INSIEME PER CASTELLANZA
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Statuto Comunale

Regolamento

Convocazioni
Mozioni
Interrogazioni
Documenti

Statuto
del Comune di Castellanza

Provincia di Varese

 

Approvato con delibera C.C. n. 149 del 18.12.1999
Modificato con delibere C.C. n. 23 del 6.3.2001 e n. 51 del 5.6.2001
Modificato con delibera C.C. n. 8 del 8.3.2004




INDICE

PREAMBOLO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Il Comune
Art. 2 - Gonfalone, titolo di città
Art. 3 - Territorio e sede comunale
Art. 4 - Funzioni del Comune
Art. 5 - Funzioni del Comune nel settore della sanità
Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore della assistenza e della solidarietà sociale
Art. 7 - Funzioni del Comune nel settore dell'Istruzione
Art. 8 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico
Art. 9 - Gestione del territorio
Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
Art. 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
Art. 12 - Promozione della pace e dei diritti umani
Art. 13 - Compiti del Comune
Art. 14 - Albo pretorio - Messi comunali

Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 15 - Organi
Art. 16 - Riparto di competenze
CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE
Art. 17 - Consiglieri Comunali/Presidente del Consiglio Comunale
Art. 18 - Competenze del Consiglio comunale
Art. 19 - Esercizio della potestà regolamentare
Art. 20 - Commissioni Comunali
Art. 21 - Sessioni e convocazioni del Consiglio
Art. 22 - Linee programmatiche
Art. 23 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni - Decadenza dei consiglieri
Art. 24 - Astensione dei consiglieri, degli assessori e del sindaco
Art. 25 - Ineleggibilità, Incompatibilità e divieti di incarichi e consulenze
Art. 26 - Presidente del Consiglio
Art. 27 - Gruppi consiliari
CAPO III - GIUNTA COMUNALE E SINDACO
SEZIONE I
Art. 28 - La Giunta
Art. 29 - Composizione e presidenza
Art. 30 - Incompatibilità
Art. 31 - Deleghe agli assessori ed ai consiglieri
Art. 32 - Durata della Giunta
Art. 33 - Mozioni di sfiducia
Art. 34 - Decadenza della Giunta e del Consiglio
Art. 35 - Funzionamento della Giunta
Art. 36 - Competenze della Giunta
SEZIONE II - IL SINDACO
Art. 37 - Il Sindaco - Organo istituzionale
Art. 38 - Competenze del Sindaco
Art. 39 - Impedimento permanente del Sindaco

Titolo III - PARTECIPAZIONE
CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 40 - Partecipazione dei cittadini/e
Art. 41 - Consultazioni
Art. 42 - Istanze, petizioni e proposte
Art. 43 - Referendum
Art. 44 - Azione popolare
Art. 45 - Pubblicità degli atti amministrativi
Art. 46 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini/e
CAPO II - DIFENSORE CIVICO
Art. 47 - Istituzione
Art. 48 - Elezione del difensore civico
Art. 49 - Durata in carica e revoca del difensore civico
Art. 50 - Funzioni e modalità di intervento
Art. 51 - Rapporti con gli organi comunali
Art. 52 - Sede, dotazione organica, indennità

Titolo IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 53 - Principi dell'azione amministrativa
Art. 54 - Le sanzioni amministrative ai regolamenti comunali
CAPO I - SERVIZI
Art. 55 - Servizi pubblici comunali
Art. 56 - Gestione dei servizi pubblici
Art. 57 - Forme di collaborazione
Art. 58 - Aziende speciali ed istituzioni
CAPO II - UFFICI E PERSONALE
Art. 59 - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 60 - Copertura di posti di responsabili a mezzo di contratti a tempo determinato
CAPO III - SEGRETARIO COMUNALE
Art. 61 - Segretario Comunale
Art. 62 - Vice Segretario

Titolo V - RESPONSABILITA'
Art. 63 - Responsabilità degli Amministratori e del Personale

Titolo VI - FINANZA E CONTABILITA'
Art. 64 - Ordinamento
Art. 65 - Attività contrattuale
Art. 66 - Revisione economico-finanziaria
Art. 67 - Controllo di gestione

Titolo VII - ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Art. 68 - Diritti del contribuente
Art. 69 - Informazione del contribuente
Art. 70 - Conoscenza degli atti e semplificazioni

Titolo VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Art. 71 - Partecipazione alla programmazione
Art. 72 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 73 - Modificazioni, abrogazioni e interpretazioni dello Statuto
Art. 74 - Adozione dei regolamenti
Art. 75 - Entrata in vigore

 

PREAMBOLO

Il Comune di Castellanza si è costituito il 1° Maggio 1869 dalla fusione dei comuni di Castellanza e Castegnate Olona, in rappresentanza delle rispettive comunità; fa parte dei comuni della provincia di Varese ed occupa un'area di 6,92 Kmq, posta ai confini con la provincia di Milano.

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il comune di Castellanza (Provincia di Varese) è ente autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dalle norme del presente statuto
2. Il comune tutela la propria denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.

