Regolamento
per il funzionamento
del Consiglio e delle
Commissioni Consiliari
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 93 DEL 26.7.2000
PUBBLICAZIONE DAL 31.7.2000 AL 15.8.2000
ESECUTIVITÀ IL 11.8.2000
RIPUBBLICAZIONE N. 286 – DAL 16.8.2000 AL 31.8.2000
ENTRATA IN VIGORE DAL 1.9.2000

I N D I C E
Parte I - Organizzazione del consiglio comunale
Capo I: Disposizioni generali
Art. 1 - Regolamento – finalità pag. 5
Art. 2 - Interpretazione del regolamento pag. 5
Art. 3 - La sede delle adunanze pag. 5
Art. 4 - Durata in carica del consiglio pag. 6
Capo II: Il presidente
Art. 5 - Presidenza delle adunanze pag. 6
Art. 6 - Compiti e poteri del presidente pag. 6
Art. 7 - Indennità di funzione del presidente pag. 7
Capo III: I gruppi consiliari
Art. 8 – Costituzione pag. 7
Art. 9 - Conferenza dei capigruppo pag. 7
Capo IV: Commissioni consiliari permanenti
Art.10 - Costituzione e composizione delle commissioni pag. 8
Art.11 - Presidenza e convocazione delle commissioni pag. 9
Art.12 - Funzionamento delle commissioni pag. 9
Art.13 - Funzioni delle commissioni pag. 9
Art.14 - Segreteria delle commissioni –
verbale delle sedute – pubblicità dei lavori pag.10
Capo V: Commissioni speciali
Art.15 - Commissioni di studio pag.10
Art.16 - Commissioni d'inchiesta pag.10
Art.17 - Commissioni di controllo e di garanzia pag.11
Parte II - I consiglieri comunali
Capo I: Diritti
Art.18 - Diritto d'iniziativa pag.12
Art.19 - Diritto di presentazione di interrogazioni e di mozioni pag.12
Art.20 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi pag.13
Capo II: Esercizio del mandato elettivo
Art.21 - Diritto di esercizio del mandato elettivo pag.14
Art.22 - Divieto di mandato imperativo pag.14
Art.23 - Partecipazione alle adunanze pag.14
Art.24 - Astensione obbligatoria pag.15
Art.25 - Responsabilità personale – esonero pag.15
Capo III: Nomine ed incarichi ai consiglieri comunali
Art.26 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali pag.15
Art.27 - Funzioni rappresentative pag.15
Parte III - Funzionamento del consiglio
Capo I: Convocazione
Art.28 – Competenza pag.16
Art.29 - Avviso di convocazione pag.16
Art.30 - Ordine del giorno pag.16
Art.31 - Avviso di convocazione - consegna – modalità pag.17
Art.32 - Avviso di convocazione - consegna – termini pag.17
Art.33 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione pag.17
Capo II: Ordinamento delle adunanze
Art.34 - Deposito degli atti pag.18
Art.35 - Validità delle adunanze pag.18
Art.36 - Partecipazione degli assessori pag.19
Capo III: Pubblicità delle adunanze
Art.37 - Adunanze pubbliche pag.19
Art.38 - Adunanze segrete pag.19
Art.39 - Adunanze aperte pag.20
Capo IV: Disciplina delle adunanze
Art.40 - Comportamento dei consiglieri pag.20
Art.41 - Comportamento del pubblico pag.21
Art.42 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula pag.21
Capo V: Ordine dei lavori
Art.43 – Comunicazioni pag.22
Art.44 - Ordine di trattazione degli argomenti pag.22
Art.45 - Trattazione delle interrogazioni e mozioni pag.22
Art.46 - Ordine della discussione pag.23
Art.47 - Discussione - Norme generali pag.23
Art.48 - Questione pregiudiziale e sospensiva pag.24
Art.49 - Mozione d’ordine pag.24
Art.50 – Emendamenti pag.25
Art.51 - Fatto personale pag.25
Art.52 - Termine dell'adunanza pag.25
Capo VI: Partecipazione del segretario comunale - il verbale
Art.53 - La partecipazione del segretario all'adunanza pag.26
Art.54 - Il verbale dell'adunanza – redazione pag.26
Art.55 - Verbale - Deposito - Rettifiche – Approvazione pag.26
Parte IV - Le delibere
Capo I: Le delibere
Art.56 – Annullamento - Revoca – Modifica pag.27
Capo II: Le votazioni
Art.57 - Modalità generali pag.27
Art.58 - Votazioni in forma palese pag.28
Art.59 - Votazioni segrete pag.29
Art.60 - Esito delle votazioni pag.30
Art.61 - Deliberazioni immediatamente eseguibili pag.30
Parte V - Elezioni - Nomine - Designazioni -
Revoche di competenza del consiglio comunale
Capo I: Nomina - Designazione - Revoca dei rappresentanti
Art.62 - Nomina dei rappresentanti del consiglio pag.31
Art.63 - Dimissioni, revoca e sostituzione pag.31
Parte VI – Norma finale
Art.64 - Entrata in vigore pag.31

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Regolamento - Finalità
1. Il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
Art. 2 - Interpretazione del regolamento
1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente del consiglio comunale, che le sottoporrà al consiglio nell’adunanza successiva.
