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati =
sono=20
assentiti unicamente mediante permesso di costruire; il permesso di =
costruire=20
pu=F2 essere rilasciato esclusivamente:<BR></FONT><FONT face=3DTahoma =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(alinea cos=EC modificata dall'articolo 1, legge reg. n. 12 =
del=20
2006)</I></FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) all'imprenditore agricolo =
professionale per=20
  tutti gli interventi di cui all=92articolo 59, comma 1, a titolo =
gratuito;<BR>b)=20
  in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al =
titolare=20
  o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione =
delle=20
  sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni =
per i=20
  salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di=20
  costruzione, nonch=E9 al titolare o al legale rappresentante =
dell'impresa=20
  agromeccanica per la realizzazione delle sole attrezzature di ricovero =
dei=20
  mezzi agricoli subordinatamente al versamento dei contributi di =
costruzione;=20
  <BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 size=3D2><I>(lettera =
cos=EC modificata=20
  dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT><FONT =
face=3DTahoma=20
  size=3D2><BR>c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella =
tabella=20
  allegata alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 (Norme per =
l=92attuazione=20
  delle direttive del Consiglio della C.E.E. nn. 159, 160 e 161 del 17 =
aprile=20
  1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione =
Lombardia), ai=20
  soggetti aventi i requisiti di cui all=92articolo 8 della legge 10 =
maggio 1976,=20
  n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull=92agricoltura di =
montagna e=20
  di talune zone svantaggiate) e all=92articolo 8, numero 4), della l.r. =
51/1976,=20
  subordinatamente al pagamento dei contributi di costruzione, per tutti =
gli=20
  interventi di cui all=92articolo 59, comma 1.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il permesso di costruire =E8 =
subordinato:=20
</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) alla presentazione al comune di un =
atto di=20
  impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile =
al=20
  servizio dell'attivit=E0 agricola, da trascriversi a cura e spese del =
titolare=20
  del permesso di costruire sui registri della propriet=E0 immobiliare; =
tale=20
  vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area =

  interessata, operata dal PGT;<BR>b) all'accertamento da parte del =
comune=20
  dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola; <BR>c) =

  limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche =
alla=20
  presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di =

  costruire, di specifica certificazione disposta dall=92organo tecnico =
competente=20
  per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le =
esigenze=20
  edilizie connesse alla conduzione =
dell'impresa.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Dei requisiti, dell=92attestazione e =
delle=20
verifiche di cui al presente articolo =E8 fatta specifica menzione nel =
permesso di=20
costruire. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il comune rilascia, contestualmente =
al permesso=20
di costruire, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere =
costituito=20
il vincolo di non edificazione di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#05=
9">articolo=20
59, comma 6</A>.<BR><BR><B>Art. <A name=3D061>61</A>. (Norma di=20
prevalenza)<BR></B><BR>1. Le disposizioni degli articoli 59 e 60 sono=20
immediatamente prevalenti sulle norme e sulle previsioni del PGT e dei=20
regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con =
le=20
stesse. <BR><BR><B>Art. <A name=3D062>62</A>. (Interventi regolati dal =
piano di=20
governo del territorio)<BR></B><BR>1. Gli interventi di manutenzione=20
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed=20
ampliamento, nonch=E9 le modifiche interne e la realizzazione dei volumi =
tecnici=20
non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo e sono regolati =
dalle=20
previsioni del PGT. Per tali interventi =E8 possibile inoltrare al =
comune la=20
denuncia di inizio attivit=E0.<FONT =
color=3D#ff0000><BR></FONT></FONT><FONT=20
face=3DTahoma color=3D#ff0000 size=3D2><I>(comma cos=EC modificato =
dall'articolo 1,=20
legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. </FONT><FONT face=3DTahoma =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma abrogato dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del=20
2006)</I></FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D062.bis>62-bis</A>. =
(Norma=20
transitoria)<BR></FONT></B><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(articolo=20
introdotto dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1.&nbsp;Fino all=92approvazione degli =
atti di PGT ai=20
sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
6">articolo=20
26, commi 2 e 3</A>, le disposizioni del presente titolo si applicano in =

riferimento alle aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali =
vigenti=20
come zone agricole.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>TITOLO IV - ATTIVITA=92 EDILIZIE=20
SPECIFICHE</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>CAPO I - RECUPERO AI FINI ABITATIVI =
DEI=20
SOTTOTETTI ESISTENTI</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D063>63. =
</A>(Finalit=E0 e=20
presupposti)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La Regione promuove il recupero a =
fini abitativi=20
dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di =
nuovo=20
territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per =
il=20
contenimento dei consumi energetici. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1-bis. Si definiscono sottotetti i =
volumi=20
sovrastanti l=92ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito =
il rustico=20
e completata la copertura.<BR><FONT color=3D#ff0000><I>(comma introdotto =

sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005)</I></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Negli edifici, destinati a residenza =
per almeno=20
il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (S.l.p.)=20
complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla =
base di=20
permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di =
denunce di=20
inizio attivit=E0 presentate entro il 1=B0 dicembre 2005, =E8 consentito =
il recupero=20
volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto.<BR><FONT=20
color=3D#ff0000><I>(comma cos=EC sostituito dalla legge reg. n. 20 del=20
2005)</I></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Ai sensi di quanto disposto dagli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
6">articoli=20
36, comma 2</A> e <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
4">44,=20
comma 2</A>, il recupero volumetrico di cui al comma 2 pu=F2 essere =
consentito=20
solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le=20
urbanizzazioni primarie, ovvero in presenza di impegno, da parte dei =
soggetti=20
interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni,=20
contemporaneamente alla realizzazione dell=92intervento ed entro la fine =
dei=20
relativi lavori. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Il recupero volumetrico a solo scopo =
residenziale=20
del piano sottotetto =E8 consentito anche negli edifici, destinati a =
residenza per=20
almeno il venticinque per cento della S.l.p. complessiva, realizzati =
sulla base=20
di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2005, =
ovvero=20
di denunce di inizio attivit=E0 presentate successivamente al 1=B0 =
dicembre 2005,=20
decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell=92agibilit=E0, =
anche per=20
silenzio-assenso.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma=20
cos=EC sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il recupero abitativo dei sottotetti =
=E8=20
consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, =
purch=E9=20
siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le =

condizioni di abitabilit=E0 previste dai regolamenti vigenti, salvo =
quanto=20
disposto dal comma 6. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il recupero abitativo dei sottotetti =
=E8 consentito=20
purch=E9 sia assicurata per ogni singola unit=E0 immobiliare l=92altezza =
media=20
ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni =
posti a=20
quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, =
calcolata=20
dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi =
metri 1,50=20
per la superficie relativa.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D064>64</A>. =
(Disciplina degli=20
interventi)<BR></B></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(articolo=20
cos=EC sostituito dalla legge reg. n. 20 del 2005)</I></FONT><FONT =
face=3DTahoma=20
size=3D2><BR><BR>1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero =
volumetrico dei=20
sottotetti possono comportare l=92apertura di finestre, lucernari, =
abbaini e=20
terrazzi per assicurare l=92osservanza dei requisiti di =
aeroilluminazione e per=20
garantire il benessere degli abitanti, nonch=E9, ove lo strumento =
urbanistico=20
generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore =
della l.r.=20
51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee =
di=20
pendenza delle falde, purch=E9 nei limiti di altezza massima degli =
edifici posti=20
dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i =
parametri di=20
cui all'articolo 63, comma 6. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il recupero ai fini abitativi dei =
sottotetti=20
esistenti =E8 classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi =
dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
7">articolo=20
27, comma 1, lettera d)</A>. Esso non richiede preliminare adozione ed=20
approvazione di piano attuativo ed =E8 ammesso anche in deroga ai limiti =
ed alle=20
prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed =
adottati, ad=20
eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo =
quanto=20
disposto dal comma 3. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Gli interventi di recupero ai fini =
abitativi dei=20
sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unit=E0 immobiliari, =
sono=20
subordinati all=92obbligo di reperimento di spazi per parcheggi =
pertinenziali=20
nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con =
un minimo=20
di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa =
abitativa ed un=20
massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unit=E0 =
immobiliare. Il=20
rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei =
registri=20
immobiliari, =E8 impegnativo per s=E9 per i propri successori o aventi =
causa a=20
qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l=92impossibilit=E0, per =
mancata=20
disponibilit=E0 di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli =
interventi sono=20
consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base =
di=20
costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale =
somma=20
deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del =
comune.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Non sono assoggettati al versamento =
di cui al=20
precedente comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati =
all=92edilizia=20
residenziale pubblica di propriet=E0 comunale, di consorzi di comuni o =
di enti=20
pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Le norme sull'abbattimento delle =
barriere=20
architettoniche, di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1989_006.htm#14=
">articolo=20
14 della l.r. 6/1989</A>, si applicano limitatamente ai requisiti di=20
visitabilit=E0 ed adattabilit=E0 dell'alloggio. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il progetto di recupero ai fini =
abitativi dei=20
sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai =
fini del=20
contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere =
devono=20
essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei =
regolamenti=20
vigenti nonch=E9 alle norme nazionali e regionali in materia di impianti =

tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. La realizzazione degli interventi di =
recupero di=20
cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di =
urbanizzazione=20
primaria e secondaria nonch=E9 del contributo commisurato al costo di =
costruzione,=20
calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa =
abitativa=20
secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di =
nuova=20
costruzione. I comuni possono deliberare l=92applicazione di una =
maggiorazione,=20
nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione =
dovuto,=20
da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di=20
riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del =
patrimonio=20
comunale di edilizia residenziale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. I progetti di recupero ai fini =
abitativi dei=20
sottotetti, che incidono sull=92aspetto esteriore dei luoghi e degli =
edifici e da=20
realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono =
soggetti=20
all=92esame dell=92impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale =
Paesistico=20
Regionale. Il giudizio di impatto paesistico =E8 reso dalla commissione =
per il=20
paesaggio di cui all=92articolo 81, anche con applicazione del comma 5 =
del=20
medesimo articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla=20
richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, =
decorso il=20
quale il giudizio si intende reso in senso favorevole. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. La denuncia di inizio attivit=E0 deve =
contenere=20
l=92esame dell=92impatto paesistico e la determinazione della classe di =
sensibilit=E0=20
del sito, nonch=E9 il grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero =
la=20
relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico di cui al =
precedente=20
comma 8. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>10. I volumi di sottotetto gi=E0 =
recuperati ai fini=20
abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 =
(Recupero=20
ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di =
cui al=20
presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione =
d=92uso nei=20
dieci anni successivi al conseguimento dell=92agibilit=E0, anche per=20
silenzio-assenso.<BR><BR><B>Art. <A name=3D065>65</A>. (Ambiti di=20
esclusione)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le disposizioni del presente capo non =
si=20
applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata=20
deliberazione del Consiglio comunale, ne abbiano disposta =
l=92esclusione, in=20
applicazione dell=92articolo 1, comma 7, della legge regionale 15 luglio =
1996, n.=20
15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1-bis. Fermo restando quanto disposto =
dal comma 1, i=20
comuni, con motivata deliberazione, possono ulteriormente disporre =
l=92esclusione=20
di parti del territorio comunale, nonch=E9 di determinate tipologie di =
edifici o=20
di intervento, dall=92applicazione delle disposizioni del presente=20
capo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1-ter. Con il medesimo provvedimento di =
cui al comma=20
1-bis, i comuni possono, altres=EC, individuare ambiti territoriali nei =
quali gli=20
interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla=20
realizzazione di nuove unit=E0 immobiliari, sono, in ogni caso, =
subordinati=20
all=92obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella =
misura=20
prevista dall=92articolo 64, comma 3.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1-quater. Le determinazioni assunte =
nelle=20
deliberazioni comunali di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter hanno efficacia =
non=20
inferiore a cinque anni e comunque fino all=92approvazione dei PGT ai =
sensi=20
dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
6">articolo=20
26, commi 2 e 3</A>. Il piano delle regole individua le parti del =
territorio=20
comunale nonch=E9 le tipologie di edifici o di intervento escluse=20
dall=92applicazione delle disposizioni del presente capo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1-quinquies. In sede di redazione del =
PGT, i volumi=20
di sottotetto recuperati ai fini abitativi in applicazione della l.r. n. =

15/1996, ovvero delle disposizioni del presente capo, sono computati ai =
sensi=20
dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
0">articolo=20
10, comma 3, lettera b)</A>.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma =
color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(commi da 1-bis a 1-quinquies introdotti dalla legge reg. n. =
20 del=20
2005)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>CAPO II - NORME INERENTI ALLA =
REALIZZAZIONE DEI=20
PARCHEGGI</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D066>66</A>. =
(Localizzazione e=20
rapporto di pertinenza)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I proprietari di immobili e gli =
aventi titolo sui=20
medesimi possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di aree =
pertinenziali=20
esterne, nonch=E9 al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi, da =
destinarsi=20
a pertinenza di unit=E0 immobiliari residenziali e non, posti anche =
esternamente=20
al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unit=E0 =
immobiliari cui=20
sono legati da rapporto di pertinenza, purch=E9 nell'ambito del =
territorio=20
comunale o in comuni contermini, ai sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1989_0122.htm#09"=
>articolo=20
9 della legge 24 marzo 1989, n. 122</A> (Disposizioni in materia di =
parcheggi,=20
programma triennale per le aree urbane popolate nonch=E9 modificazioni =
di alcune=20
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, =
approvato=20
con d.P.R. 15 giugno 1955, n. 393).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il rapporto di pertinenza =E8 =
garantito da un atto=20
unilaterale, impegnativo per s=E9, per i propri successori o aventi =
causa a=20
qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art.<A name=3D067> 67.</A> =
(Disciplina degli=20
interventi)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La realizzazione dei parcheggi non =
pu=F2=20
contrastare con le previsioni del piano urbano del traffico, ove =
esistente, con=20
le disposizioni e misure poste a tutela dei corpi idrici, con l'uso =
delle=20
superfici sovrastanti e comporta necessit=E0 di deroga ai sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1989_0122.htm#09"=
>articolo=20
9, comma 1, della legge 122/1989</A>, solo in presenza di specifiche =
previsioni=20
urbanistiche della parte di sottosuolo interessata =
dall'intervento.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I parcheggi sono realizzabili anche =
al di sotto=20
delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o =

generale. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Fatto salvo quanto previsto al comma =
1, sono in=20
ogni caso consentite le opere accessorie, anche esterne, atte a =
garantire la=20
funzionalit=E0 del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti =
verticali e=20
simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilit=E0 e =
per lo=20
scopo specifico. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D068>68</A>. (Utilizzo =
del patrimonio=20
comunale)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I comuni, fatte salve le disposizioni =
in materia=20
di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta =
dei=20
privati interessati, in forma individuale ovvero societaria, possono =
cedere in=20
diritto di superficie aree del loro patrimonio o il sottosuolo delle =
stesse per=20
la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e, a tal fine, =
individuano=20
le localizzazioni necessarie. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Al fine della cessione di cui al =
comma 1, i=20
comuni pubblicano apposito bando destinato a persone fisiche o =
giuridiche=20
proprietarie o non proprietarie di immobili, riunite anche in forma =
cooperativa,=20
nonch=E9 ad imprese di costruzione, definendo: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) i requisiti dei soggetti aventi =
diritto; <BR>b)=20
  le modalit=E0 di selezione delle richieste e di concessione del =
diritto di=20
  superficie sulle aree; <BR>c) l'ambito territoriale di riferimento per =

  soddisfare il fabbisogno di parcheggi delle unit=E0 immobiliari =
interessate;=20
  <BR>d) la documentazione tecnico-progettuale necessaria;<BR>e) le =
garanzie=20
  economico-finanziarie da prestare. </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La costituzione del diritto di =
superficie =E8=20
subordinata alla stipulazione di una convenzione, ai sensi del <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1989_0122.htm#09.=
4">comma=20
4 dell'articolo 9 della legge 122/1989</A>, recante altres=EC l'impegno =
del=20
soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare destinazione =
d'uso.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D069>69. (</A>Regime=20
economico)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I parcheggi, pertinenziali e non =
pertinenziali,=20
realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per =
legge,=20
costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo =
=E8=20
gratuito.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Ai fini del calcolo del costo di =
costruzione, le=20
superfici destinate a parcheggi non concorrono alla definizione della =
classe=20
dell=92edificio.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>CAPO III - NORME PER LA REALIZZAZIONE =
DI EDIFICI=20
DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D070>70.</A>=20
(Finalit=E0)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La Regione ed i comuni concorrono a =
promuovere,=20
conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di=20
attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da =
effettuarsi da=20
parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della =
Chiesa=20
Cattolica.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le disposizioni del presente capo si =
applicano=20
anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate =
in base=20
a criteri desumibili dall=92ordinamento ed aventi una presenza diffusa,=20
organizzata e stabile nell=92ambito del comune ove siano effettuati gli =
interventi=20
disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere=20
religioso delle loro finalit=E0 istituzionali e previa stipulazione di =
convenzione=20
tra il comune e le confessioni interessate.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. I contributi e le provvidenze =
disciplinati dalla=20
presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai =
finanziamenti a=20
favore dell=92edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e =
della=20
Regione, nonch=E9 in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni =
diretti a=20
soddisfare specifici interessi locali nell=92 esercizio delle proprie =
funzioni=20
istituzionali. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D071>71</A>. (Ambito di =

applicazione)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Sono attrezzature di interesse comune =
per servizi=20
religiosi: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) gli immobili destinati al culto =
anche se=20
  articolati in pi=F9 edifici compresa l=92area destinata a sagrato; =
<BR>b) gli=20
  immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del =
personale di=20
  servizio, nonch=E9 quelli destinati ad attivit=E0 di formazione =
religiosa; <BR>c)=20
  nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad =
attivit=E0=20
  educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli =
immobili e=20
  le attrezzature fisse destinate alle attivit=E0 di oratorio e similari =
che non=20
  abbiano fini di lucro. </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le attrezzature di cui al comma 1 =
costituiscono=20
opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
4">articolo=20
44, comma 4</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Gli edifici di culto e le =
attrezzature di=20
interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i =
contributi di=20
cui al presente capo non possono essere in ogni caso sottratti alla loro =

destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei =
registri=20
immobiliari, se non siano decorsi almeno venti anni dall=92erogazione =
del=20
contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici =
di culto=20
ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi =
costruiti=20
su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni =
religiose=20
che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi =
ed alla=20
restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d=92uso =
delle=20
attrezzature costruite sulle predette aree.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D072>72.</A> (Rapporti =
con la=20
pianificazione comunale)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Nel piano dei servizi e nelle =
relative varianti,=20
le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle=20
attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e=20
disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze =
avanzate=20
dagli enti delle confessioni religiose di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
0">articolo=20
70</A>. Le attrezzature religiose sono computate nella loro misura =
effettiva=20
nell=92ambito della dotazione globale di spazi per attrezzature =
pubbliche e di=20
interesse pubblico o generale di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
9">articolo=20
9</A>, senza necessit=E0 di regolamentazione con atto di asservimento o=20
regolamento d=92uso.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Qualunque sia la dotazione di =
attrezzature=20
religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti =

residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove =
aree per=20
attrezzature religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli =
enti=20
delle confessioni religiose di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
0">articolo=20
70</A>. Su istanza dell=92ente interessato, le nuove aree per =
attrezzature=20
religiose sono preferibilmente localizzate in continuit=E0 con quelle =
esistenti.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. In aggiunta alle aree individuate ai =
sensi del=20
comma 2, il piano dei servizi e i piani attuativi possono prevedere aree =

destinate ad accogliere attrezzature religiose di interesse =
sovracomunale. Le=20
aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature sono=20
specificamente individuate, dimensionate e normate, nell=92ambito della=20
pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle istanze all=92uopo =

presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto =
della=20
Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
0">articolo=20
70</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le aree destinate ad accogliere gli =
edifici di=20
culto e le altre attrezzature per i servizi religiosi, anche di =
interesse=20
sovracomunale, sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto istanza =
in base=20
alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D073>73</A>. =
(Modalit=E0 e procedure di=20
finanziamento)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In ciascun comune, almeno l'8 per =
cento delle=20
somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria =E8 ogni anno =
accantonato in=20
apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, =

destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
1">articolo=20
71</A>, nonch=E9 per interventi manutentivi, di restauro e =
ristrutturazione=20
edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle =
aree=20
necessarie. Tale fondo =E8 determinato con riguardo a tutti i permessi =
di=20
costruire rilasciati e alle denunce di inizio attivit=E0 presentate =
nell=92anno=20
precedente in relazione a interventi a titolo oneroso ed =E8 =
incrementato di una=20
quota non inferiore all=928 per cento: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) del valore delle opere di =
urbanizzazione=20
  realizzate direttamente dai soggetti interessati a scomputo totale o =
parziale=20
  del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria; =
<BR>b) del=20
  valore delle aree cedute per la realizzazione delle opere di =
urbanizzazione=20
  secondaria; <BR>c) di ogni altro provento destinato per legge o per =
atto=20
  amministrativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione =
secondaria.=20
  </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I contributi sono corrisposti agli =
enti delle=20
confessioni religiose di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
0">articolo=20
70</A> che ne facciano richiesta. A tal fine le autorit=E0 religiose =
competenti,=20
secondo l=92ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al =
comune=20
entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima, anche =
pluriennale,=20
degli interventi da effettuare, dando priorit=E0 alle opere di restauro =
e di=20
risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico =
esistente,=20
corredato dalle relative previsioni di spesa.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Entro il successivo 30 novembre, il =
comune, dopo=20
aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati =
rientrino=20
tra quelli di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
1">articolo=20
71</A>, comma 1, ripartisce i predetti contributi tra gli enti di cui =
all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
0">articolo=20
70</A> che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto della consistenza ed =
incidenza=20
sociale nel comune delle rispettive confessioni religiose, finanziando =
in tutto=20
o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi, da =
corrispondere=20
entro trenta giorni dall=92esecutivit=E0 della deliberazione di =
approvazione del=20
bilancio annuale di previsione, sono utilizzati entro tre anni dalla =
loro=20
assegnazione e la relativa spesa documentata con relazione che gli enti=20
assegnatari trasmettono al comune entro sei mesi dalla conclusione dei=20
lavori.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. =C9 in facolt=E0 delle competenti =
autorit=E0 religiose=20
di regolare i rapporti con il comune attraverso convenzioni nel caso in =
cui il=20
comune stesso od i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano =
alla=20
realizzazione diretta delle attrezzature di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#07=
1">articolo=20
71</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Nel caso in cui non siano presentate =
istanze ai=20
sensi del comma 2, l'ammontare del fondo =E8 utilizzato per altre opere =
di=20
urbanizzazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI =
</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>CAPO I - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI=20
REGIONALI</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D074>74</A>. =
(Dichiarazione di=20
notevole interesse pubblico di aree ed immobili)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La dichiarazione di notevole =
interesse pubblico=20
dei beni di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#136=
">articolo=20
136 del d.lgs. 42/2004</A> =E8 disposta con deliberazione della Giunta =
regionale,=20
secondo le procedure indicate dagli articoli 137-140 del predetto =
decreto=20
legislativo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Restano, comunque, salve le =
competenze attribuite=20
dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#141=
">articolo=20
141 del d.lgs. 42/2004</A> al Ministero per i beni e le attivit=E0 =
culturali.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D075>75.</A> =
(Modificazioni e=20
integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La Giunta regionale pu=F2 provvedere, =
secondo le=20
procedure indicate nell=92articolo 74, alla modificazione e =
all=92integrazione dei=20
provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai =
sensi=20
del medesimo articolo, nonch=E9 delle notifiche, degli elenchi e dei =
provvedimenti=20
di cui alle lettere a), b), c) ed e) del <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#157=
">comma 1=20
dell=92articolo 157 del d.lgs. 42/2004</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D076>76</A>. (Contenuti =
paesaggistici=20
del piano territoriale regionale)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il PTR, nella sua valenza di piano =
territoriale=20
paesaggistico, persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta =
gli=20
indirizzi di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#143=
">articolo=20
143 del d.lgs 42/2004</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le prescrizioni attinenti alla tutela =
del=20
paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di =
pianificazione dei=20
comuni, delle citt=E0 metropolitane, delle province e delle aree =
protette e sono=20
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente =
contenute=20
negli strumenti di pianificazione. Il PTR pu=F2, altres=EC, stabilire =
norme di=20
salvaguardia, finalizzate all=92attuazione degli indirizzi e al =
raggiungimento=20
degli obiettivi di qualit=E0 paesaggistica, applicabili sino =
all=92adeguamento degli=20
strumenti di pianificazione. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D077>77</A>. =
(Coordinamento della=20
pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione)=20
</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Entro due anni dall=92approvazione =
del PTR, i=20
comuni, le province, le citt=E0 metropolitane e gli enti gestori delle =
aree=20
protette conformano e adeguano i loro strumenti di pianificazione =
territoriale e=20
urbanistica agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nell=92articolo =
76,=20
introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di =
maggiore=20
definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del =
territorio,=20
risultino utili ad assicurare l=92ottimale salvaguardia dei valori =
paesaggistici=20
individuati dal PTR. I limiti alla propriet=E0 derivanti da tali =
previsioni non=20
sono oggetto di indennizzo. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il procedimento di conformazione ed =
adeguamento=20
degli strumenti di pianificazione agli indirizzi e agli obiettivi di =
qualit=E0=20
paesaggistica =E8 disciplinato dallo stesso PTR, che deve assicurare la=20
partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D078>78</A>. =
(Commissioni=20
provinciali)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le commissioni provinciali di cui =
all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#137=
">articolo=20
137 del d.lgs 42/2004</A> sono presiedute dall'assessore regionale al =
territorio=20
o, se delegato, dal dirigente dell=92unit=E0 organizzativa competente e =
sono inoltre=20
composte dal direttore della soprintendenza regionale, dal =
soprintendente ai=20
beni architettonici e per il paesaggio e dal soprintendente ai beni =
archeologici=20
competenti per territorio, da cinque esperti, di cui tre scelti dal =
Consiglio=20
regionale e due dalla Giunta regionale. Le commissioni durano in carica =
quattro=20
anni.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Alle sedute delle commissioni =
partecipano, senza=20
diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti =
degli enti=20
gestori delle aree regionali protette.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Le commissioni possono consultare un =
esperto in=20
materia mineraria, in materia forestale o il dirigente dell=92unit=E0 =
organizzativa=20
regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle =
localit=E0 da=20
tutelare.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le commissioni, anche integrate, =
deliberano=20
validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Ai componenti delle commissioni ed ai =
membri=20
aggregati spettano le indennit=E0 ed i rimborsi spese nella misura di =
legge, oltre=20
al trattamento di missione se dovuto. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le commissioni possono essere =
convocate, oltre=20
che nel capoluogo regionale, anche sul territorio di competenza. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D079>79.</A> =
(Adempimenti della=20
Giunta regionale)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La Giunta regionale =E8 autorizzata: =
</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) a conferire incarichi professionali =
per la=20
  redazione del PTR, nella sua valenza di piano territoriale =
paesaggistico,=20
  nonch=E9 per l'effettuazione di ricerche, per l'acquisizione o la =
realizzazione=20
  di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell'attuazione =
del=20
  presente capo;<BR>b) ad erogare agli enti locali e agli enti gestori =
delle=20
  aree regionali protette contributi per la costituzione di strutture =
tecniche=20
  idonee all'esercizio delle funzioni loro attribuite;<BR>c) a =
provvedere alle=20
  spese connesse all=92attivit=E0 delle commissioni provinciali di cui =
all=92articolo=20
  78;<BR>d) a provvedere, a norma dell=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#140=
">articolo=20
  140 del d.lgs. 42/2004</A>, alla pubblicazione degli elenchi di cui =
all=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#136=
">articolo=20
  136 del d.lgs. 42/2004</A>. </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>CAPO II - AUTORIZZAZIONI E=20
SANZIONI</FONT></B></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D080>80</A>. =
(Ripartizione delle=20
funzioni amministrative)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le funzioni amministrative per il =
rilascio=20
dell=92autorizzazione paesaggistica e l=92irrogazione delle sanzioni di =
cui,=20
rispettivamente, agli <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#146=
">articoli=20
146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004</A> sono esercitate dai comuni, ad =
eccezione=20
di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altres=EC, ai comuni=20
l=92espressione del parere di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1985_0047.htm#32"=
>articolo=20
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47</A> (Norme in materia di =
controllo=20
dell=92attivit=E0 urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria =
delle opere=20
edilizie).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Spetta alla Regione l=92esercizio =
delle predette=20
funzioni amministrative per l=92esecuzione di :</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) opere di competenza dello Stato, =
degli enti ed=20
  aziende statali, nonch=E9 opere di competenza regionale, ad eccezione =
di quelle=20
  relative agli interventi previsti dall=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
7">articolo=20
  27, comma 1, lettere a), b), c), d)</A>, ivi compresi gli ampliamenti, =
ma=20
  esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee =
elettriche a=20
  tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni =
competenti=20
  per territorio; <BR>b) opere idrauliche realizzate dall=92Agenzia =
Interregionale=20
  per il fiume Po (A.I.PO.), nonch=E8 quelle relative ai canali indicati =
nell=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#AL=
LEGATO_A">allegato=20
  A</A> della presente legge, da chiunque realizzate; <BR>c) interventi=20
  riguardanti l=92attivit=E0 mineraria e interventi previsti dagli <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1998_014.html#3=
8">articoli=20
  38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14</A> (Nuove norme =
per la=20
  disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);<BR>d) =
interventi=20
  di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all=92articolo 17 della =
l.r.=20
  26/2003. </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Spetta alla provincia competente per =
territorio=20
l=92esercizio delle predette funzioni amministrative per l=92esecuzione=20
di:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) attivit=E0 estrattiva di cava e di =
smaltimento=20
  rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;<BR>b) opere di=20
  sistemazione montana di cui all=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1983_070.htm#02=
">articolo=20
  2, lettera d) della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70</A> =
(Norme sulla=20
  realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);<BR>c) strade =
di=20
  interesse provinciale;<BR>d) interventi da realizzarsi nelle aree di =
demanio=20
  lacuale relativamente ai laghi indicati nell=92allegato A della =
presente=20
  legge;<BR>e) interventi di trasformazione del bosco di cui all=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0227.htm#04"=
>articolo=20
  4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227</A> (Orientamento e=20
  modernizzazione del settore forestale, a norma dell=92articolo 7 della =
legge 5=20
  marzo 2001, n. 57);<BR>e-bis) linee elettriche a tensione superiore a=20
  quindicimila e fino a centocinquantamila volt.<BR></FONT><FONT =
face=3DTahoma=20
  color=3D#ff0000 size=3D2><I>(lettera introdotta dall'articolo 1, legge =
reg. n. 12=20
  del 2006)</I></FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le funzioni amministrative di cui al =
comma 1=20
inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono =
esercitate dagli=20
enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta =
regionale, con=20
proprio provvedimento, entro sei mesi dall=92entrata in vigore della =
presente=20
legge.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Nei territori compresi all=92interno =
dei perimetri=20
dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e =
sanzionatorie di=20
competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli =
enti=20
gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati =
all=92esclusiva=20
disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Le funzioni amministrative =
riguardanti i=20
provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate =
dagli enti=20
di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D081>81</A>. =
(Istituzione delle=20
commissioni per il paesaggio)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Entro sei mesi dall=92entrata in =
vigore della=20
presente legge, ogni ente locale titolare, ai sensi dell=92articolo 80, =
di=20
funzioni amministrative riguardanti l=92autorizzazione paesaggistica e=20
l=92irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una =
commissione=20
per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata=20
esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Gli enti locali, fatto salvo quanto =
previsto=20
dall=92articolo 80, comma 5, possono istituire e disciplinare la =
commissione di=20
cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle =

specificit=E0 paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La commissione esprime parere =
obbligatorio in=20
merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza =
dell=92ente=20
presso il quale =E8 istituita. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. La Regione pu=F2 stipulare accordi =
con il Ministero=20
per i beni e le attivit=E0 culturali che prevedano le modalit=E0 di =
partecipazione=20
del Ministero stesso alle commissioni per il paesaggio. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Per le autorizzazioni paesaggistiche =
di=20
competenza, ai sensi dell=92articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli =
enti=20
gestori dei parchi regionali, sino all=92istituzione delle rispettive =
commissioni=20
per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 =E8 reso =
dalla=20
commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente =
competente,=20
integrata da almeno due esperti in materia di tutela =
paesaggistico-ambientale.=20
La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di =
almeno=20
uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso =
nei=20
verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione =
edilizia=20
non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce=20
esclusivamente ai suindicati esperti le predette funzioni =
valutative.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D082>82</A>. =
(Modalit=E0 per il=20
rilascio dell=92autorizzazione paesaggistica)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Gli enti competenti, ai sensi =
dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#08=
0">articolo=20
80</A>, al rilascio dell=92autorizzazione paesaggistica, provvedono con=20
applicazione della procedura transitoria di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#159=
">articolo=20
159 del d.lgs. 42/2004</A>, sino all=92adeguamento dei loro strumenti di =

pianificazione al PTR o, in mancanza, al piano territoriale =
paesaggistico=20
regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#156=
">articolo=20
156, comma 1, del d.lgs. 42/2004</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Avvenuto l=92adeguamento degli =
strumenti di=20
pianificazione dei predetti enti, per il rilascio dell=92autorizzazione=20
paesaggistica si applica la procedura di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#146=
">articolo=20
146 del d.lgs. 42/2004</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. L=92autorizzazione paesaggistica vale =
per un=20
periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.=20
<BR><BR><B>Art. <A name=3D083>83.</A> (Sanzioni amministrative a tutela =
del=20
paesaggio)<BR></B><BR>1. L=92applicazione della sanzione pecuniaria, =
prevista=20
dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#167=
">articolo=20
167 del d.lgs. 42/2004</A>, in alternativa alla rimessione in pristino, =
=E8=20
obbligatoria anche nell=92ipotesi di assenza di danno ambientale e, in =
tal caso,=20
deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, =
comunque, in=20
misura non inferiore a cinquecento euro. <BR><BR><B>Art. <A =
name=3D084>84</A>.=20
(Criteri per l=92esercizio delle funzioni amministrative in materia di =
tutela dei=20
beni paesaggistici)<BR></B><BR>1. Gli enti competenti al rilascio delle=20
autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni =
amministrative=20
si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale. =

<BR><BR><B>Art. <A name=3D085>85</A>. (Supporto agli enti =
locali)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. La Giunta regionale assicura agli =
enti locali,=20
che intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consultiva =
mediante=20
individuazione della struttura operativa preposta e delle modalit=E0 di=20
svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti locali un =
riferimento=20
unico all'interno del competente settore della Giunta stessa. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D086>86</A>. =
(Interventi sostitutivi=20
in caso di inerzia o di ritardi)<BR></B><BR>1. L=92autorizzazione =
paesaggistica =E8=20
rilasciata o negata dagli enti competenti nel termine di sessanta giorni =
dalla=20
presentazione della relativa istanza, decorso inutilmente il quale gli=20
interessati, entro i successivi trenta giorni, possono presentare =
istanza di=20
autorizzazione alla competente soprintendenza, dandone comunicazione=20
all=92amministrazione competente, ai sensi del comma 4 dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#159=
">articolo=20
159 del d.lgs. 42/2004</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nel caso di accertata inerzia dei =
comuni=20
nell=92irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#167=
">articolo=20
167 del d.lgs. 42/2004</A>4, la Regione, ovvero le province a far tempo=20
dall=92efficacia del rispettivo PTCP, a seguito di specifica istanza e =
qualora=20
accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, =
interviene=20
in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Al fine di attivare il procedimento =
di cui al=20
comma 2, chiunque abbia interesse, verificata l=92inerzia comunale, =
pu=F2, con atto=20
notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, =
intimare=20
al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento =
della=20
richiesta. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza =
del termine=20
previsto dal comma 3, =E8 data facolt=E0 all=92interessato di inoltrare =
al dirigente=20
della competente struttura, regionale o provinciale, istanza per =
l=92esercizio del=20
potere sostitutivo. Il dirigente effettua gli accertamenti necessari in =
ordine=20
alla sussistenza o meno di un danno ai valori paesaggistici tutelati.=20
Dell=92avvenuto accertamento del danno ai valori paesaggistici tutelati, =
il=20
dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, d=E0 =
immediata=20
comunicazione al comune, al titolare dell=92autorizzazione =
paesaggistica, ove=20
rilasciata, al proprietario della costruzione e al progettista =
affinch=E9 gli=20
stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta =
giorni dal=20
ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del=20
procedimento sanzionatorio ai sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#07"=
>articolo=20
7 della legge 241/1990</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Trascorso il termine di cui al comma =
4, il=20
dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, valuta le =