Art. 2 - Gonfalone, titolo di città

1. Il comune fa uso del proprio gonfalone "che riproduce lo stemma del Comune così come rappresentato nell'allegato 1", osservando le norme della legge vigente.
2. Il comune si fregia del titolo di città, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 gennaio 1974.
3. Ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa o ad una pubblica ricorrenza il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali, soltanto dove esiste un pubblico interesse.

Art. 3 - Territorio e sede comunale

1. Il comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. La sede comunale è ubicata in viale Rimembranze, 4 - e costituisce il domicilio legale del comune e dei suoi organi.
3. Le adunanze degli organi collegiali (consiglio/giunta/commissioni) si svolgono normalmente nella sede comunale, possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4 - Funzioni del Comune

1. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esercitando tutte le funzioni non assegnate dalla legge ad altri enti nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. A tal fine, esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con l'obiettivo di affermare i valori umani, soddisfare i bisogni collettivi e promuovere le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini/e ed assolvibili i doveri, senza discriminazione nei riguardi dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Il comune assicura nell'ambito della propria azione pari opportunità tra uomo e donna e si impegna a rimuovere gli eventuali ostacoli che impediscono tale parità.
4. Il comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali, e comunque di interesse pubblico, operanti sul suo territorio, secondo i principi di cui al successivo art. 40.
6. Può associarsi ad altri comuni e/o alle provincie per gestire in ambito sovracomunale funzioni e servizi di interesse rilevante per il territorio e la popolazione di Castellanza.
7. Le funzioni del comune sono svolte anche attraverso attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, sia in forma organizzata e riconosciuta, sia singolarmente, quali volontari civici, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 5 - Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il comune esercita le funzioni sanitarie ad esso demandate dalla legge.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il sindaco, quale autorità sanitaria locale, vigila e assume i conseguenti provvedimenti per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini e per salvaguardare la loro salute da ogni forma di inquinamento (acustico, atmosferico, idrico, ecc.).
3. Il comune, secondo il dettato costituzionale, opera concretamente per tutelare, promuovere e garantire la salute, la sicurezza e l'ambiente salubre come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività; considera tali diritti incomprimibili e non subordinabili a nessun altro interesse (economico, politico, sociale e di altra natura).
4. Il comune individua, in questa sua scelta, la condizione indispensabile per la realizzazione della prevenzione, della salute, della sicurezza dell'ambiente salubre nel rispetto della identità della persona, della libertà e dignità umana.

Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore della assistenza e della solidarietà sociale

1. Il comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di solidarietà sociale nel rispetto delle leggi vigenti, avvalendosi di opportune strutture, adeguati servizi, valorizzando la cooperazione con le associazioni di volontariato e no - profit e sostenendone concretamente le attività.

Art. 7 - Funzioni del Comune nel settore dell'Istruzione

1. Il comune svolge le funzioni amministrative relative all'attività scolastica concernenti le strutture, i servizi e le iniziative destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'accesso ai diversi gradi di istruzione ed alla educazione permanente.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 deve svolgersi secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola e con le strutture scolastiche pubbliche e private.

Art. 8 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il comune svolge funzioni amministrative proprie o delegate nelle materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione.
2. Il comune promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
3. Il sostegno all'associazionismo ed alla nuova imprenditorialità è assicurato anche attraverso l'impiego di strumenti programmatori e gestionali da individuare sia a livello comunale, sia a livello sovracomunale, anche avvalendosi delle risorse comunitarie.

Art. 9 - Gestione del territorio

1. Il comune promuove ed attua un organico ed equilibrato assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e agricoli, in coerenza con i piani di coordinamento territoriale sovracomunale.
2. Disciplina le attività produttive e commerciali che si possono svolgere sul territorio comunale, anche al fine di perseguire gli obiettivi dell'eliminazione delle fonti inquinanti, del pieno risanamento ambientale, della qualificazione del territorio e per sempre più elevati livelli di salute pubblica.
3. Promuove piani di sviluppo di edilizia pubblica o convenzionata al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
4. Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il comune promuove ed attua le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale, promuovendo piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento ambientale.
2. Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Il comune garantisce, in sintonia con le leggi in materia e in collaborazione con le strutture sovracomunali preposte, le attività di protezione civile. Formula il piano di protezione civile in relazione ai pericoli di possibili disastri presenti sul territorio. Si dota delle strutture e delle attrezzature necessarie.

Art. 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il comune cura, tutela e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, in tutte le sue espressioni di lingua, di costume, di tradizione e di religione.
2. Il comune promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana
3. Il comune assumerà iniziative dirette a favorire le istituzioni culturali e scolastiche, le associazioni, i gruppi di volontariato e di cooperazione nazionale ed internazionale.