2. Quando, nel corso delle adunanze, per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, che dopo aver sentito il segretario comunale, sottopone la sua decisione all’approvazione definitiva del consiglio, perché decida con il voto favorevole a maggioranza dei presenti.
Art. 3 - La sede delle adunanze
1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala, che permetta una adeguata presenza del pubblico.
2. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire, che per particolari motivi, l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale.
3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede indicata per la stessa, viene esposta la bandiera nazionale e la bandiera della comunità europea. Nella sala dove si tiene l’adunanza viene esposto il gonfalone del Comune.
4. La sede dove si tiene l’adunanza deve essere sempre indicata nell’avviso di convocazione.
Art.4 - Durata in carica del consiglio
1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida degli eletti e dura in carica sino all’elezione del nuovo consiglio, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l’indicazione dei motivi di urgenza che rendono necessaria l’adozione.
2. Le ipotesi di scioglimento anticipato del consiglio sono disciplinate dalla legge.
Capo II
IL PRESIDENTE
Art. 5 - Presidenza delle adunanze
1. Il presidente dell'assemblea è eletto nel corso della prima seduta del consiglio comunale. La votazione avviene a scrutinio segreto. E' richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nella prima votazione nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta, la votazione viene ripetuta entro 20 giorni con le stesse modalità; risulta eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza relativa.
2. In qualsiasi caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dai voti di lista aumentati dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al precedente comma, occupa il posto immediatamente successivo.
Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente
1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Provvede alla convocazione, alla direzione dei lavori e delle attività del consiglio, dirige e modera la trattazione degli argomenti, concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento, ispirandosi a criteri d'imparzialità. Può ordinare che sia espulso dall'aula chiunque sia causa di disordine. Può sospendere e sciogliere l’adunanza nonché richiamare all’ordine gli oratori che non ottemperino alle sue esortazioni e togliere loro la parola quando continuino a disattendere ai richiami.
4. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, a partire dalla data di presentazione al protocollo, quando lo richiedono 1/5 dei consiglieri (arrotondato all’unità inferiore) o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
Art. 7 - Indennità di funzione al presidente
1. Al presidente del consiglio comunale spetta un’indennità di funzione nei limiti e nelle condizioni previste dalla legge.
Capo III
I GRUPPI CONSILIARI
Art. 8 - Costituzione
1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare durante la prima seduta del consiglio comunale al presidente il nome del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che abbia ottenuto più voti e, a parità, il più anziano per età. Le variazioni della persona del capogruppo dovranno essere segnalate al presidente per iscritto e comunicate al consiglio in apertura di seduta nella prima riunione utile.
4. Il consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che designa il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente da parte dei consiglieri interessati e comunicate al consiglio in apertura di seduta nella prima riunione utile.
Art. 9 - Conferenza dei capigruppo
1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente e rappresenta il consiglio comunale e collabora con proposte e pareri a definire quanto risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo:
· coadiuva il presidente del consiglio comunale nella programmazione dei lavori del consiglio comunale e nella predisposizione dell’ordine del giorno;
· esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con appositi incarichi.
Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al consiglio dal presidente.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale o, in qualsiasi caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere anziano. Per le adunanze si osservano le norme di cui ai successivi articoli.