controindicazioni pervenute in detto termine e, qualora risulti =
confermata la=20
violazione dei valori paesaggistici tutelati, invita il comune ad =
irrogare la=20
sanzione entro i successivi trenta giorni. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il Presidente della Giunta regionale =
o=20
provinciale, o l=92assessore competente, se delegato, scaduto =
inutilmente il=20
termine di trenta giorni, nomina nei successivi trenta giorni, un =
commissario ad=20
acta, scelto tra i soggetti iscritti all=92albo di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
1">articolo=20
31</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Entro il termine di sessanta giorni =
dalla nomina,=20
il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, la sanzione stessa; =
gli oneri=20
derivanti dall=92attivit=E0 del commissario ad acta sono posti a carico =
del comune=20
inadempiente. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Nel caso di accertata inerzia delle =
province=20
nell=92irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#167=
">articolo=20
167 del d.lgs. 42/2004</A>, il potere sostitutivo =E8 comunque =
esercitato dalla=20
Regione, secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>TITOLO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI E =
DISCIPLINE DI=20
SETTORE<BR><BR>CAPO I - DISCIPLINA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI=20
INTERVENTO<BR><BR>Art. <A name=3D087>87</A>. (Programmi integrati di=20
intervento)<BR></B><BR>1. I comuni, nell=92ambito delle previsioni del =
documento=20
di piano di cui all=92articolo 8 e nel rispetto di quanto disposto =
dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
5">articolo=20
15, commi 4 e 5</A>, promuovono la formazione di programmi integrati di=20
intervento al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed=20
ambientale del proprio territorio. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Il programma integrato di intervento =
=E8=20
caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi: =
</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) previsione di una pluralit=E0 di =
destinazioni e=20
  di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e=20
  d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e =

  paesaggistica;<BR>b) compresenza di tipologie e modalit=E0 =
d'intervento=20
  integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed al =
potenziamento delle=20
  opere di urbanizzazione primaria e secondaria; <BR>c) rilevanza =
territoriale=20
  tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.=20
</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il programma integrato di intervento =
pu=F2=20
prevedere il concorso di pi=F9 soggetti operatori e risorse finanziarie, =
pubblici=20
e privati. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. I programmi integrati di intervento =
sono=20
sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nei casi previsti dalla =
vigente=20
legislazione statale e regionale. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D088>88.</A> (Ambiti e=20
obiettivi)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il programma integrato d'intervento =
si attua su=20
aree anche non contigue tra loro, in tutto od in parte edificate o da =
destinare=20
a nuova edificazione, ivi comprese quelle intercluse o interessate da =
vincoli=20
espropriativi decaduti.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Esso persegue obiettivi di =
riqualificazione=20
urbana ed ambientale, con particolare riferimento ai centri storici, =
alle aree=20
periferiche, nonch=E9 alle aree produttive obsolete o dismesse. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Il programma integrato di intervento =
pu=F2=20
interessare anche il territorio di pi=F9 comuni confinanti. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D089>89</A>. =
(Interventi su aree=20
destinate all=92agricoltura)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In deroga alle disposizioni del =
titolo terzo=20
della parte seconda della presente legge, i programmi integrati di =
intervento=20
nei cui ambiti risultino comprese aree destinate all=92agricoltura e =
aree non=20
destinate a trasformazione urbanistica ai sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
0">articolo=20
10, comma 4, lettera c)</A>, ad esclusione delle aree intercluse in zone =
gi=E0=20
urbanizzate e non funzionali all=92agricoltura stessa, sono volti =
unicamente al=20
recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di =
manutenzione=20
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di=20
ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche =
ambientali,=20
paesaggistiche e agricole del territorio. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Non sono comunque ammessi interventi =
comportanti=20
la dismissione di edifici e, anche parzialmente, di aree effettivamente =
adibite=20
all'attivit=E0 agricola; a tal fine il proponente deve produrre =
certificato=20
rilasciato dal competente organismo tecnico. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. In coerenza con le previsioni del =
piano delle=20
regole, se vigente, nelle aree destinate all=92agricoltura e ritirate =
dalla=20
produzione o abbandonate, i programmi integrati di intervento devono =
perseguire=20
anche obiettivi di recupero ambientale. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Le norme del presente articolo non si =
applicano=20
alle aree destinate all=92attivit=E0 agricola individuate ai sensi =
dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
5">articolo=20
15, commi 4 e 5</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D090>90</A>. (Aree per =
attrezzature=20
pubbliche e di interesse pubblico o generale)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I programmi integrati di intervento =
garantiscono,=20
a supporto delle funzioni insediate, una dotazione globale di aree o=20
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, valutata in =
base=20
all=92analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni inducono =
sull=92insieme=20
delle attrezzature esistenti nel territorio comunale, in coerenza con =
quanto=20
sancito dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
9">articolo=20
9, comma 4</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In caso di accertata insufficienza o=20
inadeguatezza di tali attrezzature ed aree, i programmi integrati di =
intervento=20
ne individuano le modalit=E0 di adeguamento, quantificandone i costi e =
assumendone=20
il relativo fabbisogno, anche con applicazione di quanto previsto =
dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
9">articolo=20
9, commi 10, 11 e 12</A>.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Qualora le attrezzature e le aree =
risultino=20
idonee a supportare le funzioni previste, pu=F2 essere proposta la =
realizzazione=20
di nuove attrezzature indicate nel piano dei servizi di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
9">articolo=20
9</A>, se vigente, ovvero la cessione di aree, anche esterne al =
perimetro del=20
singolo programma, purch=E9 ne sia garantita la loro accessibilit=E0 e=20
fruibilit=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. E=92 consentita la monetizzazione =
della dotazione=20
di cui al comma 1 soltanto nel caso in cui il comune dimostri =
specificamente che=20
tale soluzione sia la pi=F9 funzionale per l'interesse pubblico. In ogni =
caso la=20
dotazione di parcheggi pubblici e di interesse pubblico ritenuta =
necessaria dal=20
comune deve essere assicurata in aree interne al perimetro del programma =
o=20
comunque prossime a quest=92ultimo, obbligatoriamente laddove siano =
previste=20
funzioni commerciali o attivit=E0 terziarie aperte al =
pubblico.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Nel caso in cui il programma =
integrato di=20
intervento preveda la monetizzazione ai sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
6">articolo=20
46</A>, la convenzione di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
3">articolo=20
93</A> deve contenere l'impegno del comune ad impiegare tali somme=20
esclusivamente per l'acquisizione di fabbricati o aree specificamente=20
individuati nel piano dei servizi e destinati alla realizzazione di =
attrezzature=20
e servizi pubblici, ovvero per la realizzazione diretta di opere =
previste nel=20
medesimo piano. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D091>91</A>. =
(Attivazione dei=20
programmi integrati di intervento)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. In attuazione dei contenuti del =
documento di=20
piano di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#00=
8">articolo=20
8</A>, possono presentare al comune proposte di programmazione integrata =

soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o =
associati=20
tra loro. I soggetti privati possono presentare proposte di programmi =
integrati=20
di intervento se aventi la disponibilit=E0 di aree od immobili compresi =
nel=20
relativo ambito di intervento, secondo quanto disposto dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
2">articolo=20
12, comma 4</A>, e salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in =
materia=20
di formazione del comparto edificatorio, equivalendo, in tal caso,=20
l'approvazione del programma integrato di intervento a dichiarazione di =
pubblica=20
utilit=E0, indifferibilit=E0 ed urgenza per le opere in esso =
contenute.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La documentazione minima da =
presentare a corredo=20
della proposta =E8 individuata dalla Giunta comunale con deliberazione, =
in assenza=20
della quale si applica quanto previsto dalla <A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/circolari/lombardia/1999_44161_=
DGR_pii.pdf"=20
target=3D_blank>Giunta regionale con la deliberazione 9 luglio 1999, n.=20
VI/44161</A> (Adempimenti previsti dall=92articolo 7, comma 3, della =
l.r. 12=20
aprile 1999, n. 9 =93Disciplina dei programmi integrati di intervento=94 =
=96=20
Approvazione circolare esplicativa).</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art.<A name=3D092> 92.</A> =
(Approvazione dei=20
programmi integrati di intervento)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I programmi integrati di intervento =
sono=20
approvati con la procedura di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
4">articolo=20
14</A>, salvo quanto previsto dai commi da 3 a 9 del presente articolo.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Al fine di evidenziare il rapporto =
con le=20
previsioni del PGT, alla deliberazione di approvazione del programma =
integrato=20
di intervento =E8 allegata una tavola recante l'individuazione =
dell'ambito=20
compreso nel programma integrato stesso con indicazione delle funzioni=20
insediate, delle volumetrie e delle attrezzature pubbliche e di =
interesse=20
pubblico o generale previste dal programma integrato di intervento, =
specificando=20
altres=EC le eventuali varianti apportate agli atti del PGT.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Qualora il programma integrato di =
intervento=20
modifichi i criteri e gli indirizzi contenuti nel documento di piano, il =

consiglio comunale, con deliberazione analiticamente motivata, assume le =
proprie=20
determinazioni in sede di ratifica dell=92accordo di programma nei casi =
di=20
applicazione del comma 4, ovvero in sede di adozione dello stesso nei =
casi di=20
applicazione del comma 8.<BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000=20
size=3D2><I>(comma cos=EC sostituito dall'articolo 1, legge reg. n. 12 =
del=20
2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Qualora il programma integrato di =
intervento=20
comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati =
ed=20
abbia rilevanza regionale secondo quanto definito al comma 5, per la sua =