Art. 12 - Promozione della pace e dei diritti umani

1. Il comune di Castellanza riconosce nella pace un diritto fondamentale di ogni persona e dei popoli.
2. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

Art. 13 - Compiti del Comune

1. Il comune gestisce servizi propri, ai sensi delle norme del titolo IV - capo I - del presente statuto.
2. Il comune gestisce i servizi statali relativi alle elezioni, all'anagrafe, allo stato civile, allo statistica ed alla leva militare. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende al funzionamento dei citati servizi.
3. Il comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale che ad esso vengono affidati dalla legge.

Art. 14 - Albo pretorio - Messi comunali

1. Il comune ha un albo pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario comunale o il messo da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
3. Il comune dispone di messi, nominati con decreto del sindaco, per la notifica degli atti propri, seguite le procedure di legge. I messi comunali possono provvedere, nell'ambito territoriale, alla notifica anche di atti nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. I referti del messo fanno fede fino a prova di falso.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 15 - Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Per quanto concerne la loro composizione, elezione, durata in carica dei componenti, cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza degli stessi, si fa espresso riferimento alle leggi che regolano le relative materie nonché al presente statuto.

Art. 16 - Riparto di competenze

1. Le attribuzioni del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono ripartite tra i predetti organi in base a quanto previsto dal presente statuto.
2. Ai dirigenti ed ai responsabili di settore spettano gli atti di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto il riparto di competenza tra direzione politica e direzione amministrativa avverrà sulla base dei principi che agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (definizione obiettivi - programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite anche avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno) mentre ai responsabili spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa che svolgeranno avvalendosi della struttura che dirigono e collaborando con gli organi politici al fine del raggiungimento degli obiettivi programmati. Ai predetti organi e uffici sono inoltre assegnate le competenze loro attribuite da leggi successive all'entrata in vigore del presente Statuto.

Capo II - Consiglio Comunale

Art. 17 - Consiglieri Comunali/Presidente del Consiglio Comunale

1. I consiglieri rappresentano la comunità di Castellanza senza vincolo di mandato.
2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Essa è convocata dal sindaco ed è presieduta dal sindaco fino alla nomina del presidente dell'assemblea, scelto nel proprio ambito. L'elezione di quest'ultimo avviene, nella prima seduta, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In qualsiasi caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal consigliere anziano.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, dopo l'adozione da parte del consiglio della relativa deliberazione.
4. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, il consiglio procede alla temporanea sostituzione, con i criteri e le modalità previsti dalla legge.
5. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle leggi vigenti, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
7. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio.
8. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
9. L'esercizio del diritto di cui al comma 8 è disciplinato con apposito regolamento.
10. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
11. Il sindaco o gli assessori delegati, rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri, secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
12. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono almeno 1/5 dei consiglieri (arrotondato all'unità inferiore) o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consiliare. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
13. Le aspettative, i permessi e le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dal consiglio stesso in base alla legge.
14. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con il comune.
15. I candidati e le liste alle elezioni comunali debbono presentare dichiarazione preventiva al segretario comunale nonché il rendiconto documentato delle spese sostenute per la campagna elettorale, entro due mesi dalla proclamazione degli eletti.
16. In caso di inadempienza a quanto previsto nei precedenti commi 15 e 16, il presidente del consiglio comunale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Nel caso di ulteriore inosservanza della diffida il presidente ne dà notizia al consiglio comunale e dispone la pubblicazione dell'elenco degli inadempienti all'albo pretorio.

Art. 18 - Competenze del Consiglio comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale secondo le modalità stabilite dal regolamento per il suo funzionamento.
2. Le competenze del consiglio sono determinate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il consiglio comunale discute e vota le linee programmatiche.
4. Il consiglio esercita l'autonomia impositiva e finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
5. Le deliberazioni di competenza del consiglio non possono essere adottate dalla giunta salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica nei 60 giorni successivi a pena di decadenza. L'utilizzo del fondo di riserva va comunicato al consiglio comunale nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.
6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio deve essere corredata dal parere di regolarità tecnica (tranne le delibere di indirizzo, le mozioni e le interrogazioni) del responsabile del settore interessato e dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del settore contabilità oppure della non necessità dello stesso. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
7. Il consiglio, entro 45 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune, cercando di prevedere ove possibile la presenza di entrambi i sessi, presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
8. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e per la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute secondo quanto previsto dalla legge.
9. Nel medesimo regolamento sono fissate le modalità per la fornitura al consiglio di servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il suo funzionamento.
10. Il consiglio con il regolamento disciplina la gestione delle risorse attribuitegli per garantire il suo funzionamento e quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 19 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, i regolamenti, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per il proprio funzionamento.
2. I regolamenti possono avere carattere retroattivo qualora rechino vantaggi ai destinatari oppure nel caso in cui ciò sia consentito dalle norme di legge.
3. Il consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire al sindaco l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento degli orari dei servizi e degli uffici pubblici.
4. Il consiglio formula i criteri per l'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi da parte della giunta.