4. Il presidente è tenuto a redigere un verbale della seduta su apposito registro.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare, senza particolari formalità, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Ai capigruppo consiliari devono essere effettuate le comunicazioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
7. Ai capigruppo deve essere fornito tutto il materiale utile per lo svolgimento della loro funzione.
Capo IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Art. 10 - Costituzione e composizione delle commissioni
1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, per la durata del suo mandato, commissioni, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica. Le commissioni sono nominate entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio. La delibera di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
2. Le commissioni sono costituite da almeno un consigliere comunale, per ciascun gruppo, che esprime voti in proporzione alla consistenza numerica di quello di appartenenza. I componenti sono nominati dal consiglio con votazione segrete sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. Il singolo consigliere può farsi assistere da persona di sua fiducia, esperta e competente, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente al presidente della commissione. Tale persona non è, a nessun titolo, componente della commissione, non ha diritto di voto, e le sue osservazioni possono essere annotate sul verbale. A tale esperto verrà inviata comunicazione sulle riunioni.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere a ciò designato, senza particolari formalità, dal gruppo cui appartiene. Il presidente della commissione, in tal caso, annota a verbale tale circostanza.
Art. 11 - Presidenza e convocazione delle Commissioni
1. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti rappresentati dai componenti.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene convocata e tenuta dal presidente del consiglio comunale, entro trenta giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. Dopo la sua nomina il presidente designa il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza.
4. Il presidente convoca la commissione, con avviso scritto fissando data, ora, e sede della riunione, stabilendo gli argomenti da trattare in commissione, informando il sindaco e/o l’assessore delegato ed il responsabile del settore interessato.
Art. 12 - Funzionamento delle commissioni
1. La riunione della commissione è valida quando è presente un numero di commissari che rappresentano almeno la metà dei componenti (arrotondato all’unità inferiore) il consiglio comunale.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. L'avviso di convocazione viene comunicato ai componenti ed affisso all'albo pretorio tre giorni prima, fatte salve le esigenze di urgenza. Copia dell’avviso è trasmesso al sindaco e agli assessori. Più commissioni possono essere convocate in seduta congiunta e la convocazione viene fatta d’intesa fra i presidenti interessati o in mancanza in accordo con il presidente del consiglio comunale. Nell’ipotesi di riunione congiunta la presidenza è assunta dal presidente più anziano di età.
3. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti riguardanti persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa recare grave nocumento agli interessi del Comune.
4. Il sindaco ed i membri della giunta possono partecipare, con il solo diritto di parola, alle riunioni di tutte le commissioni. Alle sedute possono partecipare, se invitati, i dirigenti, i responsabili di settore/servizio, gli esperti estranei all’amministrazione comunale, per la trattazione di argomenti che riguardino le loro specifiche competenze.
Art. 13 - Funzioni delle commissioni
1. Le commissioni costituiscono articolazioni del consiglio comunale per l’approfondimento degli affari di competenza di quest’ultimo, nonché per i compiti di indirizzo allo stesso attribuiti e per la valutazione preliminare delle linee programmatiche, ed il loro aggiornamento.
2. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni di competenza del consiglio comunale e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. L’iter per la presentazione delle proposte è quello previsto al successivo art.18.
3. Le commissioni esercitano altresì le funzioni loro assegnate da specifici regolamenti comunali.
Art. 14 - Segreteria delle commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori
1.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della stessa all'occorrenza designato dal presidente, che redige, su un apposito registro, il verbale delle adunanze che viene dallo stesso letto seduta stante, sottoscritto e depositato agli atti.
2. Il verbale riporta sommariamente le posizioni espresse dai componenti della commissione.
3. Fotocopia dei verbali delle adunanze delle commissioni vengono depositati nei fascicoli degli atti deliberativi del consiglio ai quali si riferiscono, solo in caso di validità della seduta. I registri con i verbali delle adunanze possono essere consultati dal sindaco, dagli assessori e dai consiglieri comunali.
Capo V
COMMISSIONI SPECIALI
Art. 15 - Commissioni di studio
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 dello statuto il consiglio comunale può istituire commissioni speciali per l’esame di particolari argomenti avvalendosi, per tale specifico fine, anche dell’opera di dipendenti comunali o di esperti esterni di riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio nella deliberazione di incarico. Il consiglio nella delibera di istituzione definisce le modalità di costituzione, funzionamento, i tempi di operatività, gli ambiti, gli obiettivi, gli eventuali emolumenti dovuti ai componenti, i tempi di pagamento, la copertura finanziaria e ne prevede lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull’avanzamento dei lavori, e sottopone allo stesso, alla conclusione dell’incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
Art. 16 - Commissioni d'inchiesta
1. Su proposta del presidente e/o del sindaco, su istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, può costituire, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel suo interno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi. La presidenza della commissione è attribuita ad un consigliere designato dalle minoranze. Le sedute di tale commissione non sono pubbliche.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale, gli eventuali emolumenti dovute ai componenti, la copertura finanziaria, e ne stabilisce lo scioglimento al termine dei lavori.