approvazione il sindaco promuove la procedura di accordo di programma =
prevista=20
dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm#034=
">articolo=20
34 del d.lgs. 267/2000</A>, fatto salvo l=92espletamento delle procedure =
di=20
pubblicazione e osservazioni, da effettuarsi rispettivamente nel termine =
di=20
quindici giorni consecutivi. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Sono definiti di rilevanza regionale =
i programmi=20
integrati di intervento per i quali siano previsti: </FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) interventi finanziari a carico =
della Regione;=20
  <BR>b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi=20
  aggiornamenti annuali, nonch=E9 dagli altri piani e programmi =
regionali di=20
  settore;<BR>c) grandi strutture di vendita; <BR>d) opere dello Stato o =
di=20
  interesse statale. </FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. L=92approvazione degli accordi di =
programma di cui=20
al comma 4 =E8 di competenza della Regione. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. La verifica di compatibilit=E0 del =
progetto di=20
variante urbanistica contenuto nell=92accordo di programma con gli =
aspetti di=20
carattere sovracomunale del PTCP, prevista dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2000_001.html#0=
3">articolo=20
3, comma 18, della l.r. 1/2000</A>, ovvero dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
3">articolo=20
13, comma 5</A>, =E8 resa dalla provincia alla conferenza dei =
rappresentanti di=20
cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0267.htm#034=
">articolo=20
34 del d.lgs. 267/2000</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. I programmi integrati di intervento =
in variante=20
agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi =
rilevanza=20
regionale ai sensi del comma 5, sono adottati e approvati dal consiglio =
comunale=20
con la procedura di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
4">articolo=20
14, commi 2, 3 e 4</A>, acquisita la verifica provinciale di =
compatibilit=E0 di=20
cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2000_001.html#0=
3">articolo=20
3, comma 18, della l.r. 1/2000</A>, ovvero all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
3">articolo=20
13, comma 5</A>, intendendosi i termini ivi previsti ridotti a =
quarantacinque=20
giorni. <BR></FONT><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000 =
size=3D2><I>(comma cos=EC=20
modificato dall'articolo 1, legge reg. n. 12 del 2006)</I></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>9. Qualora il programma integrato di =
intervento=20
comporti variante anche al piano territoriale di coordinamento =
provinciale, la=20
variante =E8 approvata, senza altra formalit=E0 e previo espletamento =
delle=20
procedure di pubblicazione e osservazioni, da effettuarsi, nel termine=20
complessivo di trenta giorni continuativi, dal Consiglio provinciale =
entro=20
sessanta giorni dalla trasmissione degli atti ai sensi del presente =
articolo,=20
decorsi i quali la variante si intende respinta. <BR><BR><B>Art. <A=20
name=3D093>93</A>. (Attuazione dei programmi integrati di=20
intervento)<BR></B><BR>1. Per l'attuazione del programma integrato di=20
intervento, i soggetti attuatori ed il comune sottoscrivono una =
convenzione=20
avente i contenuti stabiliti dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#04=
6">articolo=20
46</A>, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo. La=20
convenzione prevede altres=EC i reciproci diritti ed obblighi dei =
diversi=20
operatori pubblici e privati, nonch=E9 i tempi, comunque non superiori a =
dieci=20
anni, di realizzazione degli interventi contemplati nel programma =
integrato di=20
intervento. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Con la medesima convenzione, o con =
ulteriore=20
specifico atto, sono stabilite le modalit=E0 di gestione delle =
attrezzature=20
pubbliche e di interesse pubblico o generale realizzate e gestite dai =
soggetti=20
privati, in particolare prevedendo gli obblighi a carico del gestore e =
le=20
relative sanzioni, le modalit=E0 di trasferimento a terzi, le condizioni =
per=20
l'eventuale acquisizione del bene da parte del comune e le opportune =
forme di=20
garanzia a favore del comune stesso. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Qualora sia necessario, in relazione =
all'entit=E0=20
od alla rilevanza del programma integrato di intervento, l'attuazione =
degli=20
interventi ivi previsti pu=F2 essere frazionata in stralci funzionali,=20
preventivamente determinati. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Decorso un anno dalla definitiva =
approvazione del=20
programma integrato di intervento senza che sia stata sottoscritta dagli =

operatori privati la convenzione di cui al comma 1, il sindaco diffida i =

soggetti proponenti a sottoscrivere entro un termine non superiore a =
novanta=20
giorni la convenzione annessa al programma integrato di intervento; in =
caso di=20
inutile decorso del termine assegnato, dichiara l'intervenuta decadenza =
del=20
programma medesimo ad ogni effetto, compreso quello di variante alla =
vigente=20
strumentazione urbanistica. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Fermo restando quanto previsto =
dall'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
4">articolo=20
14, comma 12</A>, la procedura di approvazione del programma integrato =
di=20
intervento si applica anche alle varianti allo stesso. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D094>94</A>. (Programmi =
di recupero=20
urbano e programmi integrati di recupero)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le disposizioni di cui al presente =
capo si=20
applicano anche ai programmi di recupero urbano (PRU) di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1993_0493.htm#11"=
>articolo=20
11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398</A> (Disposizioni per=20
l=92accelerazione degli investimenti a sostegno dell=92occupazione e per =
la=20
semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. In deroga all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1997_023.htm#05=
">articolo=20
5, comma 5, della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23</A> (Norme per=20
l=92attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico), la =
modifica dei=20
programmi di recupero approvati dal Consiglio comunale non =E8 soggetta =
ad=20
approvazione regionale qualora non comporti variazioni all'assetto =
urbanistico e=20
non incida sugli elementi di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1997_023.htm#06=
">articolo=20
6 della medesima legge</A>, relativi alla priorit=E0 per la concessione =
dei=20
finanziamenti. Di tale modifica =E8 data comunicazione alla Regione. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>CAPO II - ALTRI PROCEDIMENTI =
SPECIALI<BR><BR>Art.=20
<A name=3D095>95</A>. (Disposizioni generali di raccordo con leggi =
regionali di=20
finanziamento)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Le previsioni contenute nelle leggi =
regionali=20
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che =
disciplinano=20
l=92erogazione, a qualsiasi titolo, di contributi o finanziamenti per =
interventi=20
sul territorio, con finalit=E0 di promozione economico-sociale, sono da =
intendersi=20
sostituite ad ogni effetto, nella parte in cui disciplinano =
l=92approvazione di=20
varianti urbanistiche connesse all=92approvazione del contributo, dalle=20
disposizioni del presente articolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. La richiesta di finanziamento alla =
Regione=20
relativa a interventi in contrasto con le previsioni del PGT =E8 =
corredata di=20
copia della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione =
dell=92intervento=20
a fini urbanistici, dell=92attestazione dell=92avvenuta pubblicazione =
per un periodo=20
di trenta giorni, nonch=E9 di copia della deliberazione del Consiglio =
comunale di=20
controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. La competente direzione generale =
della Giunta=20
regionale cura l=92acquisizione del parere della provincia interessata =
in merito=20
alla compatibilit=E0 dell=92intervento oggetto di istanza con gli atti =
di=20
programmazione e pianificazione provinciale, qualora non vi abbia gi=E0 =
provveduto=20
il comune interessato.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. Non possono essere approvati =
interventi in deroga=20
a previsioni prevalenti dei piani territoriali della Regione e della =
provincia=20
competente.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. L=92approvazione dell=92intervento, =
ai fini=20
dell=92erogazione del contributo, da parte dell=92organo regionale =
competente, ai=20
sensi della rispettiva legge di settore, costituisce automatica variante =
agli=20
strumenti di pianificazione del territorio comunale e, ove necessario,=20
provinciale, in deroga alle disposizioni procedurali della parte prima =
della=20
presente legge.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Il presente articolo non si applica =
agli=20
interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata regionale e =
da=20
strumenti finanziari per le politiche infrastrutturali, che restano =
soggetti=20
alla relativa disciplina speciale.<BR><BR><B>Art. 96. (Modifiche alla =
legge=20
regionale 12 aprile 1999, n. 10 =93Piano territoriale d=92area Malpensa. =
Norme=20
speciali per l=92aerostazione intercontinentale Malpensa =
2000=94)<BR></B><BR>1. Alla=20
legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 sono apportate le seguenti=20
modifiche:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) il comma 5 dell=92articolo 2 =E8 =
abrogato; <BR>b)=20
  il comma 2 dell=92articolo 6 =E8 sostituito dal seguente: <BR>=AB<I>2. =
A seguito=20
  della definizione delle curve di isolivello del rumore, recepite con=20
  deliberazione di Giunta regionale ed entro sei mesi dalla =
pubblicazione di=20
  quest=92ultima, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici con =
le=20
  procedure previste dall=92articolo 3 della l.r. 23/1997; in caso di =
inerzia del=20
  comune interessato nell=92assunzione del provvedimento conclusivo dei=20
  procedimenti di adozione, ovvero di approvazione della variante, il =
dirigente=20
  della competente struttura regionale o provinciale, a far tempo =
dall=92efficacia=20
  del rispettivo piano territoriale, interviene, anche d=92ufficio, =
invitando il=20
  comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento,=20
  rispettivamente, di adozione o di approvazione della variante entro =
trenta=20
  giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende =
quale avvio=20
  del procedimento sostitutivo ai sensi dell=92articolo 7 della legge 7 =
agosto=20
  1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e =
di=20
  diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il Presidente della =
Giunta=20
  regionale o provinciale, o l=92assessore competente, se delegato, =
scaduto=20
  inutilmente il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi =
quindici=20
  giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti =
all=92apposito=20
  albo regionale o provinciale. Entro il termine di sessanta giorni =
dalla=20
  nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e =
i=20
  provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di =
adozione,=20
  ovvero di approvazione, della variante; gli oneri derivanti =
dall=92attivit=E0 del=20
  commissario ad acta sono posti a carico del comune=20
  inadempiente.</I>=BB</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D097>97</A>. (Sportello =
unico per le=20
attivit=E0 produttive)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Qualora i progetti presentati allo =
sportello=20
unico per le attivit=E0 produttive risultino in contrasto con il PGT, si =
applica=20
la disciplina dettata dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1998_0447.htm#05"=
>articolo=20
5 del d.P.R. 447/1998</A>, integrata dalle disposizioni di cui al =
presente=20
articolo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Alla conferenza di servizi =E8 sempre =
invitata la=20
provincia ai fini della valutazione della compatibilit=E0 del progetto =
con il=20
proprio piano territoriale.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Non sono approvati i progetti per i =
quali la=20
conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilit=E0 con =
previsioni=20
prevalenti del PTCP o del PTR.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. In caso di esito favorevole della =
conferenza, ai=20
fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al =
progetto=20
approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, =
previo=20
avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, =E8 di =
quindici=20
giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni =E8 di =
quindici giorni=20
decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica =
visione.=20
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. La procedura di verifica o di =
valutazione di=20
impatto ambientale relativa all=92intervento, qualora necessaria, =
precede la=20
convocazione della conferenza. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D098>98</A>. =
(Disposizioni=20
straordinarie per la tutela della sicurezza e dell=92ordine=20
pubblico)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Per la realizzazione di opere =
pubbliche o di=20
interesse pubblico dirette a garantire la sicurezza dei cittadini, con =
la=20
realizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine e =
della=20
vigilanza urbana, comportanti variante agli atti di PGT, si applicano le =