Art. 20 - Commissioni Comunali

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, aventi funzioni consultive, e di controllo o di garanzia, commissioni di inchiesta e commissioni di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, salvaguardando la presenza di tutti i gruppi. Per quanto riguarda le commissioni di inchiesta, di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
2. Le procedure, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
3. Il consiglio nomina le commissioni stabilendone il numero e le competenze. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. Le modalità e i limiti delle funzioni delle commissioni di controllo o di garanzia e di inchiesta sono stabilite dal regolamento su citato.
5. I presidenti delle commissioni sono eletti dai membri delle commissioni stesse.

Art. 21 - Sessioni e convocazioni del Consiglio

1. Il presidente convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale
2. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, computando a tal fine il giorno della consegna, quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. In questo caso, ogni qualvolta la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per le proposte da trattarsi in aggiunta ad altre già scritte all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
6. Il consiglio comunale non può essere convocato solamente per discutere interrogazioni e/o mozioni.

Art. 22 - Linee programmatiche

1. Il sindaco entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al consiglio, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. La delibera di giunta di approvazione del programma viene depositata in segreteria e trasmessa ai consiglieri comunali lo stesso giorno della pubblicazione all'Albo pretorio.
3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, mediante presentazione di appositi emendamenti scritti entro 20 giorni dalla trasmissione della delibera.
4. Il programma approvato dal consiglio viene pubblicato per estratto sul periodico comunale.
5. Il consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari competenti, o in mancanza attraverso la conferenza dei capigruppo, che verranno appositamente convocate.
Il documento del sindaco contenente le linee programmatiche ed il parere della commissione consiliare o, in mancanza della conferenza dei capigruppo, sarà inviato a tutti i consiglieri comunali insieme all'avviso di convocazione del consiglio in cui tale documento dovrà essere approvato.
La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo ove si renda necessario aggiornare le linee programmatiche inizialmente definite.
In tal caso il presidente del consiglio comunale convocherà la commissione consiliare competente o in mancanza la conferenza dei capigruppo per esprimere il parere di competenza.
Annualmente il sindaco in sede di predisposizione del bilancio accompagna lo stesso con una relazione inerente le linee programmatiche che si intendono perseguire nell'anno di riferimento. Le eventuali proposte di emendamento devono essere presentate entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.
La verifica sull'attuazione delle linee programmatiche viene effettuata in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni -
Decadenza dei consiglieri

1. Il consiglio delibera con l'intervento di almeno sette consiglieri assegnati al comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o i regolamenti prevedano una diversa maggioranza.
2. I consiglieri che non intervengono a sette sedute annue (pari a 1/3 delle sedute ordinarie e straordinarie), senza valida motivazione decadono dalla carica. Il presidente del consiglio comunale fa notificare l'avvio della procedura di decadenza ai consiglieri assegnando 10 giorni per la presentazione delle motivazioni giustificative delle assenze. Il consiglio tenuto conto delle cause giustificative presentate decide in seduta segreta e votazione segreta sulla decadenza dei consiglieri che possono partecipare alla seduta.

Art. 24 - Astensione dei consiglieri , degli assessori e del sindaco

1. Il sindaco, i consiglieri e gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità dei consiglieri, degli assessori e del sindaco e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili di settore/servizio.
3. Gli amministratori si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di tributi, somministrazioni o appalti di opere, forniture e servizi nell'interesse del comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o vigilanza.

Art. 25 - Ineleggibilità, Incompatibilità e divieti di incarichi e consulenze

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco, consigliere comunale ed assessore sono disciplinate dalla legge.
2. Al sindaco, ai consiglieri comunali ed agli assessori è vietato ricoprire incarichi professionali o assumere consulenze presso enti, aziende, società, istituzioni e consorzi dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del comune.

Art. 26 - Presidente del Consiglio

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti per la sua organizzazione.
2. Provvede alla convocazione ed al funzionamento dell'assemblea consiliare, coordina la discussione degli argomenti, concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente del consiglio comunale attraverso la conferenza dei capigruppo assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4. Il presidente del consiglio comunale può essere revocato dal suo incarico per grave violazione di legge previa diffida del sindaco.

Art. 27 - Gruppi consiliari

1. La costituzione dei gruppi consiliari e le modalità di designazione dei capigruppo sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

CAPO III - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I

Art. 28 - La Giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali e direttive.
2. Essa compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei funzionari e dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività in sede di verifica della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi previsti dall'art. 193 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso consiglio.
3. La giunta approva il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi in conformità con il presente statuto.
4. Esercita, inoltre, poteri programmatori in attuazione degli atti generali del consiglio, poteri di indirizzo, nonché i relativi poteri di vigilanza e controllo.