3. Le modalità della loro composizione, nomina e funzionamento seguono quelle stabilite per le commissioni consiliari permanenti.
4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente della commissione, il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio, della giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del segretario comunale, del direttore generale, del personale dipendente, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi e può altresì avvalersi di esperti. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. Nella relazione al consiglio il presidente della commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.
7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione redatta dalla commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime agli organi competenti i propri orientamenti in merito agli atti da adottare.
8. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
Art. 17 - Commissioni di controllo e di garanzia
1. Il consiglio comunale istituisce, con criterio proporzionale, commissioni di controllo e di garanzia sul rispetto della distinzione delle funzioni tra organi politici e amministrativi, sul rispetto e l’attuazione degli atti di indirizzo del consiglio, sull’esecuzione degli atti del consiglio, sull’attuazione delle linee programmatiche, sul rispetto dei diritti delle minoranze assicurati dallo statuto, dalle leggi e dal presente regolamento.
2. Tali commissioni possono richiedere pareri al difensore civico ed informazioni agli uffici.
3. La presidenza di queste commissioni è attribuita ad un consigliere designato dalle minoranze.
4. I lavori si concludono con una relazione che si intende approvata quando ottenga un numero di voti che rappresentino almeno la metà, arrotondata all’unità inferiore, dei componenti il consiglio comunale. la relazione riporta gli orientamenti dei consiglieri presenti ed è posta all’esame del consiglio comunale.
5. Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e delle commissioni di inchiesta, per quanto compatibile.
P A R T E II
I CONSIGLIERI COMUNALI
Capo I
DIRITTI
Art. 18 - Diritto di iniziativa
1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa e lo esercitano mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una premessa illustrativa, entrambe sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al presidente il quale la trasmette ai responsabili di settore competenti per materia per l'istruttoria di legge che ne informano la giunta.
3. Il segretario comunale esprime parere sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento.
4. Se l'istruttoria si è conclusa entro 20 giorni con i pareri favorevoli previsti dalla legge, il presidente iscrive la proposta, se sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri (arrotondato all’unità inferiore) altrimenti resta facoltà del presidente inserirla, all'ordine del giorno del consiglio comunale, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
5. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, priva della copertura finanziaria, il presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo.
Art. 19 - Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni
1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e della giunta e le altre competenze ad essi attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
3. Le interrogazioni sono presentate al sindaco e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti. Esse sono iscritte all’ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio successiva alla presentazione, se richiedono risposta orale, purché siano presentate entro la data prevista per la riunione dei capigruppo convocata per la formulazione dell’ordine del giorno.
4. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 30 giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza, e l’interrogazione non viene scritta all’ordine del giorno.
5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere proposta anche durante l'adunanza e trattata subito dopo quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al presidente, che valutatane l'effettiva urgenza, ne dà lettura al Consiglio. Il sindaco o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario i termini per la risposta verranno concordati con il proponente.
6. Le mozioni, le interrogazioni e le relative risposte vanno inviate, per conoscenza, ai capigruppo.
7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti o organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
8. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio comunale, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio successiva alla presentazione purché siano presentate entro la data prevista per la riunione dei capigruppo convocata per la formulazione dell’ordine del giorno.
9. Le mozioni che sono state respinte dal consiglio non possono essere ripresentate a meno che non si modifichino le condizioni o le situazioni che le hanno determinate.
Art. 20 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
1. I consiglieri comunali, nell’esercizio del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali, ugualmente nell'esercizio del loro mandato, hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.
3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge ed al rispetto della legge sulla privacy.
4. Apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale disciplina il diritto di informazione e di accesso da parte dei consiglieri.
Capo II
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 21 - Diritto di esercizio del mandato elettivo – indennità di presenza
1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e delle commissioni comunali o istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del consiglio.
3. I gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell’ambito della stessa giornata.
4. Ai consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del presidente del consiglio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché le indennità di missione alle condizioni e per l’ammontare stabilito dalla legge.
Art. 22 - Divieto di mandato imperativo
1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.
Art. 23 - Partecipazione alle adunanze
1. Il consigliere che non interviene a sette sedute annue del consiglio comunale senza valida motivazione può essere dichiarato decaduto mediante l'attivazione della procedura prevista dall'art. 23 del vigente statuto comunale.
2. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario o il presidente perché sia presa nota a verbale. In mancanza di tale avviso il presidente lo richiama.