disposizioni procedurali di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
3">articolo=20
13, commi 1, 2, 4, 7, primo periodo, 9, 10 e 11</A>, fermo restando=20
l=92obbligatorio adeguamento alle previsioni prevalenti dei piani =
regionale e=20
provinciali. Le medesime disposizioni si applicano, altres=EC, in tutti =
i casi in=20
cui la variante sia necessaria per procedere alla realizzazione degli =
interventi=20
di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
7">articolo=20
27</A>, diretti al risanamento di edifici anche singoli in evidente =
stato di=20
degrado, o per finalit=E0 sociali, ovvero al recupero di aree. =
</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Nei casi di cui al comma 1, =
all=92istanza di=20
intervento =E8 allegata, a cura del proponente, una relazione avente =
contenuto=20
tecnico, sociale ed economico, che dimostri la necessit=E0 della =
variante agli=20
atti di PGT, nonch=E9 dichiarazione del sindaco attestante che la =
variante =E8=20
finalizzata alla soluzione di problemi di sicurezza e di ordine =
pubblico, o=20
richiesta del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza. =

</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Per la realizzazione degli interventi =
di cui al=20
comma 1, i tempi per il procedimento di variante e per il rilascio dei =
permessi=20
di costruire, previsti dalla presente legge, sono ridotti alla =
met=E0.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>4. L=92infruttuosa decorrenza dei =
termini di cui al=20
comma 3 costituisce presupposto per la richiesta di intervento=20
sostitutivo.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>5. Il potere di intervento sostitutivo =
=E8 esercitato=20
dalla Regione, ovvero dalle province, a far tempo dall=92efficacia del =
rispettivo=20
PTCP. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>6. Al fine di attivare il procedimento =
di cui al=20
comma 5, l=92interessato, verificata l=92inerzia comunale, pu=F2, con =
atto notificato=20
o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al =
comune=20
di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della=20
richiesta.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>7. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza =
del termine=20
previsto dal comma 6, =E8 data facolt=E0 all=92interessato di inoltrare =
al dirigente=20
della competente struttura regionale o provinciale istanza per la nomina =
di un=20
commissario ad acta; il dirigente della competente struttura regionale o =

provinciale interviene invitando il comune ad assumere il provvedimento=20
conclusivo del procedimento, rispettivamente, di adozione o di =
approvazione=20
della variante, ovvero per il rilascio del permesso di costruire, entro =
trenta=20
giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale =
avvio=20
del procedimento sostitutivo ai sensi dell=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0241.htm#07"=
>articolo=20
7 della legge 241/1990</A>. Il Presidente della Giunta regionale o =
provinciale,=20
o l=92assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine =
di trenta=20
giorni, nomina nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta, =
scelto=20
tra i soggetti iscritti all=92albo di cui all=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#03=
1">articolo=20
31</A>. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>8. Entro il termine di trenta giorni, il =
commissario=20
ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari =
per la=20
conclusione del procedimento di adozione o di approvazione della =
variante,=20
ovvero per il rilascio del permesso di costruire; gli oneri derivanti=20
dall=92attivit=E0 del commissario ad acta sono posti a carico del comune =

inadempiente. </FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D098-bis>98-bis</A>. =
(Localizzazione=20
dei centri di telefonia in sede fissa)<BR></B><FONT =
color=3D#ff0000><I>(articolo=20
aggiunto dall'articolo 7 della legge reg. n. 6 del =
2006)</I></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. I comuni individuano gli ambiti =
territoriali nei=20
quali =E8 ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede =
fissa e=20
definiscono la disciplina urbanistica cui =E8 in ogni caso subordinato =
il loro=20
insediamento, con particolare riferimento alla disponibilit=E0 di aree =
per=20
parcheggi, nonch=E9 alla compatibilit=E0 con le altre funzioni urbane e =
con la=20
viabilit=E0 di accesso.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. Le determinazioni di cui al comma 1 =
sono operate=20
dai comuni negli atti del PGT, ovvero, fino all'adeguamento di cui =
all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
6">articolo=20
26, commi 2 e 3</A>, con variante allo strumento urbanistico vigente da=20
assumersi ai sensi dell'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
5">articolo=20
25, comma 1</A>, secondo le fattispecie di cui all'<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1997_023.htm#02=
">articolo=20
2, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 23/1997</A> che trova=20
applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera =
i).</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>3. Nelle more delle determinazioni di =
cui ai commi 1=20
e 2 non =E8 consentita l'apertura di nuovi centri di telefonia in sede =
fissa n=E9 la=20
rilocalizzazione di centri preesistenti.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. 99. (Norma=20
finanziaria)<BR></FONT></B><I><FONT face=3DTahoma color=3D#ff0000=20
size=3D2>(omissis)</FONT></I></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE =
E=20
FINALI<BR><BR>Art. <A name=3D100>100</A>. (Norma generale di=20
riferimento)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Con l=92entrata in vigore della =
presente legge,=20
tutti i riferimenti, contenuti in disposizioni di legge statali e =
regionali, ai=20
piani regolatori generali e agli strumenti urbanistici comunali sono da=20
intendersi come riferimenti agli atti del PGT.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D101>101</A>. =
(Programmi pluriennali=20
di attuazione)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. A far tempo dall=92entrata in vigore =
della presente=20
legge, per tutti i comuni della Regione viene meno l=92obbligo alla =
formazione del=20
programma pluriennale di attuazione.</FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>2. I programmi pluriennali di attuazione =
vigenti=20
alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro =
efficacia=20
sino alla scadenza prevista dagli stessi, fatta salva la facolt=E0, per =
i comuni=20
interessati, di deliberarne la revoca.</FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D102>102</A>. (Piano =
territoriale=20
paesistico regionale)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Il piano territoriale paesistico =
regionale,=20
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/197 del 6 =
marzo 2001,=20
conserva validit=E0 ed efficacia sino all=92approvazione del PTR con =
valenza=20
paesaggistica previsto dall=92<A=20
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#01=
9">articolo=20
19</A>. </FONT></P>
<P><B><FONT face=3DTahoma size=3D2>Art. <A name=3D103>103</A>. =
(Disapplicazione di=20
norme statali)</FONT></B></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. A seguito dell=92entrata in vigore =
della presente=20
legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di =

dettaglio prevista:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) dagli <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0380.htm">ar=
ticoli=20
  3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 23 e =
32 del=20
  d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</A> (Testo unico delle disposizioni =
legislative e=20
  regolamentari in materia edilizia) (testo A);<BR>b) dagli <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0327.htm#09"=
>articoli=20
  9, comma 5</A>, e <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0327.htm#19"=
>19,=20
  commi 2, 3 e 4 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327</A> (Testo Unico delle =

  disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione =
per=20
  pubblica utilit=E0) (testo A).</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B>Art. <A name=3D104>104</A>.=20
(Abrogazioni)</B></FONT></P>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Dalla data di entrata in vigore della =
presente=20
legge sono abrogati:</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>a) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1975_051.htm">l=
egge=20
  regionale 15 aprile 1975, n. 51</A> (Disciplina urbanistica del =
territorio=20
  regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio =
naturale e=20
  paesistico); <BR>b) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1977_060.htm">l=
egge=20
  regionale 5 dicembre 1977, n. 60</A> (Norme di attuazione della legge =
28=20
  gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilit=E0 dei suoli);<BR>c) =
la legge=20
  regionale 5 dicembre 1977, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 5 =
dicembre=20
  1977, n. 60 =93Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 =
in materia=20
  di edificabilit=E0 dei suoli=94);<BR>d) la legge regionale 19 luglio =
1978, n. 44=20
  (Modifiche e norme integrative alla legge regionale 5 dicembre 1977, =
n. 60 in=20
  materia di edificabilit=E0 dei suoli);<BR>e) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1978_063.htm">l=
egge=20
  regionale 2 novembre 1978, n. 63</A> (Nuove procedure per =
l=92approvazione e gli=20
  strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia di =
disciplina=20
  urbanistica);<BR>f) la legge regionale 27 gennaio 1979, n. 17 =
(Modifica=20
  all=92art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 =93Nuove =
procedure per=20
  l=92approvazione di strumenti urbanistici attuativi ed altre =
disposizioni in=20
  materia urbanistica=94);<BR>g) legge regionale 7 giugno 1980, n. 91 =
(Modifiche=20
  all=92articolo 26 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51);<BR>h) =
la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1980_093.htm">l=
egge=20
  regionale 7 giugno 1980, n. 93</A> (Norme in materia di edificazione =
nelle=20
  zone agricole);<BR>i) l=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1981_064_L_sani=
ta.pdf">articolo=20
  20 della legge regionale 26 ottobre, 1981, n. 64</A> (Norme per =
l=92esercizio=20
  delle funzioni in materia di igiene e sanit=E0 pubblica, per la tutela =
della=20
  salute nei luoghi di lavoro, per l=92organizzazione ed il =
funzionamento dei=20
  servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e =
prevenzione);<BR>j)=20
  l=92articolo 4, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre =
1983, n.=20
  86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per =
l=92istituzione e=20
  la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali =
nonch=E9 delle=20
  aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);<BR>k) la legge =
regionale=20
  12 marzo 1984, n. 15 (Attuazione dell=92art. 13 della legge 28 gennaio =
1977, n.=20
  10 e dell=92art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme =
sull=92approvazione=20
  del programma pluriennale di attuazione);<BR>l) la legge regionale 27 =
maggio=20
  1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di =
protezione delle=20
  bellezze naturali e subdelega ai comuni);<BR>m) la legge regionale 10 =
giugno=20
  1985, n. 77 (Disposizioni di attuazione della Legge del 28 febbraio =
1985, n.=20
  47 recante: =93Norme in materia di controllo sull=92attivit=E0 =
urbanistico-edilizia,=20
  recupero e sanatoria delle opere abusive), ad eccezione degli articoli =
1 e 2,=20
  che continuano ad avere efficacia sino all=92esaurimento dei relativi=20
  procedimenti di condono edilizio;<BR>n) la legge regionale 30 luglio =
1986, n.=20
  31 (Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 12 marzo 1984, n. =
15,=20
  recante norme sull=92approvazione del programma pluriennale di =
attuazione e 5=20
  dicembre 1977, n. 60, concernente norme di attuazione della l. 28 =
gennaio=20
  1977, n. 10, in materia di edificabilit=E0 dei suoli);<BR>o) la legge =
regionale=20
  12 settembre 1986, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alla legge =
regionale=20
  27 maggio 1985, n. 57: esercizio delle funzioni regionali in materia =
di=20
  protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni),<BR>p) legge =

  regionale 14 dicembre 1987, n. 34 (Modificazione dell=92art. 43, =
ultimo comma,=20
  della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, concernente =93Disciplina =
urbanistica del=20
  territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del =
patrimonio=20
  naturale e paesistico=94);<BR>q) la legge regionale 21 giugno 1988, n. =
33=20
  (Disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e =
a=20
  rischio sismico);<BR>r) la legge regionale 18 aprile 1992, n. 10 =
(Attuazione=20
  del terzo comma dell=92art. 3 della l.r. 4 maggio 1981, n. 23 =
concernente=20
  =93Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, =
n. 52 e=20
  successive modificazioni =96 Disposizioni transitorie e avvio =
procedure riordino=20
  deleghe ad enti infraregionali=94 =96 Assegnazione di deleghe in =
materia=20
  urbanistica al consorzio del lodigiano);<BR>s) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1992_019.htm">l=
egge=20
  regionale 9 maggio 1992, n. 19</A> (Disposizioni di attuazione degli =
articoli=20
  7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive =
modificazioni in=20
  materia di abusivismo edilizio);<BR>t) la legge regionale 9 maggio =
1992, n. 20=20
  (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature =
destinate a=20
  servizi religiosi);<BR>u) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1996_015.htm">l=
egge=20
  regionale 15 luglio 1996, n. 15</A> (Recupero ai fini abitativi dei =
sottotetti=20
  esistenti);<BR>v) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1997_018.htm">l=
egge=20
  regionale 9 giugno 1997, n. 18</A> (Riordino delle competenze e=20
  semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni =
ambientali e di=20
  piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);<BR>w) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1997_023.htm">l=
egge=20
  regionale 23 giugno 1997, n. 23</A> (Accelerazione del procedimento di =

  approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del =
regolamento=20
  urbanistico), salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4 e 6, =
comma 2,=20
  della l.r. 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d=92area =
Malpensa. Norme=20
  speciali per l=92aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), =
nonch=E9 dall=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
5">articolo=20
  25, commi 1 e 2 della presente legge</A>;<BR>x) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1997_041.htm">l=
egge=20
  regionale 24 novembre 1997, n. 41</A> (Prevenzione del rischio =
geologico,=20
  idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro =

  varianti); <BR>y) l=92articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale =
29 ottobre=20
  1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in =
Lombardia);<BR>z) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1999_009.htm">l=
egge=20
  regionale 12 aprile 1999, n. 9</A> (Disciplina dei programmi integrati =
di=20
  intervento);<BR>aa) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1999_022.html">=
legge=20
  regionale 19 novembre 1999, n. 22</A> (Recupero di immobili e nuovi =
parcheggi:=20
  norme urbanistico-edilizie per agevolare l=92utilizzazione degli =
incentivi=20
  fiscali in Lombardia);<BR>bb) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1999_026.html">=
legge=20
  regionale 20 dicembre 1999, n. 26</A> (Norme urbanistiche =
straordinarie per la=20
  tutela della sicurezza e dell=92ordine pubblico);<BR>cc) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2000_001.html">=
legge=20
  regionale 5 gennaio 2000, n. 1</A> (Riordino del sistema delle =
autonomie in=20
  Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 =93Conferimento =
di=20
  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli =
enti=20
  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59=94), =

  limitatamente agli articoli 2, comma 61-bis e <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2000_001.html#0=
3">3,=20
  commi da 2 a 40</A>, salvo quanto previsto dagli <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#02=
5">articoli=20
  25, comma 1</A>, e <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#09=
2">92,=20
  comma 7, della presente legge</A>;<BR>dd) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2001_001.html">=
legge=20
  regionale 15 gennaio 2001, n. 1</A> (Disciplina dei mutamenti di =
destinazione=20
  d=92uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature =
pubbliche=20
  e di uso pubblico); <BR>ee) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2001_018.html">=
legge=20
  regionale 23 novembre 2001, n. 18</A> (Interpretazione autentica ed=20
  integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 =93Recupero =
ai fini=20
  abitativi dei sottotetti esistenti=94 ed interpretazione autentica =
della legge=20
  regionale 19 novembre 1999, n. 22 =93Recupero di immobili e nuovi =
parcheggi:=20
  norme urbanistico- edilizie per agevolare l=92utilizzazione degli =
incentivi=20
  fiscali in Lombardia=94);<BR>ff) la lettera a) del comma 6 =
dell=92articolo 3 della=20
  legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l=92attuazione della=20
  programmazione regionale e per la modifica e l=92integrazione di =
disposizioni=20
  legislative), che ha sostituito il comma 1 dell=92articolo 7 della =
legge=20
  regionale 24 novembre 1997, n. 41;<BR>gg) la lettera a) del comma 2=20
  dell=92articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge =
di=20
  semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante =
l=92abrogazione di=20
  leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e=20
  delegificazione), che ha sostituito la lettera c) del comma 3 =
dell=92articolo 4=20
  della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;<BR>hh) la <A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2003_014.html">=
legge=20
  regionale 4 agosto 2003, n. 14</A> (Integrazione alla legge regionale =
15=20
  gennaio 2001, n. 1 =93Disciplina dei mutamenti di destinazione d=92uso =
di immobili=20
  e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso=20
  pubblico=94);<BR>ii) il comma 4 dell=92articolo 56 della legge =
regionale 12=20
  dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse =
economico=20
  generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di =
utilizzo=20
  del sottosuolo e di risorse idriche), che ha integrato la lettera a) =
del comma=20
  5 dell=92articolo 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. =
51;<BR>jj)=20
  l=92articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 =
(Disposizioni in=20
  materia di programmazione negoziata con valenza territoriale), che ha=20
  sostituito l=92<A=20
  =
href=3D"http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/1999_009.htm#09=
">articolo=20
  9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. =
9</A>.</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2><B><A name=3DALLEGATO_A>ALLEGATO A</A> =
(Art.=20
80)<BR></B><BR>Canali - comma 2, lettera b)</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Naviglio Grande<BR>2. =
Villoresi<BR>3. Naviglio=20
  Martesana<BR>4. Naviglio di Pavia<BR>5. Muzza<BR>6. Vacchelli<BR>7. =
Naviglio=20
  d=92Isorelle</FONT></P></BLOCKQUOTE>
<P><FONT face=3DTahoma size=3D2>Laghi - comma 3, lettera d)</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
  <P><FONT face=3DTahoma size=3D2>1. Maggiore (per la parte =
lombarda)<BR>2.=20
  Varese<BR>3. Monate<BR>4. Comabbio<BR>5. Lugano (per la parte =
italiana)<BR>6.=20
  Como<BR>7. Annone<BR>8. Pusiano<BR>9. Segrino<BR>10. Montorfano<BR>11. =

  Alserio<BR>12. Garlate<BR>13. Mezzola<BR>14. Endine<BR>15. Iseo<BR>16. =

  Idro<BR>17. Garda<BR>18. Laghi di Mantova</FONT></P></BLOCKQUOTE>
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