Art. 29 - Composizione e presidenza

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e dagli assessori fino ad un massimo di sette.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta in ordine di anzianità, cercando di prevedere ove possibile la presenza di entrambi i sessi, e tra essi nomina il vice sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. La giunta provvederà, nella sua prima seduta, a verificare le condizioni di eleggibilità di ciascun assessore, formalizzando l'avvenuto positivo controllo con apposito atto deliberativo.
4. In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vice sindaco.
5. Possono essere nominati assessori cittadini/e anche non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs.267/2000 e che condividano il programma politico amministrativo e riscuotano la fiducia del sindaco.
6. Nel caso di impedimento del vice sindaco ne assume la supplenza l'assessore anziano come da elencazione del provvedimento di nomina della giunta.
7. Gli assessori non consiglieri vengono invitati alle sedute del consiglio cui partecipano senza diritto di voto e con diritto di parola. L'esecuzione di tale diritto sarà disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 30 - Incompatibilità

1. La carica di assessore non è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
2. Non possono far parte della giunta e non possono essere nominati rappresentanti del comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del sindaco e degli assessori.
3. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 31 - Deleghe agli assessori ed ai consiglieri

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Il sindaco può delegare le proprie funzioni o parte di esse ai singoli assessori, con l'eventuale delega a firmare anche congiuntamente gli atti relativi alle funzioni loro assegnate.
3. Il sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. Può inoltre delegare poteri di vigilanza, sovraintendenza sulla struttura cui fa capo l'attività delegata in base a quanto previsto dall'art. 38 del presente statuto.
4. Nel conferire le funzioni e nel rilasciare le deleghe, di cui ai commi precedenti il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio secondo il quale spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, poiché la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti, ai responsabili di settore, al direttore generale e al segretario comunale.
5. Il sindaco può delegare ai consiglieri comunali la cura di affari determinati e limitati nel tempo.
6. Le deleghe sia agli assessori che ai consiglieri e le loro modificazioni avvengono con atto scritto e sono comunicate al consiglio ed alle autorità governative competenti.
7. Nell'esercizio delle funzioni assegnate e delle attività delegate gli assessori e i consiglieri sono responsabili di fronte al sindaco. A tal fine ad essi spettano poteri di indirizzo e controllo sull'operato dei dirigenti e dei responsabili di settore/servizio.
8. Previa deliberazione della giunta, o del consiglio a secondo delle attribuzioni in materia, al sindaco è attribuita la competenza a rappresentare l'amministrazione in sede di conferenza di servizi ( nel rispetto delle attribuzioni degli organi politici e dei funzionari e dirigenti) o di accordo di programma. L'atto conclusivo della conferenza di servizi o dell'accordo di programma è comunicato alla giunta o al consiglio.
9. Il sindaco per opere o questioni di notevole importanza può chiedere al consiglio comunale apposito atto di indirizzo.

Art. 32 - Durata della Giunta

1. La giunta rimane in carica fino alla proclamazione degli eletti a seguito del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 33 - Mozioni di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Di tale evenienza il segretario comunale da immediata comunicazione al prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.
4. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta della giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 34 - Decadenza della Giunta e del Consiglio

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del consiglio, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio, senza che le stesse siano state ritirate.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. La giunta ed il consiglio rimangono in carica sino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

Art. 35 - Funzionamento della Giunta

1. La giunta, ferma restando le attribuzioni dei singoli assessori, opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dal sindaco.
3. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti (con eventuale arrotondamento all'unità superiore) ed a maggioranza assoluta di votanti.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
5. Ogni proposta di deliberazione presentata alla giunta deve essere corredata dal parere scritto, in ordine alla regolarità tecnica (tranne per i meri atti di indirizzo) del responsabile del servizio interessato e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile di ragioneria o attestante la non necessità dello stesso. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, cura la redazione delle deliberazioni che devono essere sottoscritte dal sindaco, o da chi per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso.
7. Alle sedute di giunta assiste il direttore generale, se nominato.
8. I dirigenti, i responsabili di settore/servizio, gli esperti estranei all'amministrazione comunale possono intervenire, su richiesta della giunta, per fornire chiarimenti in ordine alle loro specifiche competenze. Chiunque partecipi od intervenga alle sedute di giunta è tenuto al segreto di ufficio.

Art. 36 - Competenze della Giunta

1. Alla giunta sono riservate le seguenti competenze:
a) Approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
b) Nomina dell'unità di valutazione prevista dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;
c) Approvazione piante organiche e relative variazioni e piano delle assunzioni (competenza residuale);
d) Approvazione relativamente agli appalti di lavori pubblici dei seguenti atti:
o Progetto e suoi allegati e relative varianti;
e) Le spese di rappresentanza, le deliberazioni di richiesta di contributi ad altri enti, ove tale atto sia espressamente richiesto dall'ente interessato;
f) La deliberazione di variazione di bilancio in caso di urgenza e prelevamento dai fondi di riserva ordinario e di cassa;
g) La deliberazione dello schema di bilancio annuale, relazione previsionale e programmatica, e schema di bilancio pluriennale;
h) La deliberazione della relazione al rendiconto;
i) La deliberazione del piano esecutivo di gestione, del programma dettagliato degli obiettivi e degli altri obiettivi di gestione;
j) Gli adempimenti in materia elettorale;
k) La promozione e la resistenza alle liti;
l) La nomina del soggetto avente il potere di concludere nelle controversie di lavoro;
m) La nomina delle commissioni non di competenza del consiglio comunale;
n) La mobilità esterna, sentito il responsabile di settore e il dirigente;
o) L'approvazione degli accordi decentrati;
p) L'emanazione di appositi indirizzi direttive e risoluzioni;
q) L'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
r) La fissazione delle date di convocazione dei comizi per i referendum comunali, la costituzione dell'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
s) La determinazione della destinazione dei proventi delle violazioni stradali e per gli edifici di culto;
t) L'adozione delle modifiche e delle revoche degli atti di cui sopra.
2. La giunta comunale compie, altresì, tutti gli atti, ai sensi dell'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non ricadono nelle competenze del sindaco previste dalle leggi e dallo statuto.
3. La giunta adotta gli atti ad essa attribuiti da specifiche disposizioni di legge o dai regolamenti nel rispetto dei principi di cui all'art.16 dello statuto.