Art. 24 - Astensione obbligatoria
1. Il divieto di cui all’art. 24 dello statuto comporta l'obbligo di non partecipare alla discussione e di assentarsi al momento della votazione delle relative deliberazioni.
2. I consiglieri obbligati ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
Art. 25 - Responsabilità personale - Esonero
1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla votazione o che si sia astenuto.
3. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.
Capo III
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 26 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali
1. Nei casi in cui la legge, lo statuto e i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato dal consiglio, in seduta pubblica ed a scrutinio segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio il nominativo del consigliere designato. La votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Nel caso in cui un consigliere comunale nominato cessi dall’incarico per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell’evento.
Art. 27 - Funzioni rappresentative
1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al presidente, al sindaco e alla giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capigruppo.
P A R T E III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I
CONVOCAZIONE
Art. 28 - Competenza
1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere anziano.
2. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il prefetto.
Art. 29 - Avviso di convocazione
1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione, redatto su carta intestata con lo stemma del Comune e firmato dal presidente, contiene l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove sarà tenuta. Esso può contenere, quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, l’indicazione della data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza, ai sensi dell'art. 21 dello statuto.
4. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione nell’avviso sono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell’adunanza.
Art. 30 - Ordine del giorno
1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al presidente di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo quanto stabilito all’art.9 comma 2, prima della sua divulgazione. Di norma il primo punto all’ordine del giorno è costituito dall'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e all’ultimo punto vengono trattate le mozioni e le interrogazioni.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
Art. 31 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità
1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, o in altro luogo da lui designato per iscritto, dal messo comunale, il quale ne attesta l’avvenuta consegna.
2. Nel caso di assenza del destinatario, o dei suoi familiari o di persona addette alla casa, il messo provvede a lasciare un avviso nella cassetta della posta e ad affiggere apposito avviso sulla stessa. In tal caso la consegna è sostituita dalla dichiarazione del messo che attesta l’effettuazione di quanto sopra.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune.
Art. 32 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini
1. Gli avvisi per le sessioni ordinarie (quelle in cui vengono scritte all’ordine del giorno le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione) e per le sessioni straordinarie, devono essere consegnati ai Consiglieri, rispettivamente, almeno 5 giorni e 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, computando a tal fine il giorno della consegna.
2. Nei casi di convocazione d'urgenza, i termini di preavviso possono essere ridotti a 24 ore. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione è differita al giorno successivo o ad altro stabilito dal consiglio stesso.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. L’eventuale ritardata o mancata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il consigliere comunale partecipa all’adunanza del consiglio.
Art. 33 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione
1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune. Il segretario comunale, o il messo da lui delegato, è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. Il presidente di norma dispone l’affissione, entro i due giorni precedenti, di manifesti per rendere noto il giorno, l'ora e il luogo di convocazione del consiglio e gli argomenti, iscritti all'ordine del giorno per la trattazione.
3. L’avviso di convocazione viene inviato a:
· assessori;
· revisori dei conti;
· dirigenti e responsabili dei settori/servizi comunali;
· comandante della locale stazione dei carabinieri;
· prefetto.
Capo II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
Art. 34 - Deposito degli atti
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti e sono consultabili negli orari di ufficio. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Ai soli capigruppo consiliari, salvo diversa indicazione degli stessi, viene inviata unita all’ordine del giorno del consiglio comunale copia delle proposte di delibera in approvazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio solamente se non è stata depositata entro i termini di cui al primo comma e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti sono depositati nella sala dell'adunanza sul tavolo della presidenza e nel corso della seduta ogni Consigliere può consultarli compatibilmente con le esigenze della presidenza.
5. I termini entro i quali devono essere depositati e/o trasmessi ai consiglieri gli atti relativi all’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati dal regolamento di contabilità.
Art. 35 - Validità delle adunanze
1. Il consiglio comunale non può deliberare se non intervengono almeno 7 consiglieri, a norma dell’art. 23 dello statuto.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario comunale, a cui i consiglieri rispondono per alzata di mano. I risultati dell’appello sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui sia constatata la mancanza del numero legale prescritto, trascorsa mezzora da quella fissata nell'avviso di convocazione, viene eseguito un nuovo appello, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la adunanza per mancanza del numero legale.
4.Ciascun consigliere può chiedere nel corso della seduta la verifica del numero legale. A tal fine il presidente sospende temporaneamente l’adunanza, da 5 a 15 minuti a sua discrezione, per consentire l’eventuale rientro dei consiglieri momentaneamente assentatisi. Quindi si procede alla ripetizione dell’appello, e qualora risulti la mancanza del numero legale, la seduta viene sciolta per gli argomenti ancora da discutere.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
Art. 36 - Partecipazione degli Assessori
1. Gli assessori partecipano alle adunanze del consiglio comunale con funzione di relazione e diritto di intervento, nell’ambito delle proprie competenze, ma senza diritto di voto. Della loro presenza viene presa nota a verbale.
2. Anche per gli assessori si intendono applicabili le norme inerenti alla disciplina delle adunanze del consiglio.
Capo III
PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE
Art. 37 - Adunanze pubbliche
1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 38 del presente regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.
Art. 38 - Adunanze segrete
1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza di persone o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri ad interromperla, senza ulteriori interventi, altrimenti dispone il passaggio a seduta segreta, invitando il pubblico ad abbandonare l’aula.
3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del consiglio ed al segretario comunale, gli assessori, il vice/segretario ed il personale ordinato allo svolgimento delle operazioni inerenti al funzionamento della seduta, vincolati al segreto d’ufficio.
4. La deliberazione adottata in seduta segreta non contiene la verbalizzazione della discussione, ne la stessa viene registrata.
Art. 39 - Adunanze "aperte"
1. Il presidente, su proposta del sindaco, dei gruppi consiliari, delle associazioni sociali, politiche e sindacali, sentita la giunta e la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, quando motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, nella sua sede abituale o in luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze dovranno essere adeguatamente organizzate e pubblicizzate per garantire una buona riuscita e partecipazione.
3. Alle adunanze "aperte", che hanno carattere straordinario, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
4. In tali adunanze pur garantendo la piena libertà di espressione ai membri del consiglio comunale si darà ampio spazio agli interventi dei rappresentanti, di cui al precedente comma, e dei singoli cittadini.
5. Durante le adunanze "aperte" non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
Capo IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Art. 40 - Comportamento dei Consiglieri
1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e nel rispetto delle norme penali che tutelano l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, e, dopo il secondo richiamo, senza esito, ha la facoltà o di togliergli la parola fino alla conclusione dell’argomento in discussione o di allontanarlo dall'aula della riunione, anche avvalendosi del personale della vigilanza urbana. Di tali provvedimenti è fatta menzione nel processo verbale.
4. Nei casi più gravi il presidente può proporre al consiglio, anche seduta stante, di deliberare nei riguardi del consigliere l’interdizione a partecipare ai lavori fino ad un massimo di 3 sedute. In tal caso la deliberazione è adottata senza discussione a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il presidente comunque si riserva la facoltà di sciogliere o sospendere l’adunanza nel caso in cui sia turbato il normale svolgimento della seduta.
Art. 41 - Comportamento del pubblico
1. Il pubblico può assistere, senza diritto di parola, alle sedute del consiglio comunale che non siano segrete ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non ostacolando il normale svolgimento della seduta.
2. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso e da comunicazioni e scambi di parola con i consiglieri.
3. Il presidente richiama chi è causa di disordine e, dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinarne l'espulsione dalla sala dell'adunanza o adottare i provvedimenti opportuni per prevenire disordini sia all’interno che all’esterno dell’aula, avvalendosi dei vigili urbani e, ove occorra, dell'ausilio della forza pubblica. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata l’aula nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo dopo aver ristabilito l’ordine. In caso di più grave impedimento il presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere in qualsiasi momento la seduta. Di tutte le decisioni del presidente viene presa nota a verbale.
5. Alle sedute del consiglio comunale deve sempre assistere almeno un vigile urbano, il quale è addetto anche alla registrazione della seduta.
6. Chi è stato espulso dalla sala non può esservi riammesso per tutta la durata dell’adunanza.
Art. 42 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
1. Il presidente, per particolari esigenze, può invitare ai lavori del consiglio funzionari comunali, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni o società, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente, dai consiglieri, dai componenti la giunta, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati restando a disposizione, se in tal senso richiesti.
Capo V
ORDINE DEI LAVORI
Art. 43 - Comunicazioni
1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente, il sindaco e ciascun consigliere possono effettuare brevi comunicazioni su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità per un tempo massimo di non più di 5 minuti. Su di esse non potranno essere aperte discussioni o prese deliberazioni.