SEZIONE II - IL SINDACO

Art. 37 - Il Sindaco - Organo istituzionale

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. E' membro del consiglio.
3. Il sindaco presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana davanti al consiglio comunale nella seduta di insediamento.
4. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune e ufficiale di governo.
5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla.

Art. 38- Competenze del Sindaco

1. Il sindaco rappresenta il comune, è responsabile dell'amministrazione del medesimo e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale assegnati al comune dalla legge.
2. Il sindaco esercita le funzioni ad esso specificatamente attribuite dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti, fatto salvo il principio della separazione dei poteri. Ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture. In particolare nell'esercizio delle funzioni di sovraintendenza al sindaco spetta:
- il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti;
- il potere di vigilanza eseguendo ispezioni e verifiche,
- il potere di richiedere informazioni atti e documenti ai dirigenti o responsabili di settore, alle aziende, istituzioni, S.p.A. e S.r.l. appartenenti all'ente,
- il potere di emanare direttive,
- il potere di chiedere in visione preventiva atti di competenza dei dirigenti e dei responsabili di settore nonché in visione successiva dopo la loro emanazione, il potere di controllare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi programmati;
- la rappresentanza in giudizio dell'ente.
Tali attribuzioni possono essere delegate agli assessori in relazione alle funzioni assegnate.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività politico amministrativa del comune, quella della giunta e dei singoli assessori.
4. Il sindaco può ricevere atti notori, delegando tale funzione a personale ritenuto idoneo.
5. Il sindaco promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma e conferenze di servizio con i soggetti pubblici previsti dalla legge.
6. Il sindaco convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il sindaco adotta tutti i provvedimenti più opportuni per informare la popolazione del pericolo di calamità naturali.
8. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione , gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti della amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
10. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 39 - Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice - sindaco informandone i capigruppo consiliari ed il presidente del consiglio comunale.
3. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta segreta.

Titolo III

PARTECIPAZIONE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 40 - Partecipazione dei cittadini/e

1. L'amministrazione comunale favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di supportare gli organi gestionali dei servizi comunali quali asili nido, scuole, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. L'amministrazione comunale cura le attività di informazione e di comunicazione ai cittadini/e, attraverso pubblicazioni grafiche editoriali, anche a carattere periodico, strutture informatiche, funzioni di sportello, nonché attraverso altre attività di comunicazione nel rispetto della legge. Mette a disposizione di quanti, cittadini/e, gruppi e organismi sociali che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, ne facciano richiesta, idonee strutture, nei limiti delle proprie disponibilità, per l'esercizio delle loro attività giudicate di pubblico interesse. Le condizioni e le modalità d'uso di esse, sono definite da appositi regolamenti, così come per quanto riguarda il diritto di informazione e di accesso agli atti disciplinato da apposito regolamento.
3. Le formazioni socio-culturali, scientifiche e di volontariato, operanti senza fini di lucro nel territorio comunale possono essere agevolate o esentate, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le forme e le modalità decise dal consiglio comunale riguardo al pagamento di tasse e tariffe comunali.
4. Il comune determina le forme e le modalità per l'eventuale utilizzo dei mezzi di stampa e riproduzione per la diffusione gratuita di ricerche, indagini e informazioni.

Art. 41 - Consultazioni

1. Il consiglio e/o la giunta promuovono la consultazione dei cittadini/e, anche attraverso organismi di partecipazione o consulte, nelle forme e con le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del consiglio e della giunta.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo per quelle richieste da altri organismi.

Art. 42 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati possono inoltrare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi dell'amministrazione comunale finalizzati ad una miglior tutela degli interessi pubblici collettivi.
2. La raccolta delle adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. Le istanze, petizioni e proposte sono inoltrate al sindaco il quale entro 30 giorni le assegna in esame all'organo competente che si pronuncia in merito nei successivi 90 giorni.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di proposte le seguenti materie:
a) revisione dello statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine;
e) provvedimenti in materia urbanistica;
f) provvedimenti riguardanti organi politici o strutture burocratiche.
5. Sull'esercizio del diritto di iniziativa da attuarsi attraverso la presentazione di istanze, petizioni e proposte potrà essere adottato apposito regolamento.

Art.43 - Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale e su materie di competenza comunale. E' escluso nei casi previsti dall'articolo 42, comma 4, del presente statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;
b) qualora vi sia richiesta da parte di almeno il 7% (sette per cento) degli iscritti alle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Apposito regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini/e iscritti nelle liste elettorali del comune.
5. Il quesito deve essere formulato in modo tale che l'elettore possa esprimersi con risposta affermativa o negativa. Il difensore civico decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria. Il difensore civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
6. I referendum sono indetti dal sindaco e non possono aver luogo ne in coincidenza con altre consultazioni elettorali ne nei sei mesi precedenti o seguenti le elezioni amministrative comunali.
7. Il referendum richiesto dagli elettori è ritenuto valido se partecipa alla relativa consultazione la maggioranza assoluta degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Il quesito sottoposto a referendum è ritenuto accolto nel caso in cui i voti favorevoli attribuiti non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
8. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole al quesito oggetto di referendum, il sindaco propone all'organo competente un provvedimento motivato avente per argomento il quesito sottoposto a referendum. Le deliberazioni sono adottate con voto espresso a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art.44 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del comune può far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al comune stesso.
2. La giunta, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese vengono poste a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 45 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 46 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini/e

1. E' assicurato ai cittadini/e, singoli o associati, con le modalità stabilite da apposito regolamento, che disciplinerà anche il rilascio di copie, previa la rifusione dei soli costi di riproduzione e di ricerca in osservanza delle vigenti norme in materia di bollo, il diritto di accesso agli atti amministrativi. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
2. Tale regolamento detta le modalità per:
a) individuare, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti.
b) assicurare ai cittadini/e l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) assicurare il diritto dei cittadini/e di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
d) stabilire il termine di conclusione di ciascun tipo di procedimento quando non sia già disposto per legge o regolamento.
3. Non è ammesso comunque l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei seguenti provvedimenti: atti normativi e regolamentari, amministrativi generali, di pianificazione di programmazione, bilanci preventivi e rendiconti della gestione.
4. Il responsabile del procedimento, preliminarmente alla adozione di atti che possano incidere su situazioni giuridiche soggettive, è tenuto a comunicare, per iscritto, ai diretti interessati, i contenuti del provvedimento da adottare e le modalità per l'esame degli allegati inerenti e la presentazione di eventuali osservazioni.
5. E' inoltre assicurato agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni il diritto di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini/e all'attività dell'amministrazione.

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

Art. 47 - Istituzione

1. E' istituito nel comune l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il predetto ufficio del difensore civico potrà essere istituito anche in forma associata con altri comuni, secondo le modalità da definirsi da parte del consiglio.
3. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 48 - Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra gli estranei al consiglio e alla giunta, in possesso del diploma di laurea, e provvisto di adeguata preparazione giuridico/amministrativa.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere ed essere scelto fra i cittadini/e che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
5. L'incompatibilità sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non ne faccia cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
6. Il titolare dell'ufficio di difensore civico elegge domicilio, per la carica, nel comune.

Art. 49 - Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto.
2. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio, approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi e comprovati motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni o per accertata sopravvenuta incompatibilità.

Art. 50 - Funzioni e modalità di intervento

1. A richiesta di chiunque via abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti o poste sotto sua vigilanza, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente adottati.
2. Il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini/e.
3. Al difensore civico sono attribuite le funzioni stabilite dall'art.25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, così come modificato dall'art.15 della legge 24 novembre 2000, n.340, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Apposito regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del difensore civico.

Art. 51 - Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini/e che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a) relazioni dettagliate al sindaco, per le opportune determinazioni, su argomenti di rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare irregolarità o negligenza da parte degli uffici;
b) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende soggette a vigilanza;
c) relazioni al consiglio comunale su argomenti specifici, formulando osservazioni e suggerimenti.

Art. 52 - Sede, dotazione organica, indennità

1. L'amministrazione comunale provvede ad assegnare una idonea sede all'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico può avvalersi del personale dell'area segreteria/affari generali d'intesa con il responsabile di quest'ultima.
3. Al difensore civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella assegnata agli assessori.

Titolo IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 53 - Principi dell'azione amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure
2. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti o responsabili di settore.

Art.54 - Le sanzioni amministrative ai regolamenti comunali

1. Quando la legge o i regolamenti non dispongano altrimenti, le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti stessi, sono sanzionate amministrativamente nella misura fissata dalla giunta Comunale.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO I - SERVIZI

Art. 55- Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici rilevanti per le esigenze della collettività locale che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge.