Art. 44 - Ordine di trattazione degli argomenti
1. In ogni seduta il presidente, dopo le formalità di legge, mette in trattazione gli argomenti, seguendo l'ordine in cui essi sono iscritti nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere. La proposta è sottoposta al consiglio che voterà in merito.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
Art. 45 - Trattazione delle interrogazioni e mozioni
1. La trattazione delle interrogazioni e delle mozioni avviene esclusivamente nelle adunanze straordinarie.
2. L'esame delle interrogazioni e delle mozioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende rinviata alla successiva seduta straordinaria.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata o letta al consiglio dal presentatore, nel tempo massimo di dieci minuti. Conclusa l'illustrazione il sindaco o l’assessore competente per materia rispondono all'interrogazione nel tempo massimo di dieci minuti.
4. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione se non dopo la risposta del sindaco o dell'assessore competente e solo per dichiarare se sia soddisfatto o no e per quali ragioni e di norma per non più di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del sindaco o dell'assessore, sempre nel tempo massimo di cinque minuti.
5. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario. Anche il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario, salvo i casi di disaccordo tra gli stessi. In tal caso il diritto di replica può spettare ad ognuno di essi.
6. Le interrogazioni e le mozioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Le interrogazioni e le mozioni riguardanti delibere iscritte all'ordine del giorno della seduta, oppure connesse ad altra mozione od interrogazione possono essere discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono. Della discussione congiunta si prende atto nel verbale della relativa deliberazione.
8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi le linee programmatiche, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, e nella prima seduta del consiglio successiva alle elezioni, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni e mozioni.
Art. 46 - Ordine della discussione
1. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
2. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengono, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
3. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.
5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
Art. 47 - Discussione - Norme generali
1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
3. Il sindaco o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, rispettando gli stessi tempi dei consiglieri.
4. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
5. Dopo la chiusura della discussione può essere concessa la parola per una breve dichiarazione di voto, contenuta nel tempo massimo di due minuti, ad un solo consigliere per gruppo o a quei consiglieri che intendono esprimere una posizione diversa.
6. Il presidente, ove si presentino particolari circostanze, può lasciare maggiore o minore spazio alla discussione, elevando o riducendo la durata degli interventi.
Art. 48 - Questione pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione. La proposta è sottoposta al consiglio, che voterà in merito.
3. Le questioni pregiudiziali vengono esaminate e poste ai voti prima di procedere alla presentazione dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti.
5. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive decide con voto palese, il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 49 - Mozione d’ordine
1. La mozione d’ordine è un richiamo inteso ad ottenere il rispetto della legge o del regolamento o in ordine al modo con il quale sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione, ed in generale sul rispetto dei lavori del consiglio comunale.
2. Sull’ammissione o meno di ogni questione d’ordine si pronuncia il presidente.
3. Ove la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il consiglio decide per alzata di mano, a maggioranza dei votanti.
4. Tali mozioni vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere alla discussione o approvazione dell’argomento cui si riferiscono.
Art. 50 - Emendamenti
1. I consiglieri hanno la facoltà di presentare emendamenti, che sono le proposte motivate di correzioni di forma, modificazioni, integrazioni o parziali, sostituzioni, aggiunte o soppressioni del testo dell'argomento in discussione, senza stravolgere l’impianto sostanziale su cui ha espresso parere il responsabile di settore.
2. Qualora le modifiche proposte comportino impegni di spesa superiori rispetto a quelli previsti e per i quali è stata accertata la copertura finanziaria da parte del responsabile del settore contabilità, il presidente, sentito il segretario comunale, decide per l’eventuale rinvio dell’argomento in discussione, anche nel caso di cui al primo comma.
3. Gli emendamenti possono essere presentati sia durante il primo intervento del proponente che in fase di replica. Gli emendamenti devo essere scritti, firmati dal proponente e consegnati al segretario immediatamente dopo la loro presentazione.
4. Sugli emendamenti decide, con voto palese, il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 51 - Fatto personale
1. Il consigliere censurato sulla propria condotta o che si senta attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per fatto personale precisandone i motivi. Il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Nel caso che il consigliere non accolga tale decisione deciderà il consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
2. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono superare, nel loro complesso, i dieci minuti.
Art. 52 - Termine dell'adunanza
1. Le adunanze si chiudono di norma entro le ore 24.00, esaurendo il punto all’ordine del giorno in discussione a tale ora.
2. Il consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara conclusa la riunione, precisandone l’ora. Della conclusione della riunione viene presa nota a verbale.
Capo VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE
Art. 53 - La partecipazione del segretario all'adunanza
1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio richiedendo al presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta depositata agli atti.
Art. 54 - Il verbale dell'adunanza - Redazione
1. Il verbale delle adunanze è redatto dal segretario comunale o da apposita ditta, o dal vice segretario o da altro dipendente comunale.
2. Il verbale può riportare integralmente la discussione oppure i suoi punti principali. Riporta, inoltre, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti, specificati per nominativo, favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in allegato alla deliberazione, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell’adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
5. Ogni seduta verrà registrata, salvo quelle segrete, e le registrazioni verranno conservate, a cura del segretario, per cinque anni.
Art. 55 - Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione
1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Dopo di che il verbale viene posto in votazione.
3. Il consigliere che richiede modifiche o integrazioni deve dichiarare cosa intende sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Delle proposte di rettifica relative a dichiarazioni dei consiglieri si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell’adunanza a cui si riferisce.
5. I processi verbali delle sedute del consiglio sono allegati alle delibere cui si riferiscono.
P A R T E IV
LE DELIBERAZIONI
Capo I
LE DELIBERAZIONI
Art. 56 - Annullamento - Revoca - Modifica
1. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, può annullare, qualora le ritenga illegittime le proprie deliberazioni oppure può revocarle, quando mutino le condizioni che ne avevano consigliato l’adozione. Può comunque modificare, integrare o sostituire, motivando adeguatamente, le proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà del consiglio di annullare, revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
3. Il responsabile della segreteria è autorizzato ad apportare ai testi delle deliberazioni, sia di giunta che di consiglio, le correzioni per errori formali e materiali risultanti dai testi delle medesime.
Capo II
LE VOTAZIONI
Art. 57 - Modalità generali
1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese, secondo le modalità di seguito stabilite.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
4. Su ogni argomento in discussione l'ordine della votazione è stabilito come segue:
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:
- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
c) le proposte per le quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono votate nella loro definitiva conclusione.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Per i regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
a) per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai consiglieri, salvo quanto previsto dal regolamento di contabilità. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.
7. Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal presidente incontrino l’opposizione di uno o più consiglieri, le stesse sono sottoposte al consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il consiglio respinge le modalità proposte dal presidente, questi, sentiti i capigruppo, formula una nuova proposta che viene sottoposta alle decisioni del consiglio, senza discussione.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
Art. 58 - Votazioni in forma palese
1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Il presidente nel contare i voti a favore o contro ogni proposta dichiara i nomi dei consiglieri contrari o astenuti. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
Art. 59 - Votazioni segrete
1. Quando si debbano effettuare votazioni segrete il presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. Le minoranze devono essere sempre rappresentate.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
3. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come segue:
a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, o il voto che intende esprimere.
4. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In tal senso ciascun consigliere deve votare un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
5. Per le nomine si applica, in deroga al principio della maggioranza assoluta dei votanti (cioè un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti) il principio della maggioranza relativa. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti o il risultato della votazione.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
Art. 60 - Esito delle votazioni
1. Si intende approvata ogni deliberazione che abbia ottenuto la maggioranza legale dei voti. Si intende respinta quella che non abbia raggiunto tale maggioranza.
2. Per maggioranza legale dei voti si intende, quando la legge o lo statuto non prescrivano un "quorum" speciale, la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti che, raddoppiato, sia superiore di una unità al totale dei votanti.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione solo in una adunanza successiva.
6. L'annuncio dell'esito della votazione viene fatto dal presidente.
Art. 61 - Deliberazioni immediatamente eseguibili
1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti (undici).
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.
3. Ogni consigliere può proporre la immediata eseguibilità delle deliberazioni.
P A R T E V
ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI -
REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I
NOMINA - DESIGNAZIONE REVOCA DEI RAPPRESENTANTI
Art. 62 -Nomina dei rappresentanti del consiglio
1. La nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni è regolata dalle norme di legge. Alla nomina si provvede entro 45 giorni dall’insediamento del consiglio.
2. Le persone nominate in rappresentanza del consiglio sono tenute, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dal consiglio stesso nei settori di competenza degli enti, aziende, società, istituzioni e organizzazioni nelle quali sono stati chiamati ad operare.
Art. 63 - Dimissioni - revoca - sostituzione
1. Nel caso in cui la persona nominata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il consiglio comunale provvede alla sostituzione entro i 45 giorni successivi oppure entro i termini di scadenza del precedente incarico.
P A R T E VI
NORMA FINALE
Art. 64 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della ripubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio, successiva all’esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
3. Le successive norme di legge in contrasto con il presente regolamento sono immediatamente operative nelle more del loro recepimento.
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