Art. 56- Gestione dei servizi pubblici

1. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in appalto o in concessione a terzi quando esistano motivate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. La deliberazione di assunzione di un nuovo servizio nonché quella di modifica delle modalità di gestione di un servizio pubblico già esistente devono essere accompagnate da apposita relazione tecnico/economica che evidenzi l'opportunità di tale scelta.
3. Il comune può inoltre, secondo le modalità stabilite dalla legge, costituire o partecipare ad apposite società a prevalente capitale privato.
4. In tutti i casi di collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati al comune devono essere assicurati congrui poteri di indirizzo informazione e controllo sulle attività interessate.

Art. 57 - Forme di collaborazione

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e programmatica delle libere forme associative, il comune può convenzionarsi con esse per la gestione di determinati servizi e per collaborare alla realizzazione di progetti o programmi. di rilevante interesse per la collettività locale nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 58 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Il consiglio può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:
a) il consiglio di amministrazione i cui componenti sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. si applicano, per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dallo statuto dell'azienda o dal regolamento dell'istituzione.
b) il presidente viene nominato dal sindaco sulla base dei criteri approvati dal consiglio comunale.
c) il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione secondo le norme previste dallo statuto dell'azienda o dal regolamento dell'istituzione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali è disciplinato dal loro statuto e dai regolamenti. Quello delle istituzioni è disciplinato dal rispettivo regolamento.
5. Spetta al consiglio comunale deliberare il conferimento del capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II - UFFICI E PERSONALE

Art. 59 - Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, dei settori.
2. I settori, i servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati tenendo conto anche delle esigenze dei cittadini.
4. E' attribuita alla giunta, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti nonché di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, l'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio.
5. Tale regolamento stabilisce la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, l'organizzazione e gestione del personale, le attribuzioni e le responsabilità della struttura organizzativa e degli organi comunali ed i loro reciproci rapporti.
6. Il regolamento è basato sui criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, professionalità e responsabilità, flessibilità, programmazione e distinzione dei ruoli tra gli organi di direzione politica cui spettano gli atti di rilievo politico e i dirigenti ed i responsabili cui spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

Art. 60 - Copertura di posti di responsabili a mezzo di contratti a tempo determinato

1. La copertura di posti di responsabili di settore, servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, previo avviso pubblico di selezione, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

CAPO III - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 61 - Segretario Comunale

1. Il comune ha un segretario titolare, iscritto all'albo nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
2. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.
3. L'ordinamento relativo a tale figura è disciplinato dalla legge e dal contratto collettivo nazionale.

Art. 62 - Vice Segretario

1. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Titolo V

RESPONSABILITA'

Art. 63 - Responsabilità degli Amministratori e del Personale

1. Per gli amministratori e per il personale del comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole.

Titolo VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 64 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti al regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia impositiva e finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Art. 65 - Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 66 - Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità ai criteri stabiliti dalla legge.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del collegio.
3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Il collegio dei revisori su richiesta del consiglio comunale o di una sua commissione o del sindaco produce adeguati pareri su problemi ricompresi nelle proprie funzioni. Può inoltre formulare di propria iniziativa rilievi ed osservazioni da comunicare al sindaco od al presidente del consiglio comunale.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio.

Art. 67 - Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati nonché l'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati il comune applica il controllo di gestione in base a quanto previsto dal regolamento di contabilità.

 

Titolo VII

ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DELLO STATUTO
DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 68 - Diritti del contribuente

1. Le norme del presente titolo fissano i principi per la salvaguardia dei diritti del contribuente.
2. Per "tributi" si intendono i tributi veri e propri, le tasse, i canoni, le addizionali, le tariffe, i diritti ed in genere tutte le entrate determinate dal comune.

Art. 69 - Informazione del contribuente

1. Il comune informa, con i mezzi ritenuti più idonei, i cittadini sui provvedimenti di carattere tributario adottati.

Art.70 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, adeguando i propri regolamenti ed atti amministrativi ai seguenti principi:
a) chiarezza e comprensibilità;
b) riduzione degli adempimenti e minore onerosità possibile degli stessi;
c) impossibilità di richiesta di atti già in possesso di altre amministrazioni pubbliche;
d) richiesta di chiarimenti nel caso di incertezza sulle dichiarazioni dei contribuenti;
e) motivazione degli atti;
f) compensazione,
g) rimessione in termini per causa di forza maggiore;
h) tutela dell'affidamento e della buona fede;
i) diritto di interpello;
j) tutela dei diritti e delle garanzie del contribuente in caso di verifiche fiscali.

Titolo VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 71 - Partecipazione alla programmazione

1. Il comune partecipa alla programmazione economica, territoriale, ambientale e socio-sanitaria della regione e della provincia. Formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.
2. Il comune, nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal comune, con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla provincia.

 

Art. 72 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione del consiglio, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73 - Modificazioni, abrogazioni e interpretazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Una proposta di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata se non ne siano trascorsi dodici mesi.
4. L'interpretazione delle norme del presente statuto spetta al consiglio.

Art. 74 - Adozione dei regolamenti

1. I nuovi regolamenti previsti dallo statuto devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore delle modifiche allo statuto stesso.

Art. 75 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni ed entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il segretario del comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.


 


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